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Document 32014D0674
Council Decision 2014/674/CFSP of 25 September 2014 amending and extending Decision 2010/565/CFSP on the European Union mission to provide advice and assistance for security sector reform in the Democratic Republic of the Congo (EUSEC RD Congo)
Decisione 2014/674/PESC del Consiglio, del 25 settembre 2014 , che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)
Decisione 2014/674/PESC del Consiglio, del 25 settembre 2014 , che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)
GU L 282 del 26.9.2014, p. 24–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016
26.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/24 |
DECISIONE 2014/674/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2014
che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/565/PESC (1), modificata da ultimo dalla decisione 2013/468/PESC (2). La decisione 2010/565/PESC scade il 30 settembre 2014. |
(2) |
Il 18 giugno 2014, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha approvato le Modalità per la transizione dell'EUSEC RD Congo, nell'ambito del futuro impegno dell'UE a sostegno delle riforme del settore della sicurezza civile (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC), che comporta la proroga di nove mesi dell'EUSEC RD Congo, fino al 30 giugno 2015, al fine di attuare la fase di transizione finale per il passaggio delle consegne. |
(3) |
L'EUSEC RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/565/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Mandato La missione è volta, in coordinamento e cooperazione stretti con gli altri attori della comunità internazionale, segnatamente le Nazioni Unite e la MONUSCO, e perseguendo gli obiettivi di cui all'articolo 1, ad apportare un sostegno concreto nel quadro della SSR creando le condizioni che consentano l'attuazione a breve e medio termine delle attività e dei progetti basati sugli orientamenti adottati dalle autorità congolesi nel piano di riforma delle FARDC e riportati nel programma d'azione della missione, compresi:
|
2) |
all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'EUSEC RD Congo è strutturata in base ai suoi documenti di pianificazione.» ; |
3) |
all'articolo 5, il paragrafo 4 è soppresso; |
4) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Disposizioni finanziarie 1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 12 600 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 11 000 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014 è pari a 8 455 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 4 600 000 EUR. 2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUSEC RD Congo è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUSEC RD Congo. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUSEC RD Congo. 3. L'EUSEC RD Congo è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine essa firma un accordo con la Commissione. 4. Fatte salve le disposizioni sullo status dell'EUSEC RD Congo e del suo personale, l'EUSEC RD Congo è competente per eventuali richieste di indennizzo ed obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o ottobre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità. 5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 5 e 7 e i requisiti operativi dell'EUSEC RD Congo, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre. 6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.» ; |
5) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis Cellula di progetto 1. L'EUSEC RD Congo dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUSEC RD Congo agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUSEC RD Congo e a sostegno dei suoi obiettivi. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUSEC RD Congo è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUSEC RD Congo, se il progetto è:
L'EUSEC RD Congo conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUSEC RD Congo nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUSEC RD Congo nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati. 3. I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.» ; |
6) |
l'articolo 13 è così modificato:
|
7) |
all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 30 giugno 2015» . |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
F. GUIDI
(1) Decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 59).
(2) Decisione 2013/468/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2013, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GU L 252 del 24.9.2013, pag. 29).