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Document 32014D0466

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

GU L 135 del 8.5.2014, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogato da 32021R0947

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/466(1)/oj

8.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/1


DECISIONE N. 466/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue

(1)

Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione europea, che resta il suo compito e obiettivo principale, la Banca europea per gli investimenti (BEI) realizza operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche esterne dell'Unione. È così possibile realizzare un connubio tra risorse di bilancio dell'Unione disponibili per le regioni esterne e solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi terzi beneficiari. Realizzando tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce indirettamente a garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e il raggiungimento dei suoi obiettivi politici, fra cui rientrano la riduzione della povertà tramite una crescita inclusiva e un'economia sostenibile, lo sviluppo ambientale e sociale e la prosperità dell'Unione in un contesto economico mondiale in mutamento.

(2)

L'articolo 209, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 208, prevede che la BEI contribuisca, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione.

(3)

Per sostenere l'azione esterna dell'Unione e al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell'Unione senza mettere a rischio il merito di credito della BEI, la maggior parte delle sue operazioni al di fuori dell'Unione hanno beneficiato di una garanzia di bilancio dell'Unione europea («garanzia dell'Unione»), amministrata dalla Commissione. Ciò sostiene ulteriormente l'affidabilità creditizia della BEI verso i mercati finanziari, il che è di primaria importanza.

(4)

La più recente garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel periodo che va dal 1o febbraio 2007 al 31 dicembre 2013 è prevista dalla decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). È opportuno prevedere la concessione della garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione a sostegno delle politiche unionali per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

(5)

Il fondo di garanzia per azioni esterne («fondo di garanzia»), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (3), garantisce una riserva di liquidità per il bilancio dell'Unione in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI e dall'assistenza macrofinanziaria e dai prestiti Euratom al di fuori dell'Unione.

(6)

È opportuno stabilire un elenco di paesi potenzialmente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione. È altresì opportuno stabilire un elenco di paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione.

(7)

A seguito dei recenti sviluppi che hanno permesso all'Unione di aprire un nuovo capitolo nelle sue relazioni con il Bhutan e con il Myanmar/Birmania al fine di sostenere le riforme politiche ed economiche in atto nei due paesi, è opportuno aggiungere il Bhutan all'elenco di paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI e il Myanmar/Birmania ad entrambi gli elenchi.

(8)

Al fine di tenere conto di sviluppi politici significativi, è opportuno rivedere, se del caso, l'elenco dei paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione e delegare alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 TFUE, relativamente alle modifiche all'allegato III. Le modifiche della Commissione all'allegato III dovrebbero essere basate su una valutazione globale, comprendente aspetti economici, sociali, ambientali e politici, in particolare per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani e le libertà fondamentali. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda a trasmettere in modo contestuale, tempestivo e appropriato tutti i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9)

Per far fronte all'evoluzione potenziale delle effettive esigenze di alimentazione del fondo di garanzia conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, è opportuno che il massimale della garanzia dell'Unione sia composto da un massimale fisso di 27 000 000 000 EUR e un importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR. L'alimentazione del fondo di garanzia nel bilancio generale dell'Unione (linea di bilancio 01 03 06) è effettuata ex post, sulla base dell'esecuzione dei prestiti esterni garantiti in essere alla fine dell'anno n-2. Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, i «rientri» derivanti da investimenti su capitale di rischio e prestiti mediterranei nell'ambito delle operazioni concluse prima del 2007 utilizzando risorse del bilancio dell'Unione, sono stati accumulati in un conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP). Parte di questi rientri dovrebbe essere utilizzata per il fondo di garanzia, come misura eccezionale per garantire che i massimali delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione siano sostenuti a un livello adeguato per il periodo 2014-2020. I fondi rimanenti dovrebbero essere restituiti al bilancio generale dell'Unione.

(10)

Le questioni da tenere presenti per l'attivazione, in tutto o in parte, dell'importo aggiuntivo opzionale dovrebbero comprendere: i progressi nell'attuazione della presente decisione della BEI, in particolare i risultati delle operazioni della BEI sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite dal quadro per la misurazione dei risultati, compreso l'impatto sullo sviluppo; le esigenze di alimentazione del fondo di garanzia tenendo conto delle esposizioni in essere, passate e future, relative a tutte le attività coperte dal fondo di garanzia; la situazione macroeconomica, finanziaria e politica, al momento della revisione intermedia, delle regioni e dei paesi ammissibili.

(11)

Gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione per ciascuna regione dovrebbero continuare a rappresentare i massimali di finanziamento della BEI coperti dalla garanzia dell'Unione e non gli obiettivi che la BEI è tenuta a raggiungere. È auspicabile che la valutazione dei massimali sia parte della revisione intermedia della presente decisione, in particolare alla luce di eventuali cambiamenti nell'elenco delle regioni e dei paesi effettivamente ammissibili ai finanziamenti della BEI.

(12)

Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere coerenti con le strategie del paese beneficiario. In questo contesto, e al fine di focalizzare maggiormente l'attività di finanziamento esterno della BEI sul sostegno delle politiche dell'Unione e migliorarne la coerenza, e per massimizzare i vantaggi dei beneficiari, la decisione n. 1080/2011/UE stabilisce obiettivi generali per le operazioni di finanziamento della BEI in tutte le regioni e i paesi ammissibili, vale a dire lo sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI), lo sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. È opportuno ribadire questi obiettivi nella presente decisione per promuovere ulteriormente la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro.

(13)

Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, comprese le PMI dell'Unione che investono nelle regioni contemplate dalla presente decisione, può essere fondamentale per stimolare lo sviluppo economico e lottare contro la disoccupazione. Per sostenere in modo efficace le PMI, è opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI siano orientate ai risultati. La BEI dovrebbe, ove possibile, investire in attività di ricerca e innovazione delle PMI al fine di sostenere lo sviluppo locale. È opportuno che la BEI cooperi con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, che dovrebbero essere integrati nell'economia locale, e in particolare dovrebbe assicurare che una parte dei benefici finanziari sia trasferita ai clienti di tali intermediari, e che sia fornito un valore aggiunto rispetto ad altre fonti di finanziamento. La BEI dovrebbe inoltre, per quanto possibile, diversificare maggiormente i suoi partner finanziari nei paesi di intervento. Nello svolgere la dovuta diligenza, la BEI dovrebbe valutare se le operazioni di finanziamento a sostegno delle PMI tramite intermediari finanziari siano in linea con gli orientamenti tecnici operativi regionali, il quadro per la misurazione dei risultati e gli standard della BEI. La BEI dovrebbe istituire un meccanismo di rendicontazione per garantire che i fondi destinati alle PMI vengano utilizzati a vantaggio di queste ultime. La BEI dovrebbe fornire, come parte del suo contributo alla revisione intermedia, una relazione consolidata sul finanziamento delle PMI a titolo della presente decisione.

(14)

La copertura della garanzia dell'Unione, che è limitata ai rischi di natura sovrana e politica, non è di per sé sufficiente per garantire un'idonea attività della BEI a sostegno della microfinanza. Pertanto, tali attività, laddove opportuno, dovrebbero essere svolte con l'apporto di risorse di bilancio disponibili nel quadro di altri strumenti e attraverso istituzioni intermediarie anche a livello locale come strumento per promuovere la crescita e contribuire indirettamente a ridurre la povertà nei paesi più poveri.

(15)

È opportuno che la BEI continui a finanziare progetti di investimento nei settori delle infrastrutture sociali, ambientali ed economiche, compresi trasporti e energia, e valuti la possibilità di potenziare le sue attività a sostegno delle infrastrutture sanitarie e dell'istruzione laddove ciò produca un chiaro valore aggiunto.

(16)

Per rafforzare la dimensione «cambiamenti climatici» della garanzia dell'Unione si dovrebbe introdurre un obiettivo globale in materia di volume delle operazioni e un sistema che consenta la valutazione ex ante delle emissioni di gas serra dei progetti sostenuti con garanzia dell'Unione. Per continuare a promuovere gli obiettivi climatici dell'Unione su scala mondiale, le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento a essi dovrebbero rappresentare almeno il 25 % delle operazioni totali di finanziamento della BEI. La BEI dovrebbe fornire la sua competenza tecnica, in cooperazione con la Commissione, per aiutare controparti pubbliche o private che beneficiano di operazioni di finanziamento della BEI ad affrontare la sfida del cambiamento climatico e a utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Finanziamenti a tassi agevolati dovrebbero essere disponibili per progetti di mitigazione e adattamento. Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere integrate, ove possibile e opportuno, da fondi a valere sul bilancio generale dell'Unione, tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell'assistenza esterna dell'Unione. A tale riguardo, la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dovrebbe riferire in modo dettagliato sugli strumenti finanziari utilizzati per il finanziamento di tali progetti, precisando gli importi delle operazioni di finanziamento della BEI e gli importi delle sovvenzioni corrispondenti.

(17)

Nei settori coperti dagli obiettivi generali, l'integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, dovrebbe essere tra gli obiettivi fondamentali delle operazioni di finanziamento della BEI. In tale contesto, è opportuno che la BEI possa sostenere i paesi partner, nei settori coperti dagli obiettivi generali, tramite investimenti diretti esteri da parte di società dell'Unione che promuovono l'integrazione economica con l'Unione e che contribuiscono a promuovere il trasferimento di tecnologie e conoscenze, purché durante la diligenza dovuta relativa ai progetti d'investimento si sia tenuta in debito conto la necessità di minimizzare i rischi che le operazioni di finanziamento della BEI determinino ripercussioni negative sull'occupazione nell'Unione. È opportuno inoltre incoraggiare la BEI, tenendo in considerazione la sua capacità in materia di assunzione dei rischi, a sostenere a proprio rischio gli investimenti diretti esteri nei paesi partner da parte di società dell'Unione.

(18)

La BEI dovrebbe condurre regolarmente valutazioni ex post o intermedie delle attività sostenute a titolo della presente decisione al fine di valutarne la pertinenza, le prestazioni e gli effetti sullo sviluppo e di individuare gli aspetti che potrebbero migliorare le attività future. Tali valutazioni dovrebbero contribuire all'assunzione di responsabilità e all'analisi della sostenibilità.

(19)

Le misure pratiche per collegare gli obiettivi generali della garanzia dell'Unione e la loro attuazione devono essere stabilite negli orientamenti tecnici operativi regionali. Tali orientamenti dovrebbero essere coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione compreso il principio di differenziazione della politica europea di vicinato. Gli orientamenti tecnici operativi regionali dovrebbero essere riesaminati in seguito all'adozione della presente decisione e ulteriormente aggiornati in seguito alla revisione intermedia al fine di adeguarli agli sviluppi nelle politiche esterne e nelle priorità dell'Unione. L'aggiornamento degli orientamenti tecnici operativi regionali dovrebbe tenere conto, fra le altre considerazioni, dei pertinenti sviluppi nei paesi ammissibili.

(20)

Conformemente al protocollo n. 5 relativo allo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, le domande presentate direttamente alla BEI per operazioni di finanziamento della BEI da realizzare ai sensi della presente decisione devono essere sottoposte al parere della Commissione sulla conformità con la normativa e le politiche pertinenti dell'Unione. Qualora la Commissione esprima parere negativo su una delle operazioni di finanziamento della BEI che rientrano nell'ambito della presente decisione, tale operazione non dovrebbe essere coperta dalla garanzia dell'Unione.

(21)

Per quanto il punto di forza della BEI sia il suo modello specifico di banca d'investimento di proprietà pubblica, il cui mandato è quello di erogare prestiti a lungo termine, in modo tale da raggiungere gli obiettivi politici fissati dai suoi azionisti, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire al rispetto dei principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 TUE, relativi al consolidamento e al sostegno della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e all'applicazione degli impegni e accordi internazionali, tra cui gli accordi in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. In particolare, la BEI dovrebbe contribuire alla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi in conformità con l'articolo 212 TFUE. La BEI dovrebbe inoltre agire in linea con il diritto internazionale, compreso il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Le azioni della BEI dovrebbero inoltre essere in linea con la convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus) nelle diverse fasi dei progetti. Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuoverne lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, soprattutto per i paesi più svantaggiati, l'integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, nonché la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali pertinenti. Nel contribuire all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, TFUE, la BEI dovrebbe cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 delle Nazioni Unite, e dopo il 2015 il raggiungimento di eventuali nuovi obiettivi di sviluppo che potrebbero modificare o sostituire gli obiettivi di sviluppo del millennio, in tutte le regioni in cui è attiva.

(22)

È opportuno che l'attività della BEI ai sensi della presente decisione sostenga l'attuazione del Consenso europeo in materia di sviluppo, del programma di cambiamento e dei principi dell'efficacia degli aiuti indicati nella dichiarazione di Parigi del 2005, nel programma d'azione di Accra del 2008 e nel Busan Partnership Agreement del 2011. Inoltre, essa dovrebbe essere coerente con il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e con gli accordi ambientali internazionali, inclusi gli impegni in materia di biodiversità. È opportuno che l'attuazione avvenga attraverso una serie di misure concrete, in particolare rafforzando la capacità della BEI di valutare gli aspetti ambientali, sociali, di sviluppo dei progetti d'investimento, inclusi i diritti umani, le libertà fondamentali e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile. In questo contesto, la BEI dovrebbe attuare e sviluppare ulteriormente il suo quadro per la misurazione dei risultati, che prevede una serie dettagliata di indicatori che consentono di misurare gli effetti economici, ambientali, sociali e di sviluppo delle operazioni di finanziamento nell'arco dell'intero progetto BEI. L'attuazione del quadro per la misurazione dei risultati dovrebbe essere oggetto della revisione intermedia della presente decisione. Quando esercita la dovuta diligenza riguardo a un progetto d'investimento, la BEI, se del caso e conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione e alle migliori prassi internazionali, nonché al diritto dell'Unione e al diritto nazionale del paese beneficiario, dovrebbe imporre al promotore del progetto d'investimento di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati al fine di tenere conto dell'impatto dei progetti sui soggetti interessati. La BEI dovrebbe comunicare con i promotori e i beneficiari dei progetti durante l'intera fase di programmazione dei progetti. I contratti di finanziamento firmati nel periodo coperto dalla presente decisione per le operazioni di finanziamento della BEI cui partecipano controparti pubbliche dovrebbero comprendere esplicitamente la possibilità di sospendere i pagamenti in caso di revoca dell'ammissibilità, ai sensi della presente decisione, del paese in cui il progetto di investimento è realizzato.

(23)

A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, è opportuno garantire che le operazioni di finanziamento della BEI si conformino e sostengano le politiche esterne dell'Unione e gli obiettivi generali definiti nella presente decisione. Al fine di accrescere la coerenza dell'azione esterna dell'Unione, è opportuno rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la BEI e la Commissione, compreso il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), e tenendo debitamente informati il Parlamento europeo e il Consiglio. Gli uffici della BEI al di fuori dell'Unione dovrebbero essere possibilmente insediati presso le delegazioni dell'Unione in modo da promuovere la cooperazione e condividere, al contempo, i costi di funzionamento. È opportuno continuare ad applicare il protocollo d'intesa fra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti relativo alla cooperazione e al coordinamento nelle regioni contemplate dal mandato esterno, che è stato rivisto nel 2013 per rafforzare la cooperazione e il tempestivo scambio di informazioni fra la Commissione, il SEAE e la BEI a livello operativo. La cooperazione nel quadro del protocollo di intesa dovrebbe comprendere, in particolare, una revisione periodica dell'applicazione del principio di differenziazione nei paesi coperti dalla politica di vicinato. Di particolare importanza è assicurare sistematicamente lo scambio di opinioni fra la BEI e la Commissione, compreso il SEAE, laddove opportuno, già nelle fasi iniziali della preparazione dei pertinenti documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le loro attività. È opportuno rafforzare altresì la cooperazione sulle questioni inerenti al rispetto dei diritti umani, alle libertà fondamentali e alla prevenzione dei conflitti. È opportuno incoraggiare la BEI a collaborare con le delegazioni dell'Unione nell'arco dell'intero progetto della BEI.

(24)

È opportuno sostenere le relazioni esterne dell'Unione con alcuni strumenti, in particolare attraverso il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Al fine di migliorare la coerenza di tutto il sostegno dell'Unione nelle regioni interessate, è opportuno sfruttare ogni opportunità di combinare i finanziamenti della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione quando e se del caso, sotto forma di strumenti finanziari di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e di assistenza tecnica per la preparazione e l'attuazione dei progetti, tramite lo strumento di assistenza preadesione, istituito con regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), lo strumento europeo di vicinato, istituito con regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), lo strumento di cooperazione allo sviluppo, istituito con regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), lo strumento di partenariato per il finanziamento della cooperazione con i paesi terzi, istituito con regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo, istituito con regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, istituito con regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, istituito con regolamento (UE) n. 237/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). A seguito della decisione n. 1080/2011/UE, la Commissione ha istituito una piattaforma dell'Unione per il finanziamento combinato nella cooperazione esterna al fine di ottimizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti al di fuori dell'Unione, in particolare con riguardo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione e dei prestiti della BEI rispettivamente, e allo scambio delle migliori pratiche in materia di governance e dei criteri di valutazione a livello di progetto. La partecipazione della BEI e di altre istituzioni finanziarie a meccanismi di combinazione dovrebbe essere pienamente conforme agli obiettivi esterni dell'Unione, ai principi dell'efficacia degli aiuti e alla trasparenza.

(25)

Per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione, che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, la BEI dovrebbe cercare di intensificare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee e internazionali, in particolare con quelle che partecipano alla suddetta piattaforma dell'UE. Tale cooperazione comprende, se del caso, la cooperazione in materia di condizionalità nel settore e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso del cofinanziamento e la partecipazione a iniziative mondiali, come ad esempio quelle volte a promuovere il coordinamento e l'efficacia degli aiuti. Tale coordinamento e tale cooperazione dovrebbero cercare di ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e le sovrapposizioni superflue. La cooperazione dovrebbe basarsi sul principio di reciprocità. Si dovrebbe promuovere, se opportuno, l'accesso reciproco da parte della BEI agli strumenti finanziari posti in essere da altre istituzioni finanziarie europee e internazionali. Il protocollo di intesa tripartito tra la Commissione, il gruppo BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in materia di cooperazione al di fuori dell'Unione, che consente al gruppo BEI e alla BERS di agire in modo complementare facendo valere i loro rispettivi vantaggi comparativi, è stato aggiornato nel 2012 per estendere il campo d'azione geografico della BERS alla regione del Mediterraneo e dovrebbe continuare ad essere applicato. È opportuno che i principi stabiliti nella presente decisione si applichino anche quando i finanziamenti della BEI avvengono attraverso accordi di cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali.

(26)

È opportuno incoraggiare la BEI a continuare a finanziare operazioni al di fuori dell'Unione anche a proprio rischio, ivi compreso a sostegno degli interessi economici dell'Unione, in paesi e a favore di progetti d'investimento che abbiano sufficiente affidabilità creditizia conformemente alla valutazione della BEI e tenuto conto della sua capacità di assorbimento del rischio, di modo che l'uso della garanzia dell'Unione si possa concentrare su paesi e progetti di investimento per i quali la garanzia dell'Unione fornisce un valore aggiunto sulla base della valutazione della BEI, anche in termini di sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile.

(27)

È opportuno che la BEI ampli la gamma di strumenti finanziari innovativi offerti, tra l'altro concentrandosi maggiormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre la BEI dovrebbe tentare attivamente di partecipare a strumenti di condivisione del rischio e al finanziamento sul mercato del capitale di debito di progetti che generano flussi di cassa stabili e prevedibili. In particolare, la BEI dovrebbe considerare la possibilità di sostenere l'emissione o la concessione di strumenti del mercato del capitale di debito a favore di progetti di investimento realizzati nei paesi ammissibili. Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare l'erogazione di prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi beneficiari attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare le attività della BEI. Nella diversificazione ed espansione degli strumenti del mercato di capitali, particolare attenzione dovrebbe essere prestata a garantire che tali strumenti non conducano a pratiche finanziarie rischiose e all'indebitamento e possano pertanto minacciare la stabilità finanziaria.

(28)

La Commissione dovrebbe riferire una volta l'anno al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione dovrebbe valutare le operazioni di finanziamento della BEI e la loro conformità con la presente decisione, il loro valore aggiunto e il contributo alle politiche esterne dell'Unione, nonché la loro qualità, l'impatto sullo sviluppo in base al quadro per la gestione dei risultati della BEI e il vantaggio finanziario trasferito ai beneficiari. La relazione dovrebbe anche includere informazioni in merito ai ricorsi alla garanzia dell'Unione, ai finanziamenti relativi ai cambiamenti climatici e alla biodiversità di cui alla presente decisione, al follow-up del funzionamento del protocollo di intesa tra la BEI e il Mediatore europeo, nonché una descrizione della cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie europee e internazionali, incluso il cofinanziamento. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni.

(29)

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione dovrebbero continuare a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria. È opportuno che tali operazioni continuino a essere gestite conformemente al regolamento e alle procedure interne della BEI, che dovrebbero riflettere tali principi, comprese le misure di controllo adeguate e la dichiarazione della BEI sulle norme sociali e ambientali, nonché conformemente alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel quadro delle sue operazioni di finanziamento la BEI dovrebbe attuare in modo adeguato le sue politiche nei confronti dei giurisdizioni deboli o non cooperative, individuate come tali dall'Unione, dalle Nazioni Unite, dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dal gruppo di azione finanziaria internazionale, in modo tale da contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscali e al riciclaggio. Ai fini della trasparenza la BEI dovrebbe elaborare, nei limiti del possibile e in cooperazione con gli intermediari finanziari locali, un elenco di mutuatari finali.

(30)

È opportuno che la BEI adotti le misure opportune per garantire che, al momento del finanziamento di operazioni soggette alla garanzia dell'Unione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione, il riciclaggio di denaro e ogni altra attività illecita e che l'OLAF abbia la facoltà di effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei beneficiari. In linea con la politica di prevenzione e deterrenza delle pratiche illecite nelle attività della Banca europea per gli investimenti, (Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities — «politica antifrode della BEI»), che e' stata adottata nel 2008 e riesaminata nel 2013, la BEI dovrebbe collaborare strettamente con le competenti autorità dell'Unione e degli Stati membri al fine di rafforzare le vigenti misure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e contribuire a migliorarne l'applicazione. In linea con la sua politica relativa alla denuncia di irregolarità, la BEI dovrebbe anche rivolgere particolare attenzione alle informazioni trasmesse da denuncianti riguardo a possibili casi di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita, prevedendo un follow-up, un feedback e una tutela dalle rappresaglie adeguati.

(31)

È opportuno incoraggiare gli organi direttivi della BEI ad adottare le misure necessarie per adeguare l'attività della BEI affinché contribuisca alle politiche esterne dell'Unione in modo efficace e risponda in modo adeguato ai requisiti di cui alla presente decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Garanzia dell'Unione

1.   L'Unione accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione («garanzia dell'Unione»). La garanzia dell'Unione è accordata come garanzia globale a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti, garanzie sui prestiti e strumenti del mercato del capitale di debito concessi o emessi per progetti d'investimento della BEI che sono ammissibili conformemente al paragrafo 2.

2.   Possono beneficiare della garanzia dell'Unione i prestiti, le garanzie sui prestiti e gli strumenti del mercato del capitale di debito che sono concessi o emessi per progetti d'investimento realizzati nei paesi ammissibili in conformità con il regolamento e le procedure interne della BEI, compresa la dichiarazione della BEI sui principi e sulle norme ambientali e sociali, e a sostegno degli obiettivi pertinenti di politica esterna dell'Unione, se il finanziamento della BEI è stato concesso secondo un accordo firmato che non è scaduto né è stato cancellato («operazioni di finanziamento della BEI»).

3.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione continuano a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria.

4.   La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi.

5.   La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI firmate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

6.   Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato, per una sola volta, di sei mesi.

Articolo 2

Massimali per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione

1.   Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione ammonta, per tutto il periodo 2014-2020, a 30 000 000 000 EUR. Gli importi inizialmente destinati alle operazioni di finanziamento ma successivamente cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Il predetto massimale è composto da:

a)

un massimale fisso di 27 000 000 000 EUR;

b)

un importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR.

Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono secondo la procedura legislativa ordinaria in merito all'attivazione totale o parziale dell'importo di cui alla lettera b) e alla sua ripartizione regionale a seguito della revisione intermedia di cui all'articolo 19.

2.   Il massimale fisso di cui al paragrafo 1, lettera a), è ripartito in massimali e submassimali regionali come indicati nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata per paese nelle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi e principi generali

1.   La garanzia dell'Unione è accordata solo per le operazioni di finanziamento della BEI che possiedono un valore aggiunto sulla base della valutazione propria della BEI e sostengono il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi generali:

a)

sviluppo del settore privato locale, in particolare sostegno delle PMI;

b)

sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, incluse le infrastrutture relative a trasporti, energia, ambiente, nonché delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c)

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

2.   Pur mantenendo la specificità della BEI in quanto banca di investimento, le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono all'interesse generale dell'Unione, in particolare il rispetto dei principi che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Gli organi direttivi della BEI sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per adeguare l'attività della BEI affinché contribuisca alle politiche esterne dell'Unione in modo efficace e soddisfi in modo adeguato i requisiti di cui alla presente decisione.

3.   L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa in particolare l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nei settori coperti dagli obiettivi generali di cui al paragrafo 1. La BEI realizza operazioni di finanziamento in paesi beneficiari nei settori coperti dagli obiettivi generali sostenendo investimenti diretti esteri che promuovono l'integrazione economica con l'Unione.

4.   Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono indirettamente, a norma degli articoli 208 e 209 TFUE, agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, ad esempio la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibili.

5.   Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per rafforzare il settore privato locale nei paesi beneficiari mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. Al fine di monitorare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI definisce requisiti contrattuali adeguati con gli intermediari finanziari, comprese norme relative alle informazioni che dovranno essere fornite dai beneficiari.

La BEI coopera con gli intermediari finanziari che possono sostenere le esigenze specifiche delle PMI nei paesi d'intervento e che non partecipano alle operazioni di finanziamento della BEI attuate in un paese ammissibile tramite veicoli finanziari ubicati in una giurisdizione straniera non cooperativa di cui all'articolo 13.

6.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'infrastruttura ambientale, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e integrazione di energia da fonti rinnovabili, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche sostenibili, anche per la produzione di gas e il trasporto al mercato unionale dell'energia, nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga.

7.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. I criteri di ammissibilità per i progetti relativi all'azione per il clima sono definiti nella strategia della BEI in materia di cambiamenti climatici che é aggiornata entro la fine del 2015. A tal fine, è opportuno che un'analisi dell'impronta del carbonio sia inserita nella procedura di valutazione ambientale per determinare se le proposte di progetto ottimizzino i miglioramenti in materia di efficienza energetica. Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume di tali operazioni rappresenta almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

8.   Prima della fine del 2015 la BEI, in cooperazione con la Commissione, aggiorna la sua strategia per quanto riguarda le operazioni di finanziamento nel settore dei cambiamenti climatici, al fine di allinearla agli obiettivi dell'Unione e internazionali. Tale aggiornamento include, tra l'altro, azioni concrete volte a garantire che i progetti di investimento a titolo della presente decisione siano in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici e a intensificare gli sforzi a favore delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica.

9.   La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.

Articolo 4

Paesi interessati

1.   L'elenco dei paesi potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato II. L'elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato III e comprende solo paesi elencati nell'allegato II. Per i paesi non elencati nell'allegato II, l'ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia dell'UE è decisa caso per caso, conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione globale, comprendente aspetti economici, sociali, ambientali e politici, in particolare quelli relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.

3.   Gli atti delegati che modificano l'allegato III non incidono sulla copertura con garanzia dell'Unione delle operazioni di finanziamento della BEI firmate prima dell'entrata in vigore di tali atti delegati, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   Nei paesi non inclusi nell'elenco di cui all'allegato III non possono essere erogati pagamenti relativi a operazioni di finanziamento della BEI che beneficiano di una garanzia globale di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

5.   La garanzia dell'Unione non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un paese determinato con il quale l'accordo su tali operazioni sia stato firmato dopo l'adesione di tale paese all'Unione.

Articolo 5

Contributo delle operazioni di finanziamento della BEI alle politiche dell'Unione

1.   La Commissione aggiorna, di concerto con la BEI, gli orientamenti tecnici operativi regionali in vigore per le operazioni di finanziamento della BEI entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione.

Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono coerenti con il più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito nell'allegato IV. In particolare, gli orientamenti tecnici operativi regionali garantiscono che i finanziamenti della BEI ai sensi della presente decisione siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti di assistenza corrispondenti dell'Unione nelle diverse regioni.

Nell'aggiornamento di tali orientamenti tecnici operativi regionali, la Commissione e la BEI tengono conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono coerenti con le priorità di cui ai programmi nazionali o regionali, ove disponibili, elaborati dai paesi beneficiari, tenendo in debito conto ogni consultazione con la società civile locale durante l'elaborazione di tali programmi.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio gli orientamenti tecnici operativi regionali aggiornati, non appena stabiliti.

Nell'ambito del quadro fissato dagli orientamenti tecnici operativi regionali, la BEI definisce le strategie di finanziamento corrispondenti e ne garantisce l'attuazione.

Le operazioni di finanziamento della BEI sono coerenti con gli orientamenti tecnici operativi regionali e le strategie del paese beneficiario.

Gli orientamenti tecnici operativi regionali sono riesaminati in seguito alla revisione intermedia di cui all'articolo 19.

2.   Nel quadro della procedura prevista dall'articolo 19 del protocollo n. 5, la Commissione esprime un parere sulle operazioni di finanziamento della BEI. Qualora la Commissione esprima parere sfavorevole su un'operazione di finanziamento della BEI che rientra nell'ambito della presente decisione, tale operazione non è coperta dalla garanzia dell'Unione.

Articolo 6

Cooperazione con la Commissione e il SEAE

1.   La coerenza tra le azioni esterne della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell'Unione è ulteriormente rafforzata al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione, in particolare mediante l'aggiornamento degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5, per il quale il SEAE viene consultato in merito a questioni politiche, se del caso, nonché mediante un dialogo regolare e sistematico e un tempestivo scambio di informazioni su:

a)

documenti strategici preparati dalla Commissione o il SEAE, a seconda del caso, come i documenti di strategia per paese e per regione, i programmi indicativi, i piani di azione e i documenti di preadesione;

b)

i documenti di pianificazione strategica della BEI, la programmazione dei progetti di investimento, e le relazioni annuali della BEI alla Commissione;

c)

altri aspetti politici e operativi.

2.   La cooperazione si svolge su base regionale, anche a livello di delegazioni dell'Unione, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione in ogni regione.

Articolo 7

Cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee e internazionali

1.   Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate, ove appropriato, in cooperazione con altre istituzioni finanziarie europee multilaterali e degli Stati membri («istituzioni finanziarie europee») e con le istituzioni finanziarie internazionali, comprese le banche di sviluppo regionali («istituzioni finanziarie internazionali»), al fine di massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficienza, sviluppare congiuntamente strumenti finanziari innovativi, assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni coerenti per il progetto d'investimento e il settore, e ridurre al minimo l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni.

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento tra la Commissione, la BEI e le pertinenti istituzioni finanziarie europee e internazionali operanti nelle varie regioni, svolto, se del caso, nel contesto di protocolli di intesa o altri quadri di cooperazione regionale dell'Unione.

Articolo 8

Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione

1.   Per le operazioni di finanziamento della BEI, ad eccezione di quelle consistenti in strumenti del mercato del capitale di debito, concluse con uno Stato, o garantite da uno Stato e per le altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti o controllate da uno Stato, quando tali altre operazioni si basano su una valutazione adeguata del rischio di credito da parte della BEI che tiene conto della situazione del paese interessato in termini di rischio di credito, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti («garanzia globale»).

2.   Ai fini del paragrafo 1, la Palestina è rappresentata dall'Autorità palestinese e il Kosovo (13) é rappresentato dalle Autorità del Kosovo.

3.   Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da questa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia per rischi politici»):

a)

non trasferibilità della valuta;

b)

espropriazione;

c)

eventi bellici o disordini civili;

d)

denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

4.   Per le operazioni di finanziamento della BEI consistenti in strumenti del mercato del capitale di debito, si applica solamente la garanzia per i rischi politici.

5.   Gli accordi di finanziamento con singoli promotori in relazione a operazioni di finanziamento della BEI includono anche adeguate disposizioni ambientali e sociali conformemente alle norme e procedure interne della BEI.

6.   La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14 una politica di assegnazione chiara e trasparente che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione al fine di assicurare il più efficace uso della garanzia dell'Unione. La politica di assegnazione è basata sull'affidabilità creditizia delle operazioni di finanziamento della BEI, valutata dalla BEI, sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte, sia essa uno Stato sovrano o un'entità sub-sovrana rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, o un'entità privata, sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in merito alla politica di assegnazione conformemente all'articolo 14.

7.   Quando si ricorre alla garanzia dell'Unione, l'Unione subentra nei diritti pertinenti della BEI rispetto agli obblighi relativi alle sue operazioni di finanziamento, conformemente all'accordo di garanzia di cui all'articolo 14.

Articolo 9

Valutazione e monitoraggio dei progetti di investimento da parte della BEI

1.   La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso, impone ai promotori del progetto di svolgere consultazioni pubbliche conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione con le parti interessate nazionali e locali pertinenti, come pure con la società civile, in fase di progettazione e attuazione sugli aspetti sociali, dei diritti umani, ambientali, economici e relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, e di fornire informazioni pertinenti per la valutazione del contributo al rispetto degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione.

Se del caso, tale esame include una valutazione su come rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI tramite l'assistenza tecnica nell'arco dell'intero progetto. Le norme e le procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi ai diritti umani e alla prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che i progetti di investimento finanziati ai sensi della presente decisione siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.

2.   Oltre alla valutazione ex ante degli aspetti connessi allo sviluppo, la BEI controlla l'attuazione delle operazioni di finanziamento. In particolare, essa richiede ai promotori dei progetti di effettuare un monitoraggio rigoroso, tra l'altro, per quanto riguarda gli effetti del progetto di investimento sullo sviluppo, sull'ambiente e sui diritti umani, nonché a livello economico e sociale, durante la realizzazione del progetto e fino al completamento. La BEI verifica periodicamente le informazioni fornite dai promotori del progetto e le mette a disposizione del pubblico, previo accordo del promotore del progetto. Ove possibile, le relazioni connesse alle operazioni di finanziamento della BEI elaborate al completamento del progetto sono rese pubbliche, fatta eccezione delle informazioni riservate.

3.   Il monitoraggio della BEI cerca anche di riguardare l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.

4.   La BEI istituisce un sistema globale per valutare ex ante, in termini assoluti e relativi, le emissioni di gas a effetto serra concernenti operazioni di finanziamento della BEI in cui tali emissioni raggiungono soglie significative, definite secondo una metodologia compresa nella strategia della BEI in materia di cambiamenti climatici, e laddove i dati siano disponibili.

5.   Ove possibile, i risultati del monitoraggio sono diffusi, fatti salvi i requisiti di riservatezza e l'accordo delle parti interessate.

Articolo 10

Entrate con destinazione specifica esterne per il fondo di garanzia

I rimborsi e le entrate per un importo di 110 000 000 EUR, provenienti da operazioni concluse prima del 2007, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi su conti fiduciari, versati sul conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione, costituiscono entrate esterne con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e vengono utilizzati per il fondo di garanzia.

Gli importi che superano 110 000 000 EUR che sono stati rimborsati sul conto fiduciario aperto per il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione previa detrazione dei costi di gestione e delle spese.

Articolo 11

Relazione e contabilità annuali

1.   Ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione viene messa a disposizione del pubblico e include:

a)

una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, settore, paese e regione e del loro rispetto della presente decisione;

b)

una valutazione del valore aggiunto, dei risultati, degli esiti e dell'impatto sullo sviluppo stimati delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata, ricorrendo alla relazione annuale del quadro per la misurazione dei risultati della BEI. A tal fine la BEI utilizza indicatori di prestazione relativi agli aspetti ambientali, sociali e riguardanti lo sviluppo dei progetti finanziati, compresi gli aspetti che riguardano i diritti umani, tenendo conto dei pertinenti indicatori contenuti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti. Gli indicatori degli aspetti ambientali dei progetti includono criteri per le tecnologie pulite, orientati in linea di principio all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni;

c)

una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione, tenendo conto degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5;

d)

una valutazione del vantaggio finanziario trasferito ai beneficiari delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata;

e)

una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI, in particolare della misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nella diligenza dovuta e nel monitoraggio dei progetti di investimento finanziati;

f)

informazioni dettagliate in merito ai ricorsi alla garanzia dell'Unione;

g)

informazioni sui volumi dei finanziamenti relativi ai cambiamenti climatici e alla biodiversità di cui alla presente decisione, sull'impatto, in termini assoluti e relativi, sulle emissioni di gas serra di cui all'articolo 9, paragrafo 4, su base aggregata, nonché sul numero di progetti valutati a fronte dei rischi climatici;

h)

una descrizione della cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie europee e internazionali, incluso il cofinanziamento. La relazione quantifica, in particolare, le risorse finanziarie dell'Unione e le risorse delle altre istituzioni finanziarie europee e internazionali utilizzate in combinazione con i finanziamenti della BEI, e fornisce in tal modo un quadro degli investimenti totali sostenuti dalle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. Nella relazione è menzionata anche la conclusione di nuovi protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione;

i)

informazioni sul follow up del funzionamento del protocollo d'intesa tra la BEI e il Mediatore europeo nella misura in cui tale protocollo riguarda le operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione.

2.   Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Parlamento europeo e il Consiglio possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI.

3.   La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni sua operazione di finanziamento e qualsiasi altra informazione necessaria per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti e un certificato di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI. La BEI fornisce inoltre alla Commissione eventuali altri documenti necessari conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.   Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione, la BEI fornisce alla Commissione la sua valutazione dei rischi e le informazioni relative alla classificazione delle sue operazioni di finanziamento.

5.   La BEI fornisce alla Commissione, quanto meno annualmente, un programma pluriennale indicativo del volume previsto di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento per assicurare la compatibilità delle previsioni di finanziamento della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione e per consentire alla Commissione di garantire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. La Commissione tiene conto di questa previsione in fase di preparazione del progetto di bilancio generale dell'Unione.

6.   La BEI presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le sue relazioni di valutazione indipendenti sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI a titolo della presente decisione e nel quadro di altri mandati esterni.

7.   La BEI fornisce a proprie spese le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 6. Essa rende pubbliche inoltre le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 6, in termini generali e ad esclusione di quelle riservate.

Articolo 12

Trasparenza e pubblicazione di informazioni

1.   Conformemente alla propria politica di trasparenza e ai principi dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni e progressivamente anche agli standard dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet informazioni relative a:

a)

tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, dopo la fase di approvazione di un progetto, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione e il modo in cui contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone in particolare l'impatto economico, sociale e ambientale;

b)

i protocolli di intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie europee o internazionali che influiscono sulle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della presente decisione, salva l'applicazione degli obblighi di riservatezza;

c)

ove possibile e opportuno, gli accordi quadro esistenti tra la BEI e un paese destinatario. All'atto di firmare nuovi accordi o di modificare quelli esistenti, la BEI si adopera per consentirne la diffusione;

d)

la politica di assegnazione della BEI.

2.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet le informazioni specifiche relative a tutti i casi di recupero crediti nel quadro dell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14 e dell'accordo che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, salva l'applicazione degli obblighi di riservatezza.

Articolo 13

Giurisdizioni non-cooperative

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite un veicolo finanziario straniero ubicato in una giurisdizione non cooperativa, identificata come tale dall'Unione, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o dalla task force «Azione finanziaria».

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI applica i principi e le norme stabiliti nel diritto dell'Unione relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compreso un requisito di adottare misure ragionevoli per individuare, ove applicabile, i proprietari effettivi.

Articolo 14

Accordo di garanzia

La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione di cui all'articolo 8 e ne informano il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 15

Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

1.   Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

2.   Al più tardi alla data della firma dell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14, la Commissione e la BEI concludono un accordo separato che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti.

Articolo 16

Revisione contabile della Corte dei conti

La garanzia dell'Unione e i pagamenti e i recuperi crediti effettuati a titolo della stessa imputabili al bilancio generale dell'Unione sono sottoposti a revisione contabile della Corte dei conti.

Articolo 17

Misure antifrode

1.   La BEI notifica prontamente all'OLAF e fornisce ad esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di progetti soggetti alla garanzia dell'Unione, essa abbia motivo di sospettare che vi sia un potenziale caso di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

2.   L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (15) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (16), al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad operazioni di finanziamento. L'OLAF può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso delle indagini.

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, la BEI contribuisce agli sforzi di recupero riguardo alle sue operazioni di finanziamento e nell'ambito delle sue responsabilità.

3.   Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a progetti sostenuti a titolo della presente decisione includono clausole che consentono la sospensione delle operazioni di finanziamento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L'eventuale decisione di sospendere o cancellare il finanziamento della BEI è adottata da quest'ultima previo attento esame di tutte le circostanze e i rischi.

4.   La BEI continua a fare affidamento sul suo sportello unico contro la corruzione e contro la frode per il personale della BEI e tutte le parti interessate.

5.   Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI attua il suo meccanismo di esclusione per l'interdizione di controparti coinvolte in casi di frode e corruzione che include i criteri di esclusione della banca dati centrale sull'esclusione dell'Unione garantendo il rispetto dei diritti di tutte le parti.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui all'articolo 4 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato, a decorrere dall'11 maggio 2014.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Revisione intermedia

Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione, in cooperazione con la BEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione della presente decisione nel corso dei primi anni, accompagnata, se opportuno, da una proposta di modifica. La relazione intermedia si basa su una valutazione esterna indipendente e su un contributo della BEI.

La relazione contiene in particolare:

a)

una valutazione dell'applicazione della politica di assegnazione;

b)

una valutazione dell'attività di informazione della BEI e, ove opportuno, raccomandazioni per migliorarla;

c)

una valutazione del quadro per la misurazione dei risultati, compresi indicatori e criteri di prestazione e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi della presente decisione;

d)

un resoconto dettagliato dei criteri presi in considerazione per la raccomandazione relativa all'eventuale attivazione, totale o parziale, dell'importo aggiuntivo opzionale.

Articolo 20

Relazione finale

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'applicazione della presente decisione.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(2)  Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia dell'Unione in caso di perdite risultanti da prestiti e garanzie di prestito per progetti al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(4)  Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 95).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 11).

(7)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77, dell'15.3.2014, pag. 27).

(8)  Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77, dell'11 marzo 2014, pag. 44).

(9)  Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 77).

(10)  Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77, dell'11 marzo 2014, pag. 85).

(11)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 1).

(12)  Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, che istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 109).

(13)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).


ALLEGATO I

MASSIMALI REGIONALI

A.

Paesi in fase di preadesione: 8 739 322 000 EUR;

B.

Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: 14 437 225 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i)

paesi del Mediterraneo: 9 606 200 000 EUR;

ii)

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 4 831 025 000 EUR;

C.

Asia e America latina: 3 407 295 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i)

America latina: 2 288 870 000 EUR;

ii)

Asia: 936 356 000 EUR;

iii)

Asia centrale: 182 069 000 EUR;

D.

Sud Africa: 416 158 000 EUR.

Nell'ambito del massimale fisso globale, gli organi direttivi della BEI possono decidere, previa consultazione della Commissione, di riassegnare un importo non superiore al 20 % dei massimali sub-regionali all'interno delle regioni e non superiore al 10 % dei massimali regionali tra le regioni.


ALLEGATO II

REGIONI E PAESI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI

A.   Paesi in fase di preadesione

1.

Paesi candidati

Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia

2.

Potenziali candidati

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo

B.   Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

1.

Paesi del Mediterraneo

Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia

2.

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia

C.   Asia e America latina

1.

America latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

2.

Asia

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Vietnam, Yemen

3.

Asia centrale

Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D.   Sud Africa

Sud Africa


ALLEGATO III

REGIONI E PAESI AMMISSIBILI

A.   Paesi in fase di preadesione

1.

Paesi candidati

Islanda, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia

2.

Potenziali candidati

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo

B.   Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato

1.

Paesi del Mediterraneo

Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia

2.

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale: Repubblica di Moldova, Ucraina

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Russia

C.   Asia e America latina

1.

America latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

2.

Asia

Bangladesh, Brunei, Bhutan, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen

3.

Asia centrale

Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

D.   Sud Africa

Sud Africa


ALLEGATO IV

QUADRO POLITICO REGIONALE

L'attività della BEI nei paesi partner partecipanti al processo di preadesione si realizza nel quadro stabilito nei partenariati per l'adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per i paesi candidati e i potenziali candidati, con l'obiettivo di un graduale avvicinamento all'Unione, e che istituiscono un quadro per l'assistenza dell'Unione. Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro per la politica dell'Unione per i paesi dei Balcani occidentali. Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l'Unione offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e associazione. L'assistenza finanziaria di preadesione aiuta i paesi candidati e i potenziali candidati a prepararsi agli obblighi e alle sfide inerenti all'adesione all'Unione. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull'allineamento con l'acquis dell'Unione, sulla preparazione alle politiche e agli strumenti dell'Unione e sulla promozione di misure intese a conseguire la convergenza economica.

L'attività della BEI nei paesi coperti dalla politica di vicinato ha luogo nel quadro della nuova politica europea di vicinato di cui alla comunicazione congiunta intitolata «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento», adottata il 25 maggio 2011 dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione, e delle conclusioni del Consiglio adottate il 20 giugno 2011, che richiedono in particolare un maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme, in linea con i principi «di più a chi fa di più» e «responsabilità reciproca», e offrono il quadro d'azione strategica per le relazioni dell'Unione con i paesi limitrofi. Nel quadro di tale cooperazione, il finanziamento della BEI ai sensi della presente decisione sarà altresì diretto a sostenere politiche che promuovano la crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro contribuendo alla stabilità sociale, in linea con un approccio basato sugli incentivi a sostegno degli obiettivi della politica esterna dell'Unione, anche in materia di migrazione.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione e i suoi partner attuano piani d'azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e sociali e l'integrazione delle reti di trasporto ed energetiche.

L'Unione per il Mediterraneo, il partenariato orientale, la Sinergia del Mar Nero, la strategia dell'Unione per la regione del Danubio e la strategia dell'Unione per la regione del Mar Baltico sono iniziative multilaterali e regionali volte a promuovere la cooperazione fra l'Unione e il rispettivo gruppo di paesi partner coperti dalla politica di vicinato che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo mira a rilanciare il processo di integrazione euromediterraneo favorendo il reciproco sviluppo economico, sociale ed ambientale sulle due sponde del Mediterraneo e sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l'integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l'esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. L'Unione per il Mediterraneo sostiene, in particolare, la creazione di autostrade marittime e terrestri, il disinquinamento del Mediterraneo, il piano solare mediterraneo, l'iniziativa per lo sviluppo delle imprese nel Mediterraneo, iniziative di protezione civile e l'università euromediterranea.

Il partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'Unione e i paesi partner orientali. Darà maggior impeto allo sviluppo economico, sociale e regionale dei paesi partner. Faciliterà il buon governo, anche nel settore finanziario, promuoverà lo sviluppo regionale e la coesione sociale e contribuirà a ridurre le disparità socio-economiche dei paesi partner.

La strategia dell'Unione per la regione del Mar Baltico favorisce un ambiente sostenibile e uno sviluppo socioeconomico ottimale nella regione. La strategia dell'Unione per la regione del Danubio sostiene, in particolare, lo sviluppo dei trasporti, le interconnessioni e la sicurezza energetiche, l'ambiente sostenibile e lo sviluppo socioeconomico nella regione del Danubio. Il partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'Unione e i paesi partner orientali. La Russia e l'Unione hanno un partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla politica di vicinato europea ed espresso tramite spazi comuni e tabelle di marcia. A ciò si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'Unione, la Russia, la Norvegia e l'Islanda (la Bielorussia, il Canada e gli Stati Uniti hanno la qualità di osservatori in tale ambito).

L'attività della BEI in America latina si realizza nel quadro del partenariato strategico fra l'Unione, l'America latina e i Caraibi. Come sottolineato dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 30 settembre 2009, intitolata «L'Unione europea e l'America Latina: attori globali in partenariato», le priorità dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione con l'America Latina sono la promozione dell'integrazione regionale e l'eliminazione della povertà e della disuguaglianza sociale al fine di perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Questi obiettivi di politica saranno promossi tenendo conto dei vari livelli di sviluppo dei paesi dell'America latina. Il dialogo e la cooperazione bilaterali saranno perseguiti in aree di interesse comune per entrambe le regioni, compresi l'ambiente, i cambiamenti climatici, la riduzione del rischio di catastrofi, l'energia, la scienza, la ricerca, l'istruzione superiore, la tecnologia e l'innovazione.

In Asia l'Unione sta rafforzando i propri partenariati strategici con Cina e India, mentre sono in corso negoziati in vista di nuovi accordi di partenariato e di libero scambio con vari paesi del Sud-est asiatico. Al contempo, resta una delle grandi priorità dell'Unione in Asia la cooperazione allo sviluppo; la strategia di sviluppo dell'Unione nella regione asiatica persegue la lotta alla povertà tramite la promozione di una crescita economica sostenibile ampia e diversificata, la promozione di un contesto e di condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi e all'integrazione nella regione, il rafforzamento della governance, il miglioramento della stabilità politica e sociale, nonché il sostegno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015. Sono attuate politiche congiunte a fronte di sfide comuni, quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilità, la governance e i diritti umani, nonché la prevenzione e la risposta alle calamità naturali o alle catastrofi umanitarie.

La strategia dell'Unione per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007, ha consolidato il dialogo regionale e bilaterale e la cooperazione dell'Unione con i paesi dell'Asia centrale rispetto alle principali sfide della regione, quali la riduzione della povertà, lo sviluppo sostenibile e la stabilità. L'attuazione della strategia ha determinato notevoli progressi nell'ambito dei diritti umani, dello stato di diritto, della buona governance e della democrazia, dell'istruzione, dello sviluppo economico, degli scambi e degli investimenti, nonché delle politiche in materia di energia, trasporti e ambiente.

L'attività della BEI in Sud Africa si realizza nel quadro del documento di strategia comune dell'UE per il Sud Africa. I principali settori chiave identificati in tale documento sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della capacità di fornitura dei servizi e la coesione sociale. La BEI ha realizzato attività in Sud Africa in forte sinergia con il programma di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, in particolare ponendo in primo piano il sostegno al settore privato e gli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sociali (alloggi, approvvigionamento elettrico, progetti per la potabilizzazione dell'acqua e infrastrutture comunali). Il riesame intermedio del documento di strategia dell'UE per il Sud Africa svolto nel 2009-2010 ha proposto di rafforzare le azioni nel settore dei cambiamenti climatici tramite attività a sostegno della creazione di posti di lavoro «verdi». Per il periodo 2014-2020, la BEI dovrebbe sostenere in modo complementare politiche di cooperazione esterna, programmi e strumenti dell'Unione continuando a concentrarsi sulle principali priorità UE-Sudafrica, al fine di promuovere una crescita economica equa e sostenibile, contribuire alla creazione di occupazione e allo sviluppo delle capacità e sostenere la fornitura sostenibile e un accesso equo alle infrastrutture e ai servizi di base.


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