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Document 32014R1263
Commission Delegated Regulation (EU) No 1263/2014 of 26 November 2014 providing for temporary exceptional aid to milk producers in Estonia, Latvia and Lithuania
Regolamento delegato (UE) n. 1263/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014 , che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania
Regolamento delegato (UE) n. 1263/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014 , che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania
GU L 341 del 27.11.2014, pp. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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27.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1263/2014 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2014
che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 7 agosto 2014 il governo russo ha deciso un embargo sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione verso la Russia, inclusi i prodotti lattiero-caseari. L'embargo ha colpito in particolare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, che sono fortemente dipendenti dalle esportazioni verso la Russia. Nel 2013 questi tre Stati membri hanno esportato oltre il 15 % della produzione di latte verso la Russia e tali esportazioni verso la Russia hanno rappresentato oltre il 60 % del totale delle loro esportazioni di prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi. |
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(2) |
Nei mesi di agosto e settembre, i prezzi del latte franco azienda sono nettamente diminuiti in Estonia, Lettonia e Lituania, a fronte di una media dell'Unione rimasta relativamente stabile. Rispetto all'anno scorso, i prezzi del latte franco azienda a settembre risultano inferiori del 26-27 % in Estonia e Lettonia e del 33 % in Lituania, mentre la media dell'Unione è scesa solo di circa il 5 %. I prezzi del latte nei tre Stati membri baltici sono quelli che più si avvicinano ai livelli d'intervento nell'Unione. |
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(3) |
Il calo dei prezzi del latte franco azienda a livelli non sostenibili mette in pericolo il settore della produzione lattiera nei tre Stati baltici, che nel 2014 stavano riuscendo a conquistare una posizione di mercato sostenibile. I prodotti lattiero-caseari fabbricati negli Stati membri baltici, inoltre, erano in gran parte legati alle esigenze e ai gusti del mercato russo. Al settore occorrerà dunque un certo lasso di tempo per trovare nuovi sbocchi o orientare la produzione verso nuovi prodotti in grado di soddisfare la domanda. |
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(4) |
Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nei tre Stati membri baltici è in gran parte orientato su prodotti diversi dal burro e dal latte scremato in polvere; tali prodotti non rientrano pertanto nel regime di intervento pubblico e non beneficiano di aiuti all'ammasso privato. |
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(5) |
Al fine di contrastare in modo efficiente ed efficace le attuali perturbazioni del mercato causate da un significativo calo dei prezzi è dunque opportuno concedere ai tre Stati membri baltici un aiuto sotto forma di dotazione finanziaria una tantum per sostenere i produttori di latte colpiti dall'embargo sulle importazioni introdotto dalla Russia e che si trovano di conseguenza a far fronte a problemi di liquidità. |
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(6) |
La dotazione finanziaria disponibile per ciascuno di questi tre Stati membri dovrebbe essere calcolata sulla base della produzione lattiera 2013/2014 all'interno delle quote nazionali. Al fine di garantire un sostegno mirato per i produttori colpiti dall'embargo tenendo conto nel contempo di risorse di bilancio limitate, questi Stati membri dovrebbero ripartire l'importo nazionale sulla base di criteri oggettivi e secondo modalità non discriminatorie, evitando distorsioni del mercato e della concorrenza. |
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(7) |
Poiché la dotazione finanziaria assegnata a ciascuno di questi tre Stati membri compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dai produttori, è opportuno autorizzare tali Stati membri a concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza. |
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(8) |
Poiché la dotazione finanziaria per ciascuno di questi tre Stati membri è fissata in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione dell'importo stanziato per la Lituania nella sua moneta nazionale. Occorre pertanto determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In base al principio di cui all'articolo 106, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai criteri di cui all'articolo 106, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(9) |
Gli aiuti previsti dal presente regolamento devono essere considerati una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
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(10) |
Per ragioni di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri interessati nel quadro del sostegno concesso ai produttori di latte solo a condizione che i pagamenti in questione avvengano entro un termine determinato. |
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(11) |
Per garantire la trasparenza, il controllo e la corretta amministrazione dell'importo finanziario messo a loro disposizione, gli Stati membri interessati dovrebbero informare la Commissione sui criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi di concessione del sostegno e sulle disposizioni adottate per evitare distorsioni della concorrenza. |
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(12) |
Per garantire che i produttori di latte ricevano gli aiuti il più presto possibile, è necessario che gli Stati membri interessati possano attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'Unione mette a disposizione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania un aiuto pari a un importo totale di 28 661 259 EUR, destinato a fornire un sostegno mirato ai produttori di latte colpiti dall'embargo introdotto dalla Russia sull'importazione di prodotti dell'Unione.
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri interessati tengono conto dell'entità degli effetti dell'embargo russo sui produttori interessati.
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania effettuano tali pagamenti al massimo entro il 30 aprile 2015.
2. Per quanto riguarda la Lituania, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nell'allegato è la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania possono concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte che beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 1 entro i limiti degli importi stabiliti in allegato per ciascuno di questi tre Stati e alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione, evitando distorsioni della concorrenza.
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania versano il sostegno supplementare al massimo entro il 30 aprile 2015.
Articolo 3
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania comunicano alla Commissione quanto segue:
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a) |
quanto prima e al massimo entro il 31 marzo 2015, i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno mirato e le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza; |
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b) |
entro il 30 giugno 2015, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
|
Stato membro |
Milioni di EUR |
|
Estonia |
6,868253 |
|
Lettonia |
7,720114 |
|
Lituania |
14,072892 |