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Document 32014R1271
Commission Implementing Regulation (EU) No 1271/2014 of 28 November 2014 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2014 from certain wine grape varieties in certain wine-growing regions or a part thereof
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014 , che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014 , che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte
GU L 344 del 29.11.2014, p. 10–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1271/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2014
che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %. |
(2) |
Il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, l'Italia, l'Ungheria, l'Austria, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da uve raccolte nel 2014 poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli. Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia e Slovacchia hanno presentato tale richiesta per tutte le loro regioni viticole. Il Belgio ha presentato la richiesta per una zona, la Germania per alcune regioni e parti delle regioni Mosel e Saale-Unstrut, la Francia per alcuni comuni dei dipartimenti dell'Aude e dell'Hérault e l'Italia per alcune regioni del nord e del centro e per una zona DOP nelle regioni Umbria e Lazio. Il Belgio, la Francia e l'Italia hanno chiesto l'aumento dei limiti di arricchimento per tutti i vini ottenuti da varietà di uve coltivate nelle aree colpite da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli. La Germania ha chiesto l'aumento dell'arricchimento unicamente per i vini ottenuti da specifiche varietà di uve da vino colpite per le regioni di Baden, Württemberg e Mecklenburger Landwein e per la parte interessata della regione di Saale-Unstrut. |
(3) |
A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel 2014, i limiti fissati per l'aumento del titolo alcolometrico naturale nell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non consentono, in alcune regioni viticole, o in una loro parte, di ottenere, utilizzando tutte o alcune varietà di uve da vino, vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali esisterebbe, in linea di massima, una domanda di mercato. |
(4) |
Considerate la finalità dell'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero scoraggiare e limitare l'arricchimento del vino, nonché la natura eccezionale della deroga di cui alla sezione A, punto 3, della suddetta parte, è opportuno concedere le autorizzazioni che permettono di aumentare i limiti di arricchimento unicamente per le regioni viticole o una loro parte e per le varietà di uve colpite da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli. In Belgio, pertanto, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa solo alla regione Vallonia, che ha subito le suddette condizioni climatiche. In Germania, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa solamente per i vini: ottenuti da varietà di uve da vino Blauer Spätburgunder, Schwarzriesling, Blauer Gutedel, Weißer Gutedel e Blauer Trollinger colpite dalle suddette condizioni climatiche nella regione di Baden; ottenuti da tutte le varietà di uve da vino rosso colpite dalle suddette condizioni climatiche nelle regioni di Hessische Bergstraße e Rheingau; ottenuti da tutte le varietà di uve da vino rosso e dalle varietà di uve da vino bianco Bacchus, Blauer Silvaner, Cabernet Blanc, Grüner Silvaner, Johanniter, Müller-Thurgau, Ruländer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling e Weißer Burgunder colpite dalle suddette condizioni climatiche in parte della regione di Saale-Unstrut; ottenuti dalla varietà di uve da vino Blauer Trollinger colpita dalle suddette condizioni climatiche nella regione del Württemberg; ottenuti dalle varietà di uve da vino Phoenix, Müller-Thurgau, Elbling e Regent colpite dalle suddette condizioni climatiche nella regione di Mecklenburger Landwein; e ottenuti da tutte le varietà di uve da vino nelle regioni di Ahr, Mittelrhein, Nahe, Pfalz e Rheinhessen e in parte della regione di Mosel, colpite da tali condizioni climatiche. In Francia l'autorizzazione dovrebbe essere concessa unicamente per un numero limitato di comuni dei dipartimenti di Aude e Hérault colpiti da tali condizioni climatiche. In Italia, l'autorizzazione dovrebbe essere concessa unicamente alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano, alle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Puglia e alla zona della denominazione di origine protetta «Orvieto» nelle regioni Umbria e Lazio, colpite dalle suddette condizioni climatiche. |
(5) |
È pertanto opportuno autorizzare l'aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da tutte o da alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 nelle regioni viticole del Belgio, della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Germania, della Francia, della Croazia, dell'Italia, dell'Ungheria, dell'Austria, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia o in loro parti. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle regioni viticole, o in una loro parte, elencate nell'allegato del presente regolamento, e per tutte o per alcune varietà di uve da vino precisate nello stesso allegato, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2014, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2014, non può superare i seguenti limiti:
a) |
3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013; |
b) |
2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013; |
c) |
2,0 % vol. nella zona viticola C di cui all'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
ALLEGATO
Varietà di uve da vino e regioni viticole o loro parti nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell'articolo 1
Stato membro |
Regioni viticole o loro parti (zone viticole) |
Varietà |
||||
Belgio |
Regioni viticole in Vallonia (zona A) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
||||
Bulgaria |
Tutte le regioni viticole (zona C) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
||||
Repubblica ceca |
Tutte le regioni viticole (zone A e B) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
||||
Germania |
Regione viticola Ahr |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
||||
Regione viticola Baden (zona B) |
Le varietà di uve da vino: Blauer Spätburgunder, Schwarzriesling, Blauer Gutedel, Weißer Gutedel e Blauer Trollinger |
|||||
Regione viticola Hessische Bergstraße (zona A) |
Tutte le varietà di uve da vino rosso autorizzate |
|||||
Regione viticola Mittelrhein (zona A) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
|||||
Regione viticola Mosel, esclusa la zona di Perl, Oberperl, Nennig e Sehndorf (zona A) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
|||||
Regione viticola Nahe (zona A) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
|||||
Regione viticola Pfalz (zona A) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
|||||
Regione viticola Rheingau (zona A) |
Tutte le varietà di uve da vino rosso autorizzate |
|||||
Regione viticola Rheinhessen (zona A) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
|||||
Regione viticola Saale-Unstrut, esclusa la zona di Potsdam-Mittelmark (zona A) |
Tutte le varietà di uve da vino rosso autorizzate e le varietà di uve da vino bianco: Bacchus, Blauer Silvaner, Cabernet Blanc, Grüner Silvaner, Johanniter, Müller-Thurgau, Ruländer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling e Weißer Burgunder |
|||||
Regione viticola Württemberg (zona A) |
La varietà di uve da vino Blauer Trollinger |
|||||
Regione viticola Mecklenburger Landwein (zona A) |
Le varietà di uve da vino: Phoenix, Müller-Thurgau, Elbling e Regent |
|||||
Francia |
I seguenti comuni (zona C):
|
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
||||
Croazia |
Tutte le regioni viticole (zone B e C) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
||||
Italia |
Regioni viticole Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Puglia e della zona della DOP «Orvieto» (zona C) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
||||
Ungheria |
Tutte le regioni viticole (zona C) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
||||
Austria |
Tutte le regioni viticole (zona B) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
||||
Romania |
Tutte le regioni viticole (zone B e C) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
||||
Slovenia |
Tutte le regioni viticole (zone B e C) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |
||||
Slovacchia |
Tutte le regioni viticole (zone B e C) |
Tutte le varietà di uve da vino autorizzate |