Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0168

Regolamento di esecuzione (UE) n. 168/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda le relazioni e la valutazione dei programmi di sostegno degli Stati membri

GU L 54 del 22.2.2014, pp. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/168/oj

22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 168/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda le relazioni e la valutazione dei programmi di sostegno degli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l’articolo 54, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (2) definisce le modalità di applicazione dell’articolo 188 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) relative alle relazioni e alla valutazione dei programmi di sostegno degli Stati membri nel settore vitivinicolo. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 con effetto dal 1o gennaio 2014.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 non contiene una disposizione sulle relazioni e la valutazione dei programmi di sostegno degli Stati membri analoga a quella dell’articolo 188 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ma conferisce alla Commissione il potere di adottare misure in materia tramite atti di esecuzione. È pertanto necessario adattare l’articolo 35 del regolamento (CE) n. 555/2008.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 555/2008 di conseguenza.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue:

1)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure previste dai loro programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) durante l’esercizio finanziario precedente.

Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo unionale nell’ambito dei programmi di sostegno.

Gli Stati membri presentano alla Commissione le relazioni utilizzando il modulo di cui agli allegati V e VI del presente regolamento. Le informazioni contenute nelle relative tabelle si riferiscono, per ogni anno, alle misure previste dal programma di sostegno:

a)

una dichiarazione delle spese, per esercizio finanziario, già sostenute nel corso del periodo di programmazione, che in nessun caso superano il massimale di bilancio assegnato allo Stato membro in applicazione dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

stime delle spese per gli esercizi finanziari successivi fino al termine del periodo previsto per l’attuazione del programma di sostegno, nei limiti del massimale di bilancio assegnato allo Stato membro in applicazione dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in linea con la versione più aggiornata del programma trasmesso in applicazione dell’articolo 3 del presente regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;"

2)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Entro il 1o marzo 2014 e, per la seconda volta, entro il 1o marzo 2017, gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l’efficienza.

Gli Stati membri presentano alla Commissione le valutazioni utilizzando il modulo di cui agli allegati V e VI. Inoltre, nelle conclusioni figurano i seguenti elementi:

C1

:

valutazione dei costi e dei benefici del programma di sostegno,

C2

:

indicazioni su come sia possibile accrescere l’efficienza del programma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


Top