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Document 32014R0873
Commission Implementing Regulation (EU) No 873/2014 of 8 August 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 873/2014 della Commissione, dell' 8 agosto 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 873/2014 della Commissione, dell' 8 agosto 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 240 del 13.8.2014, pp. 2–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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13.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 240/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 873/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Martine REICHERTS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8414 20 80 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione (RGI) della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché del testo dei codici NC 8414 , 8414 20 e 8414 20 80 . Considerate le caratteristiche obiettive, l'articolo è una pompa per aria a mano, azionata unicamente dallo sforzo umano. Le pompe manuali azionate unicamente dallo sforzo umano e intese a gonfiare specifici materassi pneumatici rientrano nelle sottovoci 8414 20 20 e 8414 20 80 (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata, sottovoci 8414 20 20 e 8414 20 80 ). L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8414 20 80 come «altre pompe per aria a mano». |
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8414 20 80 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione (RGI) della nomenclatura combinata 1, 3 c) e 6 nonché del testo dei codici NC 8414 , 8414 20 e 8414 20 80 . Da un lato l'articolo è un cuscino gonfiabile e, in quanto tale, rientra fra gli oggetti per campeggio della voce 6306 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 6306 , paragrafo 5). D'altro canto, l'articolo è anche una pompa per aria a mano azionata unicamente dallo sforzo umano intesa a gonfiare un particolare materasso pneumatico che di per sé rientra nella voce 8414 (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alle sottovoci 8414 20 20 e 8414 20 80 ). Poiché nessuna delle due voci è più pertinente dell'altra ai sensi della RGI 3 a) e poiché l'articolo non può essere classificato in riferimento alla RGI 3 b), va classificato nella voce che si presenta per ultima in ordine numerico fra le due voci (6306 e 8414 ) che meritano uguale considerazione ai sensi della RGI 3 c). L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8414 20 80 come «altre pompe per aria a mano». |
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Foto A |
Foto B |
(*1) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.