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Document 32015D1612
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1612 of 23 September 2015 amending Decision 2008/961/EC on the use by third countries' issuers of securities of certain third country's national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements (notified under document C(2015) 6369) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1612 della Commissione, del 23 settembre 2015, che modifica la decisione 2008/961/CE sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati [notificata con il numero C(2015) 6369] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1612 della Commissione, del 23 settembre 2015, che modifica la decisione 2008/961/CE sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati [notificata con il numero C(2015) 6369] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 249 del 25.9.2015, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 249/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1612 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2015
che modifica la decisione 2008/961/CE sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati
[notificata con il numero C(2015) 6369]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 23 della direttiva 2004/109/CE, gli emittenti di paesi terzi possono essere esentati dall'obbligo di redigere conti consolidati conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati nell'Unione nel caso in cui i Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) del paese terzo in oggetto prevedano obblighi equivalenti. Al fine di valutare l'equivalenza dei GAAP di tale paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (2) definisce il concetto di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo. |
(2) |
È importante valutare l'impegno dei paesi che hanno preso iniziative per far convergere i loro principi contabili con gli IFRS o per adottare gli IFRS. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1569/2007 per prorogare fino al 31 marzo 2016 il periodo in cui è temporaneamente riconosciuta l'equivalenza. |
(3) |
A norma della decisione 2008/961/CE della Commissione (3), prima degli esercizi finanziari con inizio il 1o gennaio 2015 o in data successiva, gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e semestrali conformemente ai GAAP indiani. |
(4) |
Il governo indiano e l'Indian Institute of Chartered Accountants si sono impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011, con l'obiettivo di conformare pienamente i GAAP indiani agli IFRS entro la medesima data. Il processo ha subito ritardi. Nell'ottobre 2014 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ha presentato alla Commissione una relazione sull'equivalenza dei GAAP indiani, nella quale rileva che essi presentano una serie di differenze dagli IFRS che potrebbero dimostrarsi rilevanti nella pratica. |
(5) |
A marzo 2014 l'Indian Institute of Chartered Accountants ha pubblicato un nuovo calendario di attuazione per la convergenza dei GAAP indiani con gli IFRS. Il 2 gennaio 2015 il ministero indiano per le imprese ha annunciato un calendario riveduto per l'attuazione dei GAAP indiani che saranno portati a convergere con gli IFRS. Il calendario obbliga tutte le società quotate a usare i GAAP indiani portati a convergenza con gli IFRS a partire dagli esercizi con inizio il 1o aprile 2016 o in data successiva. Permangono tuttavia incertezze sui tempi di realizzazione di un sistema di rendicontazione conforme agli IFRS e di attuazione concreta degli IFRS. |
(6) |
Di conseguenza è opportuno prorogare il periodo transitorio fino al 31 marzo 2016, in modo da consentire agli emittenti di paesi terzi di redigere conformemente ai GAAP indiani i loro bilanci annuali e semestrali all'interno dell'Unione. Tale proroga dovrebbe risultare sufficiente per consentire alle autorità indiane di completare la convergenza dei GAAP indiani con gli IFRS. |
(7) |
Visto che il periodo transitorio per il quale la decisione 2008/961/CE riconosce l'equivalenza dei GAAP indiani è scaduto il 31 dicembre 2014, ai fini della certezza del diritto è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2015. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/961/CE. |
(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1, terzo comma, della decisione 2008/961/CE, la data del 1o gennaio 2015 è sostituita dalla data del 1o aprile 2016.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2015
Per la Commissione
Jonathan HILL
Membro della Commissione
(1) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
(2) Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).
(3) Decisione 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112).