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Document 32014D0437

2014/437/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 luglio 2014 , che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2012 e nel 2013 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria [notificata con il numero C(2014) 4441]

GU L 199 del 8.7.2014, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/437/oj

8.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/9


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2014

che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2012 e nel 2013 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria

[notificata con il numero C(2014) 4441]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2014/437/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore d'interventi veterinari specifici, compresi gli interventi d'urgenza. L'articolo 4, paragrafo 2, di tale decisione stabilisce le condizioni per l'ottenimento di un contributo dell'Unione per l'eradicazione dell'influenza aviaria e l'articolo 4, paragrafo 3, della stessa decisione stabilisce la percentuale delle spese sostenute per gli interventi d'urgenza coperta dal contributo finanziario dell'Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (3) stabilisce le norme per il versamento del contributo finanziario dell'Unione a favore d'interventi urgenti per l'eradicazione di certe malattie animali, tra cui l'influenza aviaria. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.

(4)

La decisione di esecuzione n. 2013/775/UE della Commissione (4) prevede, in relazione alle spese per gli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria sostenute dalla Germania nel 2012 e nel 2013, un contributo finanziario da parte dell'Unione. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione di esecuzione, l'importo del contributo finanziario dell'Unione è fissato con una decisione successiva. L'articolo 2 di tale decisione di esecuzione prevede il versamento alla Germania della prima quota, dell'importo di 500 000,00 EUR.

(5)

Il 17 dicembre 2013 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso per il 2012 ammonta a 22 886,55 EUR. Tuttavia, a seguito dell'esame dei documenti presentati, l'importo di 705,00 EUR è stato considerato non ammissibile ai fini del rimborso secondo le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Il 28 gennaio 2014 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso per il 2013 ammonta a 1 030 738,92 EUR. Tuttavia, a seguito dell'esame dei documenti presentati, l'importo di 29 168,15 EUR è stato considerato non ammissibile ai fini del rimborso secondo le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2012 e nel 2013 per il finanziamento degli interventi di eradicazione dell'influenza aviaria è fissato a EUR 1 023 752,32.

Articolo 2

Il saldo del contributo finanziario da versare a seguito della deduzione della prima quota di 500 000.00 EUR già versata è fissato a 523 752,32 EUR.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione 2013/775/UE, del 17 dicembre 2013, relativa a un contributo finanziario dell'Unione a favore degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2012 e nel 2013, e in Danimarca e Spagna nel 2013 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 44).


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