This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015D1504
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1504 of 7 September 2015 granting derogations to certain Member States as regards the provision of statistics pursuant to Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics (notified under document C(2015) 6105) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1504 della Commissione, del 7 settembre 2015, sulla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri in merito alla fornitura di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia [notificata con il numero C(2015) 6105] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1504 della Commissione, del 7 settembre 2015, sulla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri in merito alla fornitura di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia [notificata con il numero C(2015) 6105] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 235 del 9.9.2015, pp. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
9.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/24 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1504 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2015
sulla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri in merito alla fornitura di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia
[notificata con il numero C(2015) 6105]
(I testi in lingua estone, greca, francese, neerlandese e slovacca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro possono essere concesse deroghe per quelle parti delle statistiche nazionali per le quali la rilevazione comporterebbe oneri eccessivi per i rispondenti. |
|
(2) |
Il Belgio, l'Estonia, Cipro e la Slovacchia hanno presentato domanda per ottenere delle deroghe in merito alla trasmissione di statistiche relative al consumo energetico delle famiglie dettagliato per tipo di utilizzazione finale e per determinati anni di riferimento. |
|
(3) |
Le informazioni fornite da tali Stati membri giustificano la concessione di tali deroghe. |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2008:
|
1) |
Il Belgio disporrà di una deroga dal fornire i risultati per l'anno di riferimento 2015 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6, il punto 4.2.3, voci da 7.2.1 a 7.2.5 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie dettagliato per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A). |
|
2) |
L'Estonia disporrà di una deroga dal fornire i risultati per gli anni di riferimento 2015, 2016 e 2017 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6, il punto 4.2.3, voci da 7.2.1 a 7.2.5 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie dettagliato per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A). |
|
3) |
Cipro disporrà di una deroga dal fornire i risultati per gli anni di riferimento 2015, 2016 e 2017 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A). |
|
4) |
La Slovacchia disporrà di una deroga dal fornire i risultati per gli anni di riferimento 2015 e 2016 per il punto 1.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 2.2.3, voci da 4.2.1 a 4.2.5, il punto 3.2.3, voci da 3.1 a 3.6, il punto 4.2.3, voci da 7.2.1 a 7.2.5 e il punto 5.2.4, voci da 4.2.1 a 4.2.5 dell'allegato B sulle statistiche che riguardano il consumo energetico delle famiglie per tipo di utilizzazione finale (come definito al punto 2.3, voce 26 «Altri settori — Settore residenziale» dell'allegato A). |
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro e la Repubblica slovacca.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2015
Per la Commissione
Marianne THYSSEN
Membro della Commissione