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Document 32015D0514(02)

    Decisione della Commissione, del 13 maggio 2015, che proroga la nomina di esperti scientifici indipendenti al Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 161 del 14.5.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2018

    14.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 161/5


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 maggio 2015

    che proroga la nomina di esperti scientifici indipendenti al Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2015/C 161/04)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l’articolo 61 bis, paragrafo 1 e paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 61 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 stabilisce che la Commissione nomini sei esperti scientifici indipendenti in qualità di membri del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza.

    (2)

    L’articolo 61 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 726/2004 dispone che la Commissione nomini tali membri al fine di assicurare che in seno al comitato siano disponibili le pertinenti competenze.

    (3)

    I membri del comitato sono nominati per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta.

    (4)

    Con decisione del 21 giugno 2012 la Commissione ha nominato sei esperti scientifici indipendenti per un mandato di tre anni a decorrere dal 2 luglio 2012. In considerazione del contributo continuo ed efficiente di tali esperti, il loro mandato dovrebbe essere prorogato in conformità all’articolo 61 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004 per un periodo di tre anni a decorrere dal 2 luglio 2015.

    (5)

    Qualora un esperto scientifico indipendente nominato con la presente decisione non sia più in grado di contribuire efficacemente alle attività del comitato o si dimetta, la Commissione può sostituire tale membro per la durata residua del mandato attingendo all’elenco di riserva,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La nomina dei seguenti membri del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è prorogata per un mandato di tre anni a decorrere dal 2 luglio 2015:

    Jane Ahlqvist RASTAD,

    Marie Louise DE BRUIN,

    Stephen J. W. EVANS,

    Brigitte KELLER-STANISLAWSKI,

    Hervé LE LOUET,

    Lennart WALDENLIND.

    Articolo 2

    Sono inseriti in un elenco di riserva in ordine di merito i seguenti nominativi:

    Thierry TRENQUE,

    Michael THEODORAKIS,

    Marie-Christine PERAULT-POCHAT,

    Annemarie HVIDBERG HELLEBEK.

    Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


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