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Document 32014R0409

Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (STG)]

GU L 121 del 24.4.2014, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/409/oj

24.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 409/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa» (STG) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 292 dell'8.10.2013, pag. 8.

(3)  Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3).


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