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Document 32015D0315
Commission Implementing Decision (EU) 2015/315 of 25 February 2015 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N8 in Germany (notified under document C(2015) 1004) Text with EEA relevance
Decisione di esecuzione (UE) 2015/315 della Commissione, del 25 febbraio 2015 , relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania [notificata con il numero C(2015) 1004] Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione (UE) 2015/315 della Commissione, del 25 febbraio 2015 , relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania [notificata con il numero C(2015) 1004] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 56 del 27.2.2015, p. 68–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/68 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/315 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2015
relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania
[notificata con il numero C(2015) 1004]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell'influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
(2) |
L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze anche gli esseri umani possono essere infettati, benché tale rischio sia in genere molto limitato. |
(3) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia si diffonda ad altre aziende in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o dei loro prodotti. |
(4) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3), stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. |
(5) |
La Germania ha notificato alla Commissione la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in allevamenti non commerciali, situati in Meclemburgo-Pomerania occidentale, in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure previste dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza, che sono definite nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione. |
(6) |
La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dagli allevamenti in cui è stata confermata la presenza del focolaio. |
(7) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite in Germania in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità vengano rapidamente definite a livello dell'Unione. |
(8) |
Di conseguenza si dovrebbero definire, nella presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza della Germania nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità della direttiva 2005/94/CE, articolo 16, paragrafo 1, comprendano almeno quelle elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
ALLEGATO
PARTE A
Zona di protezione di cui all'articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29 della direttiva 2005/94/CE |
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DE |
Germania |
Codice postale |
Area comprendente: |
16.2.2015 |
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Meclemburgo- Pomerania occidentale |
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17389 |
Nella città di Anklam:
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17390 |
Nel comune di Murchin, la frazione Relzow |
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PARTE B
Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice (se disponibile) |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
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DE |
Germania |
Codice postale |
Area comprendente: |
25.2.2015 |
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Mecklenburg- Pomerania occidentale |
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17389 |
Nella città di Anklam le parti:
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17390 |
Nel comune di Groß Polzin le frazioni:
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17390 |
Nel comune di Klein Bünzow le frazioni:
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17390 |
Nel comune di Murchin, le frazioni:
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17390 |
Nel comune di Rubkow, le frazioni:
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17390 |
Nel comune di Ziethen, le frazioni:
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17391 |
Nel comune di Medow la frazione di Nerdin |
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17391 |
Comune di Postlow |
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17391 |
Nel comune di Stolpe, le frazioni:
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17392 |
Comune di Blesewitz |
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17392 |
Comune di Butzow |
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17392 |
Nel comune di Neuenkirchen, le frazioni:
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17392 |
Nel comune di Sarnow la frazione di Panschow |
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17398 |
Comune di Bargischow |
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17398 |
Nel comune di Bugewitz, le frazioni:
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17398 |
Nel comune di Ducherow la frazione di Busow |
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17398 |
Comune di Neu-Kosenow |
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17398 |
Comune di Rossin |
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17406 |
Nel comune di Usedom, le frazioni:
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17440 |
Nel comune di Buggenhagen, le frazioni:
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