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Document 32014R1113

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 , che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione

    GU L 302 del 22.10.2014, p. 26–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1113/oj

    22.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 302/26


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1113/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 16 ottobre 2014

    che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea, che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di raccogliere dati confrontabili e semplificare l'attività di comunicazione degli Stati membri o dei loro enti o organismi delegati, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 256/2014, le comunicazioni da presentare devono essere standardizzate utilizzando apposite tabelle. È necessario, pertanto, adottare disposizioni concernenti la forma e altri dettagli tecnici della comunicazione di dati e informazioni.

    (2)

    A seguito dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (2), intervenuta con il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario abrogare anche il regolamento (CE) n. 2386/96 della Commissione (3).

    (3)

    A seguito dell'annullamento del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 (4) da parte della Corte di giustizia europea (5), è necessario che il presente regolamento abroghi anche il regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 (6) della Commissione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La forma e i dettagli tecnici delle comunicazioni da inviare alla Commissione in relazione ai dati e alle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia, di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono definiti nell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    I regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 sono abrogati.

    Articolo 3

    Gli Stati membri garantiscono la coerenza delle informazioni statistiche trasmesse sulla base del modello che figura in allegato e delle informazioni statistiche trasmesse a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 84 del 20.3.2014, pag. 61.

    (2)  Regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 2386/96 della Commissione, del 16 dicembre 1996, recante applicazione del regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU L 326 del 17.12.1996, pag. 13).

    (4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).

    (5)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012, causa C-490/10, Parlamento/Consiglio, (Racc. 2012, pag. I-0000).

    (6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 36).


    ALLEGATO

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