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Document 32014D0664

    2014/664/UE: Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2014 , relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola

    GU L 275 del 17.9.2014, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/664/oj

    17.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 275/6


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 15 settembre 2014

    relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola

    (2014/664/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (1) («accordo») scadrà il 31 dicembre 2014, salvo che il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) non decida di prorogarlo conformemente all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.

    (2)

    Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a avviare negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

    (3)

    Le discussioni in sede di COI relative a un nuovo accordo sono ancora in corso. È ormai certo che la conclusione di un accordo non potrà rispettare la data del 31 dicembre 2014. Pertanto, è nell'interesse dell'Unione prevedere la proroga dell'accordo vigente.

    (4)

    La proroga dell'accordo vigente è distinta dai negoziati in vista della conclusione di un nuovo accordo. L'Unione dovrebbe pertanto chiedere una proroga di un anno dell'accordo vigente e votare a favore di tale proroga qualora essa sia proposta ial Consiglio dei membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale è di chiedere una proroga di un anno dell'accordo vigente sull'olio di oliva e le olive da tavola e di votare a favore della proroga di un anno dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e le olive da tavola, qualora essa sia proposta al Consiglio dei membri.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GOZI


    (1)  GU L 302 del 19.11.2005, pag. 47.


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