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Document 32015D0902

Decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione, del 10 giugno 2015, concernente una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA [notificata con il numero C(2015) 3799] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2015/3799

GU L 147 del 12.6.2015, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/902/oj

12.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/902 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2015

concernente una misura, adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta l'immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA

[notificata con il numero C(2015) 3799]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Lettonia ha informato la Commissione di una misura volta a impedire l'immissione sul mercato di un rasaerba Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA.

(2)

Il rasaerba reca il marchio CE in conformità alla direttiva 2006/42/CE.

(3)

La misura è stata adottata per la non conformità del rasaerba ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, punto 1.3.8 (Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili) e punto 1.4.1 (Requisiti generali per i ripari e i dispositivi di protezione), poiché la distanza troppo breve tra la parete posteriore della macchina e la circonferenza di taglio fa sì che la macchina funzioni in condizioni di sicurezza carenti.

(4)

La notifica era accompagnata da una relazione di prova redatta dallo Slovenian Institute of Quality and Metrology.

(5)

La Commissione ha scritto al fabbricante invitandolo a comunicarle le sue osservazioni sulla misura adottata dalle autorità lettoni. Il fabbricante ha risposto informando che il prodotto era stato volontariamente ritirato dal mercato lettone.

(6)

La documentazione disponibile, le osservazioni espresse e l'azione intrapresa dagli interessati dimostrano che il rasaerba Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva 2006/42/CE. È perciò opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Lettonia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Lettonia per vietare l'immissione sul mercato del rasaerba Stiga Collector 35 EL (C350, 297352654/S13) fabbricato da GGP Italy SpA, via del Lavoro 6, 31033, Castelfranco Veneto, Italia, è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2015

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)   GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


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