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Document 32014R0416
Commission Implementing Regulation (EU) No 416/2014 of 23 April 2014 opening and providing for the administration of import tariff quotas for certain cereals originating in Ukraine
Regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina
Regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina
GU L 121 del 24.4.2014, p. 53–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2014
24.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 416/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2014
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede in particolare l'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina fino al 31 ottobre 2014. I contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli di cui all'allegato III del medesimo regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dei cereali originari dell'Ucraina nel quadro dei contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. È pertanto opportuno applicare le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1301/2006 (3), (CE) n. 1342/2003 (4) e (CE) n. 376/2008 (5), fatte salve le deroghe eventualmente previste dal presente regolamento. |
(3) |
Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli di importazione nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (6) ha sostituito i codici della nomenclatura combinata relativi ai cereali figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7) con nuovi codici che risultano diversi da quelli cui si fa riferimento nel regolamento (UE) n. 374/2014. È pertanto opportuno riportare i nuovi codici della nomenclatura combinata nell'allegato I del presente regolamento. |
(5) |
Dal momento che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 sono aperti solo fino al 31 ottobre 2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Apertura e gestione dei contingenti tariffari
1. I contingenti tariffari all'importazione di alcuni prodotti originari dell'Ucraina, ripresi nell'allegato del presente regolamento, sono aperti fino al 31 ottobre 2014.
2. Il dazio all'importazione nel quadro dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è fissato a 0 EUR per tonnellata.
3. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 376/2008, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 1342/2003.
Articolo 2
Domanda e rilascio dei titoli d'importazione
1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.
Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles). Dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) di venerdì 17 ottobre 2014 non possono più essere presentate domande di titoli di importazione per tale prodotto.
2. Ogni domanda di titolo riporta un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare il quantitativo totale per il contingente in questione.
3. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
4. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome «Ucraina» e una crocetta nella casella «sì». I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari dell'Ucraina.
Articolo 3
Validità dei titoli d'importazione
Il periodo di validità del titolo è calcolato a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
Il periodo di validità del titolo corrisponde al periodo quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1342/2003. La validità dei titoli di importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 ottobre 2014.
Articolo 4
Comunicazioni
1. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles), ciascuna domanda per numero d'ordine, con l'origine del prodotto e il quantitativo oggetto della domanda, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla».
2. Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
(4) Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).
(5) Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).
(7) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Quantità |
09.4306 |
1001 99 (00) |
spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinato alla semina |
950 000 tonnellate |
1101 00 (15-90) |
farina di frumento (grano) tenero e di spelta, farina di frumento segalato |
||
1102 90 (90) |
farina di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, dalla segala, dall'avena, dal granturco, dal riso e dall'orzo |
||
1103 11 (90) |
semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta |
||
1103 20 (60) |
pellet di frumento (grano) |
||
09.4307 |
1003 90 (00) |
orzo non destinato alla semina |
250 000 tonnellate |
1102 90 (10) |
farina di orzo |
||
ex 1103 20 (25) |
pellet di orzo |
||
09.4308 |
1005 90 (00) |
granturco non destinato alla semina |
400 000 tonnellate |
1102 20 (10-90) |
farina di granturco |
||
1103 13 (10-90) |
semole e semolini di granturco |
||
1103 20 (40) |
pellet di granturco |
||
1104 23 (40-98) |
cereali lavorati di granturco |