This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0669
2014/669/EU: Council Decision of 23 June 2014 on the signing, on behalf of the European Union, of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards the provisions relating to the treatment of third-country nationals legally employed as workers in the territory of the other party
2014/669/UE: Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2014 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
2014/669/UE: Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2014 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
GU L 278 del 20.9.2014, pp. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/669/oj
|
20.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
(2014/669/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e l'Ucraina destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione (1). |
|
(2) |
Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti e del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo») si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo nel 2012. |
|
(3) |
A seguito della firma del preambolo, dell'articolo 1 e dei titoli I, II e VII dell'accordo al vertice tra l'Unione ei suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, svoltosi a Bruxelles il 21 marzo 2014, è opportuno che le restanti parti dell'accordo siano firmate a nome dell'Unione. |
|
(4) |
La presente decisione riguarda unicamente l'articolo 17 dell'accordo, che contiene obblighi specifici riguardanti il trattamento accordato ai cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte e ricade nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo scopo e l'oggetto di tali disposizioni sono distinti e indipendenti dallo scopo e dall'oggetto delle altre disposizioni dell'accordo che istituiscono un'associazione tra le parti. In parallelo con la presente decisione sarà separatamente adottata una decisione relativa alle altre disposizioni dell'accordo, nella misura in cui non erano ancora state firmate il 21 marzo 2014. |
|
(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione. |
|
(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(7) |
L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), per quanto riguarda il suo articolo 17, con riserva della conclusione di detto accordo e conformemente all'atto finale.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla decisione 2014/295/UE del Consiglio, del 17 marzo 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII dello stesso (2).
L'atto finale è accluso alla decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (3), adottata in parallelo con la presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3).
(2) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1.
(3) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.