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Document 32014D0441

    2014/441/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 luglio 2014 , che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'Estonia quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2014) 4547] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 200 del 9.7.2014, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/441/oj

    9.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 200/19


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 luglio 2014

    che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'Estonia quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica

    [notificata con il numero C(2014) 4547]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/441/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato D, capitolo I, punto E,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    (2)

    L'allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) elenca gli Stati membri e loro regioni dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

    (3)

    L'Estonia ha presentato alla Commissione la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

    (4)

    In seguito alla valutazione della documentazione presentata dall'Estonia, tale Stato membro dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della decisione 2003/467/CE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2014

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).


    ALLEGATO

    Nell'allegato III della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito da quanto segue:

    «CAPITOLO 1

    Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

    Codice ISO

    Stato membro

    BE

    Belgio

    CZ

    Repubblica ceca

    DK

    Danimarca

    DE

    Germania

    EE

    Estonia

    IE

    Irlanda

    ES

    Spagna

    FR

    Francia

    CY

    Cipro

    LV

    Lettonia

    LT

    Lituania

    LU

    Lussemburgo

    NL

    Paesi Bassi

    AT

    Austria

    SI

    Slovenia

    SK

    Slovacchia

    FI

    Finlandia

    SE

    Svezia

    UK

    Regno Unito»


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