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Document 32014D0441

2014/441/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 luglio 2014 , che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'Estonia quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2014) 4547] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 200 del 9.7.2014, pp. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/441/oj

9.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2014

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'Estonia quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2014) 4547]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/441/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato D, capitolo I, punto E,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

L'allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) elenca gli Stati membri e loro regioni dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(3)

L'Estonia ha presentato alla Commissione la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(4)

In seguito alla valutazione della documentazione presentata dall'Estonia, tale Stato membro dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della decisione 2003/467/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).


ALLEGATO

Nell'allegato III della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito da quanto segue:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

ES

Spagna

FR

Francia

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»


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