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Document 32015D0919

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/919 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces [notificata con il numero C(2015) 3892] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2015/3892

    GU L 149 del 16.6.2015, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/919/oj

    16.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 149/15


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/919 DELLA COMMISSIONE

    del 12 giugno 2015

    che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces

    [notificata con il numero C(2015) 3892]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

    (2)

    Il Belgio ha comunicato che il centro di ispezione Flight Care presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Bruxelles-Zaventem è stato chiuso. La Danimarca ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero Greenland Port 1 presso il porto di Aalborg 1 è stato chiuso. La Germania ha comunicato che il centro di ispezione Burchardkai presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Amburgo (Hamburg Hafen) è stato chiuso. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (3)

    La Germania ha comunicato che è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Brema e i Paesi Bassi hanno comunicato che è stato aggiunto un nuovo centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Amsterdam. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (4)

    La Grecia, l'Italia, la Lettonia e il Regno Unito hanno comunicato che è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso Idomeni in Grecia, Roma-Fiumicino in Italia, Riga (Airport) e Riga (BFT) in Lettonia e Gatwick nel Regno Unito, nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (5)

    La Spagna ha comunicato che è opportuno sopprimere un centro d'ispezione presso il porto di Vigo dall'elenco delle voci per tale Stato membro e sospendere due centri d'ispezione presso tale porto. I Paesi Bassi hanno comunicato che è opportuno sopprimere un centro d'ispezione a Vlissingen dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. Il Regno Unito ha comunicato che è opportuno sopprimere il posto d'ispezione frontaliero di Manston dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle voci riguardanti tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (6)

    L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (Traces).

    (7)

    In seguito alle comunicazioni dell'Italia e dei Paesi Bassi, occorre apportare alcune modifiche per questi Stati membri all'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema Traces, di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

    1)

    l'allegato I è così modificato:

    a)

    nella parte relativa al Belgio, la voce relativa a Bruxelles-Zaventem è sostituita dalla seguente:

    «Brussel-Zaventem

    Bruxelles-Zaventem

    BE BRU 4

    A

    Flight Care 2

    NHC(2)

    U, E, O

    Avia Partner

    HC(2)

     

    WFS

    HC-T(2)

     

    Swiss Port

    HC(2)»

     

    b)

    nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa al porto di Aalborg 1 (Greenland Port) 1 è soppressa;

    c)

    la parte relativa alla Germania è così modificata:

    i)

    la voce relativa al porto di Brema è sostituita dalla seguente:

    «Bremen

    DE BRE 1

    P

     

    HC, NHC

     

    Holzhafen

    NHC-NT»

     

    ii)

    la voce relativa al porto di Amburgo (Hamburg Hafen) è sostituita dalla seguente:

    «Hamburg Hafen

    DE HAM 1

    P

    Altenwerder Kirchtal

    HC, NHC-T(FR), NHC-NT

     

    Reiherdamm

    HC, NHC-T(FR), NHC-NT»

     

    d)

    nella parte relativa alla Grecia, la voce relativa alla ferrovia di Idomeni è sostituita dalla seguente:

    «Idomeni

    GR EID 2

    F

     

    HC(2)»

     

    e)

    nella parte relativa alla Spagna, la voce relativa al porto di Vigo è sostituita dalla seguente:

    «Vigo

    ES VGO 1

    P

    T.C. Guixar

    HC, NHC-T(FR), NHC-NT

     

    Frioya

    HC-T(FR)(2)(3)

     

    Frigalsa (*)

    HC-T(FR)(2)(3) (*)

     

    Pescanova

    HC-T(FR)(2)(3)

     

    Fandicosta (*)

    HC-T(FR)(2)(3) (*)

     

    Frig. Morrazo

    HC-T(FR)(3)»

     

    f)

    nella parte relativa all'Italia, la voce relativa all'aeroporto di Roma-Fiumicino è sostituita dalla seguente:

    «Roma-Fiumicino

    IT FCO 4

    A

    Alitalia Società Aerea Italiana

    HC(2)

     

    FLE

    HC(2), NHC(2)

     

    Isola Veterinaria ADR

     

    U, E, O»

    g)

    la parte relativa alla Lettonia è così modificata:

    i)

    la voce relativa all'aeroporto di Riga (Airport) è sostituita dalla seguente:

    «Riga (Airport)

    LV RIX 4

    A

     

    HC(2), NHC(2)»

     

    ii)

    la voce relativa al porto di Riga (BFT) è sostituita dalla seguente:

    «Riga (BFT)

    LV RIX 1b

    P

     

    HC(2)»

     

    h)

    la parte relativa ai Paesi Bassi è così modificata:

    i)

    la voce relativa al porto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

    «Amsterdam

    NL AMS 1

    P

    Cornelis Vrolijk

    HC-T(FR)(2)(3)

     

    Daalimpex, Velsen

    HC-T

     

    PCA

    HC(2), NHC(2)

     

    Kloosterboer Ijmuiden

    HC-T(FR)

     

    Blankendaal Coldstores, Velsen

    HC-T(FR)(2)»

     

    ii)

    la voce relativa al porto di Vlissingen è sostituita dalla seguente:

    «Vlissingen

    NL VLI 1

    P

    Kloosterboer Finlandweg

    HC(2), NHC-T(FR)(2)»

     

    i)

    la parte relativa al Regno Unito è così modificata:

    i)

    la voce relativa all'aeroporto di Gatwick è sostituita dalla seguente:

    «Gatwick

    GB LGW 4

    A

    IC 1

     

    O(14)

    IC 2

    HC(1)(2), NHC(2)»

     

    ii)

    la voce relativa all'aeroporto di Manston è soppressa;

    2)

    l'allegato II è così modificato:

    a)

    la parte relativa all'Italia è così modificata:

    i)

    la voce relativa all'unità locale «IT01008 RAVENNA» è sostituita dalla seguente:

    «IT01008

    AZIENDA USL DELLA ROMAGNA»

    ii)

    la voce relativa all'unità locale «IT00306 ALTO FRIULI» è sostituita dalla seguente:

    «IT00306

    ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI»

    iii)

    la voce relativa all'unità locale «IT00206 ISONTINA» è sostituita dalla seguente:

    «IT00206

    BASSA FRIULANA-ISONTINA»

    iv)

    la voce relativa all'unità locale «IT00406 MEDIO FRIULI» è sostituita dalla seguente:

    «IT00406

    FRIULI CENTRALE»

    v)

    la voce relativa all'unità locale «IT01209 VIAREGGIO» è sostituita dalla seguente:

    «IT01209

    VERSILIA»

    vi)

    la voce relativa all'unità locale «IT01705 ESTE MONSELICE MONTAGNANA» è sostituita dalla seguente:

    «IT01705

    MONSELICE»

    vii)

    le voci relative alle seguenti unità locali sono soppresse:

    «IT01315

    SALERNO 3»

    «IT01208

    CESENA»

    «IT01108

    FORLÌ»

    «IT01308

    RIMINI»

    «IT00506

    BASSA FRIULANA»

    «IT00916

    FG/3»

    b)

    la parte relativa ai Paesi Bassi è così modificata:

    i)

    la voce relativa all'unità centrale «NL00000 NVWA» è sostituita dalla seguente:

    «NL00000

    NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT»

    ii)

    la voce relativa all'unità regionale «NL00001 NVWA NOORD» è sostituita dalla seguente:

    «NL00001

    NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT»

    iii)

    le seguenti voci relative ad unità regionali e locali sono soppresse:

    «NL01201

    LVE NOORD

    NL00002

    NVWA NOORDWEST

    NL01302

    LVE NOORDWEST

    NL00003

    NVWA OOST

    NL01403

    LVE OOST

    NL00004

    NVWA ZUID

    NL01504

    LVE ZUID

    NL00005

    NVWA ZUIDWEST

    NL01605

    LVE ZUIDWEST».


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