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Document 32014R0294

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 294/2014 della Commissione, del 20 marzo 2014 , recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lenteja de Tierra de Campos (IGP)]

    GU L 89 del 25.3.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/294/oj

    25.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 89/28


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 294/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 20 marzo 2014

    recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lenteja de Tierra de Campos (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Lenteja Pardina de Tierra de Campos», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1485/2007 della Commissione (2).

    (2)

    Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

    (3)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Dacian CIOLOȘ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 330 del 15.12.2007, pag. 13.

    (3)  GU C 293 del 9.10.2013, pag. 10.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

    Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

    SPAGNA

    Lenteja de Tierra de Campos (IGP)


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