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Document 32014D0342

2014/342/UE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2013 , relativa all’aiuto di stato SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005) al quale la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore di Frucona Košice a.s. [notificata con il numero C(2013) 6261] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 176 del 14.6.2014, p. 38–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/342/oj

14.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2013

relativa all’aiuto di stato SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005) al quale la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore di Frucona Košice a.s.

[notificata con il numero C(2013) 6261]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/342/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse (2),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

1.   PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE

(1)

Con lettera del 15 ottobre 2004, protocollata il 25 ottobre 2004, la Commissione ha ricevuto una denuncia concernente la concessione di un presunto aiuto di Stato illegittimo in favore di Frucona Košice, a.s. Il denunciante ha inviato informazioni supplementari il 3 febbraio 2005. Il 24 maggio 2005 si è svolto un incontro con il denunciante.

(2)

Sulla base delle informazioni inviate dal denunciante, con lettera del 6 dicembre 2004 la Commissione ha chiesto informazioni alla Slovacchia in merito alla misura controversa. La Slovacchia ha risposto con lettera del 4 gennaio 2005, protocollata il 17 gennaio 2005, in cui ha informato la Commissione sul presunto aiuto illegittimo concesso a favore di Frucona Košice a.s. nel quadro di un concordato con i creditori e ha chiesto alla Commissione di approvarlo come aiuto al salvataggio di un’impresa che si trovava in difficoltà finanziarie. La Slovacchia ha trasmesso informazioni supplementari con lettera del 24 gennaio 2005, protocollata il 28 gennaio 2005. Con lettera del 9 febbraio 2005 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari e ha ricevuto risposta con lettera del 4 marzo 2005, protocollata il 10 marzo 2005. Il 12 maggio 2005 si è svolto un incontro con le autorità slovacche.

(3)

Con lettera del 5 luglio 2005 la Commissione ha informato la Slovacchia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE riguardo all’aiuto in oggetto.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi.

(5)

Le autorità slovacche hanno trasmesso le proprie osservazioni con lettera del 10 ottobre 2005, protocollata il 17 ottobre 2005. Con lettera del 24 ottobre 2005, protocollata il 25 ottobre 2005, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di una delle parti in causa (il beneficiario) e le ha trasmesse alla Slovacchia per darle l’opportunità di rispondere. La Slovacchia ha inviato le proprie osservazioni con lettera del 16 dicembre 2005, protocollata il 20 dicembre 2005. Il 28 marzo 2006 si è svolto un incontro con il beneficiario, a cui è stata offerta la possibilità di spiegare la situazione. La Slovacchia ha trasmesso informazioni supplementari con lettera del 5 maggio 2006, protocollata l’8 maggio 2006.

(6)

Il 7 giugno 2006 la Commissione ha adottato una decisione in cui disponeva il recupero dell’aiuto (4). Successivamente, nel corso dei contatti con le autorità slovacche in merito all’attuazione di tale decisione, la Commissione è stata informata dell’esito del procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali relativo all’importo del debito da inserire nel concordato con i creditori. Tali informazioni dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della presente decisione.

2.   PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE

(7)

Il 12 gennaio 2007 Frucona Košice a.s. ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e contestato, tra l’altro, l’affermazione secondo cui la cancellazione del debito costituiva un aiuto di Stato, sostenendo che tale cancellazione era conforme al criterio del creditore privato in un’economia di mercato. Con sentenza del 7 dicembre 2010 (causa T-11/07) il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente e confermato la decisione della Commissione con la motivazione che il fallimento sarebbe stato più vantaggioso per lo Stato rispetto al concordato con i creditori.

3.   PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

(8)

Frucona Košice a.s. ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia, sostenendo in particolare che il Tribunale non aveva valutato correttamente l’applicazione del criterio del creditore privato in un’economia di mercato da parte della Commissione e aveva inammissibilmente cercato di sostituire il proprio ragionamento a quello della Commissione per quanto riguarda l’applicazione del suddetto criterio (causa C-73/11 P).

(9)

Il 24 gennaio 2013 la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale concludendo che la Commissione, avendo omesso di prendere in considerazione, nell’ambito della sua valutazione del criterio del creditore privato, la durata del procedimento di liquidazione giudiziaria, aveva commesso un errore manifesto di valutazione, oppure, pur avendone tenuto conto, non aveva motivato a sufficienza la decisione controversa. La causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale affinché statuisse sui motivi dedotti dalla società riguardanti la procedura di esecuzione fiscale, sui quali esso non si era ancora pronunciato.

4.   REVOCA

(10)

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia, la Commissione reputa opportuno revocare la decisione originaria del 7 giugno 2006 e sostituirla con la presente decisione, onde porre rimedio alle carenze riscontrate dalla Corte di giustizia.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

1.   L’IMPRESA BENEFICIARIA

(11)

Beneficiaria del sostegno finanziario è la società Frucona Košice a.s., che era attiva nella produzione di alcool e di alcolici, di bevande analcoliche, di conserve di frutta e verdura e di aceto. Dopo aver perso la licenza, l’impresa beneficiaria ha cessato la produzione di alcool e di alcolici, restando tuttavia attiva nel settore del commercio all’ingrosso di alcool e di alcolici. La società ha sede in una regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE.

(12)

All’epoca degli avvenimenti in questione, l’impresa beneficiaria aveva circa 200 dipendenti. Nelle sue osservazioni sulla decisione di avviare un procedimento di indagine formale, la società ha fornito alla Commissione i dati sul proprio volume d’affari (comprese le accise e l’IVA) indicati nella tabella che segue.

Tabella 1

Volume d’affari dei diversi segmenti di produzione (comprese le accise e l’IVA) [in SKK]

 

2002

2003

2004

Aceto

28 029 500

27 605 100

11 513 600

Produzione di frutta e verdura

37 112 500

32 584 500

22 696 400

Cavolo

2 878 340

503 030

201 310

Bevande analcoliche gassate

9 373 800

17 601 600

17 560 100

Bevande analcoliche non gassate

2 877 700

6 420 420

7 920 010

Succhi — 100 %

51 654 900

43 421 600

22 706 600

Alcolici

696 193 500

743 962 700

728 837 400

Sidro

1 495 640

106 360

0

Sciroppi

5 928 100

6 502 920

5 199 540

Altre produzioni/servizi

59 476 000

99 635 000

63 680 000

TOTALE

895 019 980

978 343 230

880 314 960 (5)

(13)

Tali dati differiscono considerevolmente dai dati che la Commissione ha ricevuto dalle autorità slovacche e che hanno portato alla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale (6). Nella loro risposta alle osservazioni del beneficiario dopo l’apertura del procedimento d’indagine formale, le autorità slovacche non hanno contestato l’esattezza dei dati di cui sopra. Secondo le autorità slovacche, il beneficiario soddisfa i criteri per essere considerato una media impresa.

2.   LEGISLAZIONE NAZIONALE APPLICABILE

(14)

La misura in questione consiste nella cancellazione di un debito fiscale da parte dell’ufficio delle imposte di Košice IV nell’ambito di un concordato con i creditori. Tale procedimento è disciplinato dalla legge n. 328/91 relativa ai fallimenti e ai concordati (in appresso «legge sui fallimenti»).

(15)

Il concordato con i creditori è una procedura giudiziaria finalizzata, come nel caso della procedura di fallimento, a regolare la situazione finanziaria della società in bancarotta (7). Nella procedura di fallimento la società cessa la sua attività e i suoi attivi sono venduti a un nuovo proprietario oppure è liquidata. Invece, con la procedura di concordato, la società in bancarotta prosegue le attività senza cambiare proprietario.

(16)

A dare l’avvio al concordato è la società in bancarotta. Il concordato è finalizzato a giungere ad un accordo con i creditori in base al quale la società in bancarotta paga una parte del proprio debito e il rimanente viene cancellato. Tale accordo deve essere approvato dal tribunale responsabile del controllo.

(17)

I creditori i cui crediti sono garantiti, per esempio da un diritto d’ipoteca, agiscono come creditori separati. Perché la proposta di concordato sia accettata, occorre che tutti i creditori separati votino a suo favore mentre per gli altri creditori è sufficiente la maggioranza qualificata. In altri termini, i creditori separati votano individualmente e hanno il diritto di opporre un veto alla proposta.

(18)

I creditori separati godono di una posizione privilegiata anche nella procedura fallimentare. I crediti dei creditori separati possono essere soddisfatti in qualsiasi momento durante il procedimento fallimentare e il ricavato della vendita degli attivi garantiti nel procedimento fallimentare dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per pagare i crediti dei creditori separati. Qualora con tale vendita non sia possibile coprire tutti i crediti dei creditori separati, gli importi rimanenti vengono inseriti nel secondo gruppo insieme con i crediti degli altri creditori. I crediti di tale secondo gruppo vengono rimborsati in maniera proporzionale.

(19)

Conformemente alla legge sui fallimenti, la società che chiede un concordato con i creditori deve presentare al tribunale responsabile del controllo un elenco delle misure per la sua riorganizzazione e per il finanziamento corrente della sua attività dopo il concordato.

(20)

Conformemente alla legge n. 511/92 sull’amministrazione delle tasse e delle imposte e sulle modifiche del sistema delle autorità finanziarie locali (in appresso «legge sull’amministrazione tributaria»), la società ha la possibilità di chiedere a tali autorità un rinvio del pagamento delle imposte. Vengono calcolati gli interessi sull’importo il cui pagamento viene rinviato e l’importo deve essere garantito.

(21)

La legge sull’amministrazione tributaria disciplina anche la procedura di esecuzione forzata al fine di soddisfare i crediti fiscali dello Stato mediante la vendita del patrimonio immobiliare, del patrimonio mobiliare oppure della società nel suo complesso.

3.   I FATTI

(22)

Il beneficiario ha usufruito dal novembre 2002 al novembre 2003 della possibilità di rinviare l’obbligo di pagare l’imposta dovuta sull’alcool prevista dalla legge sull’amministrazione tributaria (8). L’importo del debito procrastinato ammontava in totale a 477 015 759 SKK (12,6 milioni di EUR). Prima di accettare il rinvio di tali pagamenti, l’ufficio delle imposte, conformemente a quanto previsto dalla legge, ha garantito tutti i propri crediti mediante gli attivi del beneficiario. Le autorità slovacche ritengono che il valore di tali garanzie fosse, sulla base delle prove fornite dal beneficiario, di 397 476 726 SKK (10,5 milioni di EUR). Il beneficiario afferma, però, che il valore di tali garanzie, secondo la valutazione degli esperti della fine del 2003, ammontava a 193 940 000 SKK (5 milioni di EUR). Tale è, secondo il beneficiario, il valore degli attivi garantiti (patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare e crediti) espresso secondo i cosiddetti valori degli esperti.

(23)

Dal 1o gennaio 2004 la legge sull’amministrazione tributaria modificata limita la possibilità di chiedere il rinvio fiscale a solo una volta l’anno. Il beneficiario ha utilizzato tale opportunità per le accise del dicembre 2003, che sono state pagate nel gennaio 2004. Tuttavia, non è stato in grado di pagare o di rinviare il pagamento dell’accisa del gennaio 2004, che scadeva il 25 febbraio 2004. Pertanto, il beneficiario è diventato una società in bancarotta ai sensi della legge sui fallimenti. Ha quindi perso la licenza per la produzione e il trattamento dell’alcool.

(24)

L’8 marzo 2004 il beneficiario si è rivolto al tribunale territoriale competente chiedendo il concordato. Il tribunale ha autorizzato il concordato con decisione del 29 aprile 2004 dopo aver accertato che tutte le condizioni previste dalla legge fossero soddisfatte. In una riunione svoltasi il 9 luglio 2004 i creditori hanno votato a favore del concordato chiesto dal beneficiario. Il concordato è stato confermato il 14 luglio 2004 dal tribunale territoriale responsabile del controllo.

(25)

Nell’agosto 2004 l’ufficio delle imposte si è appellato contro la decisione di conferma del tribunale. Con sentenza del 25 ottobre 2004 la Corte suprema ha deliberato che il ricorso non era ammissibile e ha dichiarato che la decisione del tribunale territoriale con cui era confermato il concordato era giuridicamente valida ed esecutiva dal 23 luglio 2004. Successivamente, il procuratore generale è ricorso in appello contro la decisione del tribunale territoriale chiedendo l’apertura di un procedimento d’appello straordinario.

(26)

I creditori, compreso l’ufficio delle imposte, hanno stabilito con il beneficiario quanto segue: il beneficiario rimborsa il 35 % del debito nel mese successivo all’entrata in vigore dell’accordo con i creditori e questi ultimi rinunciano al rimanente 65 % del debito. Tutti i creditori sono stati pertanto trattati allo stesso modo. Nella tabella che segue sono indicati gli importi relativi ai singoli creditori.

Tabella 2

Situazione dei debiti del beneficiario prima e dopo il concordato [in SKK]

Creditore

Debito prima del

concordato

Debito dopo il

concordato (9)

Importo cancellato

Pubblico

Uff. delle imposte

640 793 831

224 277 841

416 515 990

Privato

Tetra Pak a.s.

1 004 208

351 498

652 710

MTM-obaly, s.r.o.

317 934

111 277

206 657

Merkant družstvo

332 808

116 483

216 325

Vetropack, s. r. o.

2 142 658

749 930

1 392 728

TOTALE

 

644 591 439 (10)

225 607 029

418 984 410

(27)

I crediti dell’ufficio delle imposte che rientravano nel concordato erano pari a 640 793 831 SKK (16,86 milioni di EUR) e comprendevano le accise non pagate nel periodo dal maggio 2003 al marzo 2004, l’IVA per il periodo da gennaio ad aprile 2004, più le ammende e gli interessi. I crediti abbonati dall’ufficio delle imposte ammontavano a 416 515 990 SKK (11 milioni di EUR). Grazie al concordato l’ufficio delle imposte ha ottenuto 244 277 841 SKK (5,86 milioni di EUR).

(28)

L’ufficio delle imposte ha agito, nel procedimento di concordato, come un creditore separato e come tale ha votato separatamente. Quindi, affinché il concordato potesse avere luogo, l’ufficio delle imposte doveva votare in suo favore. La posizione privilegiata dell’ufficio delle imposte era dovuta al fatto che alcuni dei suoi crediti erano stati garantiti in relazione alla proroga concessa al beneficiario per il pagamento del debito fiscale nel 2002-2003 (cfr. il punto 17). Tutti i rimanenti creditori hanno votato a favore del concordato proposto. I loro crediti erano crediti commerciali ordinari non garantiti.

(29)

Nella proposta di concordato il beneficiario ha illustrato, conformemente a quanto previsto dalla legge sui fallimenti, le misure di riorganizzazione relative alla produzione, alla distribuzione e alla manodopera (compresi i licenziamenti dei dipendenti in esubero).

(30)

Sul piano dell’organizzazione e della manodopera, il beneficiario ha previsto le seguenti misure: creazione di un gruppo di produzione universale per tutte le attività di produzione, riorganizzazione delle infrastrutture di trasporto mediante l’eliminazione dei veicoli con il valore residuo più basso e riorganizzazione delle attività commerciali. Tali misure dovevano essere accompagnate dal licenziamento di 50 dipendenti nel periodo dal marzo al maggio 2004. Era previsto, inoltre, che in quello stesso periodo altri 50 dipendenti lavorassero percependo il 60 % dello stipendio.

(31)

Per quanto riguarda la produzione e dal punto di vista tecnico, il beneficiario ha dichiarato che, dal momento che la società aveva perso la licenza per la produzione di alcool, avrebbe dato in affitto i corrispondenti impianti di produzione a partire dall’aprile 2004. Il beneficiario ha pianificato una riduzione o la cessazione della produzione di alcune bevande analcoliche non redditizie e ha dichiarato che l’introduzione di qualsiasi nuovo prodotto in questa categoria sarebbe stata preceduta da un’analisi della convenienza di tale produzione.

(32)

Poi il beneficiario elenca le seguenti misure: ristrutturazione dei costi per effetto dei minori costi di produzione conseguenti alla cessata produzione di alcool e all’eliminazione di una parte dei mezzi di trasporto della società e vendita di vecchi impianti per la rottamazione.

(33)

Il beneficiario ha pianificato anche la vendita di un edificio amministrativo, di un negozio e di un edificio ricreativo e ha fatto presente la possibilità di vendere o dare in affitto l’impianto per la produzione dell’aceto. Le autorità slovacche, nelle osservazioni relative alla decisione di avviare un procedimento di indagine formale, hanno confermato che la vendita dell’edificio amministrativo, del negozio e dell’edificio ricreativo non era avvenuta.

(34)

Il beneficiario ha pianificato la vendita intensiva delle sue scorte di prodotti finiti (11).

(35)

La proposta prevedeva che il beneficiario finanziasse il concordato con risorse proprie (vendita di scorte) pari a 110 milioni di SKK e mediante un finanziamento esterno sotto forma di un prestito acceso presso una banca commerciale pari a 100 milioni di SKK. Secondo le informazioni fornite dal beneficiario in risposta all’avvio del procedimento di indagine formale, il debito insoluto è stato alla fine coperto dalle entrate derivanti dall’emissione di nuove azioni (21 milioni di SKK; 0,56 milioni di EUR), dalle entrate derivanti dalla vendita delle scorte (110 milioni di SKK; 2,9 milioni di EUR) e da un credito di forniture della società Old Herold s.r.o. (100 milioni di SKK; 2,6 milioni di EUR). La scadenza delle fatture di Old Herold s.r.o. era di 40 giorni e ciò costituiva, secondo il beneficiario, un periodo lungo considerata la precaria situazione finanziaria del beneficiario. Tale scadenza più lunga ha permesso al beneficiario di raccogliere i contanti necessari.

(36)

Dopo l’avvio del procedimento di indagine formale le autorità slovacche hanno informato la Commissione che, in base al concordato con i creditori, 224 277 841 SKK erano stati pagati all’ufficio delle imposte il 17 dicembre 2004. Le autorità slovacche hanno confermato di aver sospeso la cancellazione del debito stabilita nell’ambito del concordato fino alla chiusura del procedimento avviato dalla Commissione europea.

(37)

Nell’ambito dei loro contatti relativi all’esecuzione della decisione della Commissione che disponeva il recupero dell’aiuto, le autorità slovacche hanno informato la Commissione dell’esito del procedimento d’appello straordinario citato nel punto 25: con decisione del 27 aprile 2006 la Corte suprema della Repubblica slovacca ha parzialmente revocato la decisione del tribunale territoriale competente del 14 luglio 2004 che confermava il concordato perché in esso erano stati erroneamente inseriti arretrati della tassa di circolazione pari a 424 490 SKK. La Corte suprema ha respinto l’appello quanto al resto. Con decisione del 18 agosto 2006, il tribunale territoriale competente ha dato esecuzione alla sentenza della Corte suprema del 27 aprile 2006 dichiarando che l’importo corretto dovuto all’ufficio delle imposte era di 640 369 341,4 SKK (il 35 % di tale importo è 224 129 269,1 SKK).

III.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 108, PARAGRAFO 2, TFUE

(38)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi quanto al fatto che la cancellazione del debito non costituisse un aiuto di Stato. La Commissione è giunta alla conclusione che il comportamento dell’ufficio delle imposte nell’ambito del concordato non soddisfa il criterio del creditore privato in un’economia di mercato. Segnatamente, la Commissione ha ritenuto che l’ufficio delle imposte si trovasse in una situazione giuridicamente diversa da quella degli altri creditori dal momento che possedeva crediti garantiti e aveva la possibilità di avviare una procedura di esecuzione fiscale. La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il concordato portasse, rispetto alla procedura di fallimento o di esecuzione fiscale, ai migliori risultati possibili per lo Stato.

(39)

La Commissione ha poi espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno. In primo luogo, ha espresso dubbi sulla possibilità di considerare compatibile l’aiuto in quanto aiuto al salvataggio, come sostenuto dalle autorità slovacche. Un aiuto al salvataggio può essere soltanto un aiuto di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. La misura contestata, invece, consiste in una cancellazione del debito, vale a dire una sovvenzione non rimborsabile. Inoltre, tale misura non è stata concessa nella prospettiva che il beneficiario, entro sei mesi dall’autorizzazione della misura di salvataggio, avrebbe presentato un piano di ristrutturazione o di liquidazione o rimborsato l’intero aiuto concesso.

(40)

La Commissione ha poi analizzato la compatibilità della misura contestata come aiuto alla ristrutturazione e ha espresso dubbi sul fatto che fossero soddisfatte due condizioni fondamentali: l’esistenza di un piano di ristrutturazione che garantisse in tempi ragionevoli il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa e la limitazione dell’aiuto al minimo necessario.

IV.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(41)

Oltre alle informazioni sui fatti riportate nella parte II, il beneficiario ha presentato le seguenti osservazioni.

(42)

Il beneficiario sostiene che le sue difficoltà finanziarie, all’inizio del 2004, sono state determinate dalla modifica della legge sull’amministrazione tributaria che ha limitato la possibilità di chiedere un rinvio delle imposte a una volta l’anno. Ciò ha rappresentato un notevole cambiamento per il beneficiario dal momento che, secondo quanto afferma, negli anni precedenti aveva contato su tale possibilità.

(43)

Per quanto riguarda il caso in esame, il beneficiario afferma in primo luogo che la Commissione non è competente a esaminare la misura in questione dal momento che la misura era entrata in vigore prima della data di adesione e non era applicabile dopo l’adesione. Il beneficiario sostiene che la misura era stata eseguita prima dell’adesione considerato che la procedura di concordato era iniziata l’8 marzo 2004 ed era stata approvata dal tribunale il 29 aprile 2004, vale a dire prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea. Le autorità fiscali avrebbero poi espresso il loro consenso alla proposta di concordato nel corso del dibattito che ha preceduto l’avvio di tale procedura. Nel dicembre 2003 si è svolta una riunione con la Direzione delle imposte della Repubblica slovacca e il 3 febbraio 2004 l’ufficio delle imposte locale ha inviato al beneficiario una lettera in cui avrebbe confermato la possibilità di procedere con un concordato.

(44)

Il beneficiario ha poi affermato che, qualora la Commissione ritenesse di essere competente ad agire, la misura contestata non costituirebbe comunque un aiuto di Stato dal momento che è rispettato il criterio del creditore privato in un’economia di mercato.

(45)

Il beneficiario ritiene, prima di tutto, fuorviante comparare il concordato alla procedura di esecuzione fiscale dal momento che l’avvio dell’uno esclude o sospende l’altra. L’ufficio delle imposte non poteva pertanto optare per l’esecuzione fiscale. Poi, il beneficiario sostiene che, se non avesse dato volontariamente l’avvio al concordato, avrebbe avuto l’obbligo giuridico, qualche settimana o mese dopo, di avviare una procedura di fallimento o un concordato conformemente alle norme in materia di insolvenza.

(46)

In secondo luogo, il beneficiario sostiene che la decisione dello Stato di evitare il fallimento e di cercare, invece, una soluzione mediante il ricorso al concordato indica che il criterio del creditore privato in un’economia di mercato è stato soddisfatto. Il beneficiario presenta, a titolo di prova, le dichiarazioni di due revisori dei conti e di un amministratore fallimentare che attestano che l’ufficio delle imposte otterrebbe di più e più rapidamente con una procedura di concordato che con una procedura di fallimento. Il beneficiario presenta anche altri documenti e dati statistici che possono comprovare che in Slovacchia la procedura di fallimento dura in media dai 3 ai 7 anni e che il ricavato della vendita degli attivi è molto limitato (12).

(47)

Il beneficiario fonda la propria analisi soprattutto su una relazione della società di audit EKORDA del 7 luglio 2004, di cui l’ufficio delle imposte sarebbe stato in possesso prima del voto dei creditori del 9 luglio 2004. Non viene, tuttavia, fornita alcuna prova di ciò.

(48)

Secondo la relazione della società EKORDA, dalla vendita degli attivi in caso di fallimento si ricaverebbero al massimo 204 milioni di SKK (5,3 milioni di EUR) che, una volta dedotte le diverse imposte per un importo di 45 milioni di SKK, diventerebbero solo 159 milioni di SKK (4,2 milioni di EUR). Il beneficiario stesso ha rettificato l’importo delle imposte da dedurre (36 milioni di SKK) ed è arrivato ad un importo di 168 milioni di SKK (4,4 milioni di EUR). Nonostante il fatto che l’ufficio delle imposte, in qualità di unico creditore separato e di creditore di gran lunga più importante, riceverebbe la maggior parte di tali entrate, ciò rappresenterebbe sempre una somma inferiore a quella che l’ufficio delle imposte ha ricevuto al termine del concordato.

(49)

Per giungere a questo risultato EKORDA ha utilizzato come base il valore contabile al 31 marzo 2004 delle immobilizzazioni, delle scorte, dei contanti e dei crediti a breve scadenza corretti in funzione della loro irrecuperabilità e del loro scarso valore. EKORDA ha corretto il valore nominale degli attivi del beneficiario applicando un «coefficiente di liquidazione» ad ogni componente degli attivi in caso di vendita nell’ambito di una procedura di fallimento (il 45 % per le immobilizzazioni, il 20 % per le scorte e i crediti a breve scadenza e il 100 % per i contanti).

(50)

EKORDA menziona le entrate fiscali future provenienti dall’attività del beneficiario (13), nonché lo sviluppo dell’occupazione nella regione e dell’industria alimentare in Slovacchia come fattori molto rilevanti che hanno influito sulla decisione di mantenere il beneficiario in attività.

(51)

Il beneficiario fa riferimento anche ad altre due relazioni. Marta Kochová, responsabile dell’audit, è giunta alla conclusione che il ricavato massimo della vendita degli attivi, che tuttavia non sono stati valutati, sarebbe ammontato a 100 milioni di SKK (2,6 milioni di EUR), che, una volta dedotte le imposte per un importo di 22 milioni di SKK, si sarebbero ridotti a soli 78 milioni di SKK (2 milioni di EUR). È stato sostenuto che la curatrice fallimentare Holovačová riterrebbe la procedura di concordato generalmente più vantaggiosa per i creditori rispetto al fallimento, tra l’altro in base alla considerazione che il creditore ha interesse a che il debitore porti avanti la propria attività economica (future entrate commerciali o fiscali).

(52)

In terzo luogo, il beneficiario ritiene che sia necessario prendere in considerazione aspetti a lungo termine come le future entrate fiscali. Fa presente che la giurisprudenza che esclude qualsiasi considerazione sociopolitica dall’applicazione del criterio del creditore privato in un’economia di mercato non si applica se l’autorità pubblica tiene conto delle future entrate fiscali (14). Secondo il beneficiario, la situazione dell’autorità pubblica in questo caso è analoga alla situazione di un creditore privato in un’economia di mercato, che è un fornitore interessato alla sopravvivenza di un cliente. Il beneficiario fa poi riferimento alla giurisprudenza relativa al criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato.

(53)

Il beneficiario giunge alla conclusione che il criterio del creditore privato in un’economia di mercato sia stato soddisfatto e che la misura in questione non costituisca un aiuto di Stato.

(54)

Nel caso in cui la Commissione dovesse pervenire a una conclusione diversa, il beneficiario fa presente che la misura in questione è compatibile come aiuto alla ristrutturazione. Asserisce che l’ufficio delle imposte, prima di accettare il concordato, ha verificato che il piano d’impresa del beneficiario permettesse di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa. A parere del beneficiario, l’assenza di un piano di ristrutturazione formale è irrilevante in una situazione in cui la Commissione valuta un caso ex post perché quest’ultima può già assicurarsi che il beneficiario sia effettivamente diventato redditizio. Il beneficiario ritiene tuttavia che in caso di valutazione ex ante sia indispensabile un piano di ristrutturazione dettagliato. Il beneficiario illustra poi brevemente le misure di ristrutturazione prese: aumento del capitale proprio, licenziamento dei dipendenti e vendita delle scorte. Il beneficiario sostiene che cessare la produzione di alcool e di alcolici e dare in affitto gli impianti di produzione alla società Old Herold s. r. o. rappresentino proprio misure di ristrutturazione. Benché la cessazione della produzione sia stata originariamente determinata dalla perdita della licenza, il beneficiario non ha chiesto una nuova licenza dopo il concordato.

(55)

Secondo il beneficiario, è stata ugualmente soddisfatta anche la condizione relativa a un contributo significativo, da parte sua, alla ristrutturazione.

(56)

Infine, il beneficiario sostiene che, nell’applicazione degli orientamenti relativi agli aiuti alla ristrutturazione, occorrerebbe tener conto del fatto che esso svolge le proprie attività in una regione assistita ed è uno dei maggiori datori di lavoro della regione.

V.   COMMENTI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

(57)

Nella loro risposta all’avvio del procedimento di indagine formale, le autorità slovacche hanno formulato alcune osservazioni sui fatti, già menzionate nella parte II.

(58)

Le autorità slovacche hanno confermato che, al momento del voto sulla procedura di concordato, l’ufficio delle imposte non aveva preso in considerazione l’aspetto «aiuto di Stato». L’ufficio delle imposte non ha considerato il concordato una forma di aiuto di Stato, pertanto non è stato chiesto al beneficiario di presentare un piano di ristrutturazione, che è diverso dal piano d’impresa presentato al tribunale conformemente alle norme in materia di insolvenza.

(59)

In risposta alle osservazioni del beneficiario, le autorità slovacche hanno formulato i seguenti commenti.

(60)

Le autorità slovacche ritengono che le osservazioni del beneficiario sulla durata media di una procedura di fallimento e sul ricavato medio della vendita degli attivi nell’ambito di una procedura di fallimento non si applichino a questo caso. Secondo loro, considerato l’esiguo numero di creditori e l’esistenza di attivi con un valore di liquidazione positivo, superiore all’importo versato allo Stato dopo il concordato, la procedura di fallimento sarebbe stata effettuata in tempi più brevi della media e il ricavato dell’ufficio delle imposte sarebbe stato superiore a quello ottenuto con il concordato. L’ufficio delle imposte locale ha effettuato un’ispezione nei locali della società il 21 giugno 2004 e constatato che, alla data del 17 giugno 2004, il beneficiario possedeva contanti per 161,3 milioni di SKK, crediti per 62,8 milioni di SKK, scorte di alcool e di alcolici per un valore di 84 milioni di SKK e immobilizzazioni per un valore contabile di 200 milioni di SKK.

(61)

Le autorità slovacche ritengono che la procedura di esecuzione fiscale avrebbe rappresentato una valida alternativa per l’ufficio delle imposte. Esse confermano che l’ufficio delle imposte aveva la possibilità di dare inizio a tale procedura prima dell’apertura del concordato, come avrebbe potuto fare anche nel caso in cui il tribunale avesse rifiutato di confermare il concordato (perché l’ufficio delle imposte, in quanto creditore separato, non avrebbe votato a favore di tale procedura).

(62)

Le autorità slovacche non sono d’accordo con l’affermazione del beneficiario secondo cui le sue difficoltà finanziarie erano dovute alla modifica della legge sull’amministrazione tributaria. Secondo loro, le difficoltà finanziarie del beneficiario sono state causate dalla sua strategia finanziaria di utilizzare le imposte indirette per la realizzazione delle sue attività d’impresa. Invece, il beneficiario avrebbe dovuto semplicemente incassare le imposte dai suoi clienti e versarle all’erario dello Stato.

(63)

Inoltre, le autorità slovacche non concordano neanche sul fatto che l’incontro con la Direzione delle imposte del dicembre 2003 costituisca la dimostrazione del consenso preventivo dell’ufficio delle imposte al concordato. Esse hanno presentato una lettera del 6 luglio 2004, inviata dalla Direzione delle imposte all’ufficio delle imposte, in cui venivano date istruzioni di non accettare il concordato proposto dal beneficiario perché esso non era vantaggioso per lo Stato. Tale lettera faceva, poi, riferimento a un’altra lettera più generale del 15 gennaio 2004 inviata alla Direzione delle imposte dal ministro delle Finanze in cui egli dava istruzioni di non accettare le proposte di concordato con creditori che avrebbero comportato l’annullamento di crediti fiscali da parte degli uffici delle imposte. Le autorità slovacche hanno inoltre interpretato la lettera del 3 febbraio 2004 citata dal beneficiario (cfr. il punto 43) come un disaccordo esplicito con il concordato che prevedeva un rimborso del 35 % dei debiti.

(64)

Le autorità slovacche sostengono che il beneficiario non ha pagato puntualmente le accise nel periodo dal gennaio 2001 al marzo 2004 e ha regolarmente procrastinato i propri obblighi d’imposta.

(65)

Secondo le autorità slovacche, le differenze significative tra le stime contenute nelle relazioni dei due revisori contabili (cfr. i punti 48 e 51) suscitano dubbi sulla credibilità delle due relazioni. I dubbi riguardano principalmente il coefficiente di liquidazione attribuito agli attivi correnti dalla società EKORDA. Tale coefficiente dovrebbe essere superiore al 20 %.

(66)

Infine, sempre secondo le autorità slovacche, il beneficiario non ha elaborato un piano di ristrutturazione realizzabile e le misure proposte nell’ambito della procedura di concordato non possono essere considerate misure di ristrutturazione.

VI.   VALUTAZIONE

1.   COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

(67)

Dal momento che una parte dei fatti rilevanti si è svolta prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea in data 1o maggio 2004, la Commissione deve innanzi tutto valutare se sia competente ad agire riguardo alla misura in questione.

(68)

Le misure che sono state realizzate prima dell’adesione e che non sono più applicabili dopo l’adesione non possono essere esaminate dalla Commissione né sulla base delle disposizioni temporanee previste all’allegato IV, punto 3, del trattato di adesione, né sulla base delle procedure di cui all’articolo 108 TFUE. Né il trattato di adesione né il trattato sul funzionamento dell’Unione europea impongono alla Commissione né le attribuiscono la competenza di esaminare tali misure.

(69)

Invece, le misure attuate dopo l’adesione sono chiaramente di competenza della Commissione. Per determinare il momento in cui è stata attuata una determinata misura, il criterio a cui occorre rifarsi è l’atto giuridicamente vincolante con cui l’autorità nazionale competente s’impegna a concedere l’aiuto (15).

(70)

Nel presente caso il beneficiario ha affermato che la misura contestata è stata attuata prima dell’adesione e non è più applicabile dopo l’adesione (cfr. il punto 43).

(71)

La Commissione non può accogliere gli argomenti del beneficiario. La proposta di dare inizio alla procedura di concordato non è un atto dell’autorità che concede l’aiuto, ma un atto del beneficiario. Analogamente, la decisione del tribunale che autorizza la procedura di concordato non è un atto dell’autorità che concede l’aiuto. Tale decisione si limitava a permettere al beneficiario e ai suoi creditori di proseguire le discussioni sul concordato, ma è evidente che non costituiva una concessione dell’aiuto. Non esiste alcuna prova che la Direzione delle imposte avrebbe espresso il suo consenso alla misura in questione nella riunione del dicembre 2003. Al contrario, le autorità slovacche hanno negato qualsiasi accordo preliminare di tale tipo. La lettera del 3 febbraio 2004 esprime un netto rifiuto ad accettare la proposta di concordato con un tasso di rimborso del 35 %.

(72)

La decisione dell’autorità competente di abbonare una parte dei crediti è stata presa il 9 luglio 2004, quando l’ufficio delle imposte ha dato il consenso al concordato proposto dal beneficiario.

(73)

Pertanto, la questione se la misura sia applicabile o meno dopo l’adesione non si pone.

(74)

La Commissione ritiene dunque di essere competente per la valutazione della misura in questione, conformemente all’articolo 108 TFUE.

2.   ESISTENZA DI AIUTO DI STATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, TFUE

(75)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(76)

La cancellazione del debito nei confronti di un’autorità pubblica come l’ufficio delle imposte rappresenta una forma di utilizzazione di risorse statali. Una misura che favorisce una sola impresa è selettiva.

(77)

Fino agli avvenimenti che hanno determinato l’avvio della procedura d’insolvenza, il beneficiario era attivo nella produzione di alcool e di alcolici, di bevande analcoliche e di conserve di frutta e verdura. Nel 2003 il beneficiario è stato il terzo produttore di alcool e alcolici della Slovacchia. Dopo la perdita della licenza per la produzione di alcool ed alcolici nel marzo 2004, il beneficiario è rimasto attivo nel commercio all’ingrosso di alcool ed alcolici prodotti da un’altra società — Old Herold s. r. o. — negli impianti di produzione del beneficiario che Old Herold s. r. o. ha in affitto. Tutti i settori in cui il beneficiario svolgeva la propria attività prima della procedura di concordato e nei quali è attivo attualmente rientrano negli scambi tra Stati membri.

(78)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la misura contestata non abbia falsato o minacciato di falsare la concorrenza conferendo al beneficiario un vantaggio che non avrebbe potuto ottenere nelle condizioni abituali di mercato. In altri termini, la Commissione nutre dubbi sul fatto che lo Stato si sia comportato nei confronti del beneficiario come un creditore privato in un’economia di mercato.

(79)

È stato accertato che il concordato con i creditori prevedeva condizioni per regolare il debito identiche per i creditori privati e per l’ufficio delle imposte (creditore pubblico). L’accordo prevedeva che il beneficiario rimborsasse il 35 % del debito ai creditori entro un termine stabilito, cosa che egli ha effettivamente fatto, e che il rimanente 65 % fosse abbonato.

(80)

Tuttavia, in questo caso l’ufficio delle imposte, in qualità di creditore, si trovava in una posizione insolitamente forte e non può essere equiparato a un tipico creditore in una procedura di fallimento. La situazione giuridica ed economica dell’ufficio delle imposte prima del concordato con i creditori era più vantaggiosa di quella dei creditori privati: l’ufficio delle imposte non soltanto era chiaramente il creditore dominante e decisivo, con oltre il 99 % di tutti i suoi crediti registrato nella procedura di fallimento, ma — cosa ancor più rilevante — era anche un creditore separato. Ciò significa che i suoi crediti potevano essere soddisfatti in qualsiasi momento durante la procedura di fallimento attingendo al ricavato della vendita degli attivi garantiti: come indicato nel punto 18, tale procedura sarebbe stata applicata al solo fine di soddisfare i crediti del creditore separato. Occorre pertanto esaminare in dettaglio se l’ufficio delle imposte abbia utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per recuperare l’importo massimo possibile dei suoi crediti, come farebbe un creditore privato in un’economia di mercato.

(81)

Le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107 TFUE non sono soddisfatte qualora l’impresa beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato (16). Tale valutazione si effettua applicando, in linea di principio, il criterio del creditore privato in un’economia di mercato. Quando un creditore pubblico concede agevolazioni di pagamento per un debito dovutogli da un’impresa, tali agevolazioni configurano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, tenuto conto della rilevanza del vantaggio economico in tal modo concesso, l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato che si trovasse in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tentasse di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà finanziarie (17).

(82)

L’applicabilità del criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato dipende, in ultima analisi, dallo Stato membro interessato che ha concesso, in una qualità diversa da quella di potere pubblico, un vantaggio economico a un’impresa. Ne consegue che, se uno Stato membro si affida a tale criterio durante la procedura amministrativa, in caso di dubbio deve stabilire inequivocabilmente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili che la misura attuata è ascrivibile allo Stato operante in quanto operatore privato in un’economia di mercato. Tali elementi devono fare chiaramente apparire che lo Stato membro interessato ha preso la decisione di agire come ha agito preliminarmente o simultaneamente alla concessione del beneficio economico. A tal riguardo possono risultare necessari elementi da cui emerga che tale decisione sia fondata su valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze della specie, un investitore privato razionale, che si fosse trovato in una situazione la più analoga possibile a quella dello Stato membro de quo, avrebbe fatto accertare. Per contro, non basta affidarsi a valutazioni economiche operate successivamente alla concessione del beneficio o sulla base della constatazione retrospettiva che il modus procedendi scelto dallo Stato membro in questione sia stato effettivamente vantaggioso o sulla base di giustificazioni successive della scelta del modus procedendi effettivamente attuato (18).

(83)

In breve, la Repubblica slovacca sostiene che, a suo parere, la misura in questione costituisce un aiuto di Stato. Riconosce che, al momento del concordato, la questione dell’aiuto di Stato non è stata proprio presa in considerazione e ha chiesto che la misura contestata fosse trattata come un aiuto al salvataggio. Appare pertanto che, nel caso di specie, i requisiti della succitata giurisprudenza non sono stati soddisfatti e che la misura contestata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(84)

Il beneficiario ha invece sostenuto che la misura non si configura come un aiuto e ha presentato la documentazione sopra descritta, in particolare le relazioni di due revisori contabili.

(85)

La Commissione ha accertato, sulla base delle informazioni fornite dal beneficiario e dalle autorità slovacche, gli elementi seguenti sulla situazione finanziaria del beneficiario per l’anno in questione, nella misura necessaria per applicare il criterio del creditore privato in un’economia di mercato. La Commissione non è in grado di verificare nella contabilità del beneficiario i dati al 31 marzo 2004 forniti da quest’ultimo, né i dati al 17 giugno 2004 forniti dalle autorità slovacche, ma non ha motivo di metterli in dubbio.

Tabella 3

Situazione finanziaria del beneficiario negli anni 2003-2004 [in milioni di SKK]

 

31.12.2003 (19)

31.3.2004 (20)

28.4.2004 (21)

17.6.2004 (22)

31.12.2004 (23)

Attivi non correnti (24)

208

205

204

200

200

Scorte

119

209

176

84

52

Contanti

3

50

94

161

27

Crediti commerciali a breve scadenza

128

98 (25)

80

63 (26)

97

(86)

La Commissione esaminerà dapprima le prove fornite dal beneficiario a sostegno della dichiarazione secondo cui la procedura di fallimento avrebbe procurato all’ufficio delle imposte meno della procedura di concordato (sezione 2.1). Successivamente la Commissione esaminerà la posizione in relazione alla procedura di esecuzione fiscale (sezione 2.2). Infine, la Commissione esaminerà altre prove presentate dalle autorità slovacche e dal beneficiario (sezione 2.3).

(87)

Come descritto nel punto 37, l’ammontare del debito da includere nella procedura di concordato è stato ridotto per effetto del procedimento di appello straordinario. Giova tuttavia rilevare che la relativa sentenza è stata pronunciata diversi anni dopo la decisione di accedere alla procedura di concordato. Ai fini del criterio del creditore privato in un’economia di mercato, le informazioni disponibili nel momento in cui un ipotetico creditore privato avrebbe valutato quale fosse il modus procedendi più adeguato rimangono il parametro di riferimento per valutare il comportamento del creditore pubblico. L’analisi proposta di seguito utilizza pertanto i dati inseriti nel concordato alla data del 23 luglio 2004.

2.1.   Comparazione delle procedure di concordato e di fallimento

(88)

Per stabilire se sia stato effettivamente concesso un vantaggio al beneficiario, la Commissione deve operare una valutazione globale prendendo in considerazione qualsiasi elemento pertinente nella specie che le consenta di accertare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto analoghe agevolazioni da parte di un creditore privato (27). In altri termini, la Commissione deve esaminare se l’ufficio delle imposte avrebbe ottenuto di più accettando le condizioni proposte nell’ambito del concordato o se avrebbe tratto maggiore vantaggio avviando la procedura di fallimento.

(89)

La Commissione ritiene che la relazione della società EKORDA non costituisca una base affidabile per comparare il concordato proposto con un’eventuale procedura di fallimento. Le autorità slovacche condividono tale dubbio.

(90)

Innanzi tutto, la Commissione riscontra che EKORDA, nella relazione del 7 luglio 2004 (solo due giorni prima della riunione dei creditori), ha utilizzato per i suoi calcoli la situazione degli attivi del beneficiario al 31 marzo 2004. Dalla tabella 3 si evince chiaramente che il livello dei diversi attivi è considerevolmente cambiato dopo il 31 marzo 2004. Prima di tutto, è stata venduta una parte considerevole delle scorte e ciò ha comportato un aumento dei contanti. Tali cambiamenti hanno una grande importanza quando si applicano coefficienti di liquidazione che vanno dal 20 % per le scorte e i crediti a breve scadenza al 100 % per i contanti. Anche ammettendo che i coefficienti di liquidazione fissati da EKORDA siano corretti (cosa che la Commissione contesta per le ragioni illustrate in appresso) e applicando il metodo utilizzato da EKORDA, la tabella seguente mostra che i risultati dei calcoli sarebbero stati diversi se fossero stati basati sui dati del 28 aprile 2004 e del 17 giugno 2004, cioè in entrambi i casi prima della riunione dei creditori del 9 luglio 2004.

Tabella 4

Comparazione del probabile ricavato della vendita degli attivi del beneficiario nell’ambito di una procedura di fallimento [in milioni di SKK]

 

Situazione al:

 

31.3.2004

28.4.2004

17.6.2004

 

Coefficiente di liquidazione [%]

Valore contabile

Ricavato

Valore contabile

Ricavato

Valore contabile

Ricavato

Attivi non correnti

45

205

92

204

92

200

90

Scorte

20

209

42

176

35

84

17

Crediti a breve scadenza

20

98 (28)

20

86 (29)

17

37 (30)

7

Contanti

100

50

50

94

94

161

161

Totale

 

 

204

 

238

 

275

(91)

È opportuno ricordare che il piano d’impresa trasmesso al tribunale dal beneficiario prevedeva la vendita delle scorte per 110 milioni di SKK nel periodo marzo-maggio 2004. EKORDA doveva quindi sapere che gli attivi del beneficiario si sarebbero notevolmente modificati dopo il 31 marzo 2004, ma non ne ha tenuto conto.

(92)

Se si fosse tenuto conto del valore contabile degli attivi del beneficiario al 28 aprile 2004, si sarebbe giunti alla conclusione che il probabile ricavato della vendita degli attivi del beneficiario nell’ambito di una procedura di fallimento sarebbe stato superiore a quanto stimato nella relazione (238 milioni di SKK, pari a 6,3 milioni di EUR, invece di 204 milioni di SKK, pari a 5,3 milioni di EUR). Un’analisi condotta sulla base dei dati relativi al giugno 2004 avrebbe portato all’evidente conclusione che il probabile ricavato della vendita degli attivi del beneficiario nell’ambito di una procedura di fallimento (275 milioni di SKK, 7,2 milioni di EUR) sarebbe stato superiore a quanto proposto nel contesto del concordato e che l’ufficio delle imposte si sarebbe dovuto avvalere del suo diritto di veto per respingere la proposta, di fatto ponendo fine al concordato. Ancora una volta la Commissione desidera rilevare che i risultati sopra citati sono stati ottenuti utilizzando le stime e la metodologia della società EKORDA.

(93)

Tuttavia, la Commissione non può accettare la metodologia di cui si è servita la società EKORDA e non può considerare credibili le ipotesi del beneficiario. Tale conclusione viene corroborata dai dubbi espressi dalle autorità slovacche e cui si fa riferimento ai punti 60 e 65.

(94)

In primo luogo, nella sua relazione, EKORDA non chiarisce in quale modo abbia fissato i tre coefficienti di liquidazione. Lo scopo dei coefficienti di liquidazione è di calcolare il valore residuo degli attivi venduti durante la procedura di liquidazione tenendo conto delle caratteristiche della vendita, ad esempio se gli attivi sono stati venduti separatamente, sotto vincoli di tempo, eccetera. Si presume pertanto che il valore degli attivi ottenuto mediante una vendita di liquidazione sia abitualmente inferiore al valore contabile, a seconda del tipo di attivi in questione. Il coefficiente di liquidazione è dato dal confronto tra la percentuale del valore degli attivi ottenuto dalla liquidazione e il valore contabile.

(95)

Inoltre, il coefficiente di liquidazione del 45 % per gli attivi non correnti sembra troppo basso. Secondo il beneficiario, il valore dei suoi attivi ipotecati a favore dell’ufficio delle imposte era di 194 milioni di SKK (31). Sempre secondo il beneficiario, tale valore è espresso in prezzi stimati da esperti indipendenti verso la fine del 2003/inizio del 2004. Secondo il parere della Commissione, un tale «prezzo da esperti» dovrebbe di norma rispecchiare il valore generale degli attivi, che corrisponde al prezzo a cui essi possono essere venduti in un determinato momento. Va ricordato che il valore attribuito dagli esperti a questi attivi era stato determinato al fine di stabilire il loro valore quale garanzia a favore delle autorità slovacche del debito fiscale differito del beneficiario, come richiesto dalla legge sull’amministrazione tributaria. EKORDA non fornisce alcuna spiegazione per spiegare perché il ricavato della vendita degli attivi non correnti in una procedura di fallimento avrebbe rappresentato soltanto il 45 % del loro valore contabile (205 milioni di SKK), mentre il beneficiario stesso ha valutato tali attivi molto di più.

(96)

Per quanto riguarda l’affermazione del beneficiario secondo cui sarebbe stato difficile trovare un acquirente poiché la maggior parte dei macchinari e delle attrezzature ipotecati è destinata solo alla produzione di alcool e di alcolici, di bevande analcoliche e di conserve, la Commissione formula le due osservazioni seguenti. In primo luogo, il prezzo stimato dagli esperti per i beni immobili ipotecati era di 105 milioni di SKK, ossia un importo superiore al ricavato totale ipotizzato da EKORDA (92 milioni di SKK). In secondo luogo, dagli sviluppi successivi della situazione dell’impresa si evince che alcuni dei suoi beni di produzione hanno trovato rapidamente un utilizzatore, ossia Old Herold s.r.o. In effetti, dopo che al beneficiario è stata ritirata la licenza per la fabbricazione di alcool ed alcolici, i suoi beni di produzione sono stati dati in affitto a Old Herold. Se ne deduce che esisteva un interesse diretto da parte di un concorrente per tali beni di produzione.

(97)

Per quanto riguarda le scorte, le stesse autorità slovacche ritengono che il coefficiente di liquidazione dovrebbe essere superiore al 20 %.

(98)

Il beneficiario è riuscito a ottenere 110 milioni di SKK dalla vendita delle proprie scorte nel 2004 (cfr. il punto 35), ossia più del 50 % del valore contabile delle scorte sul quale EKORDA aveva fondato la propria valutazione. Tale fatto dimostra chiaramente che il coefficiente di liquidazione del 20 % era troppo basso. Questa conclusione è supportata dalle variazioni apportate al bilancio nel 2004 relativamente alle scorte. Inoltre, nel proprio piano d’impresa il beneficiario aveva stimato il ricavato della vendita delle scorte nel periodo marzo-maggio 2004 pari a 110 milioni di SKK (cfr. il punto 35). EKORDA ha ignorato tale stima. Infine, stante la natura delle attività del beneficiario si può presumere che le scorte comprendessero prodotti finiti o semifiniti che si sarebbero potuti vendere direttamente ai distributori o ai consumatori, a ulteriore conferma dell’opportunità di applicare un coefficiente di liquidazione più elevato.

(99)

La Commissione ritiene che il coefficiente di liquidazione per le scorte dovrebbe essere del 52 %. Tale percentuale si basa sulla stima effettuata dal beneficiario del ricavato di un’eventuale vendita delle scorte mirata a finanziare il concordato (ossia 110 milioni di SKK). Pertanto, tenuto conto del valore contabile nel momento considerato (209 milioni di SKK), l’unico coefficiente di liquidazione possibile per le scorte era di almeno il 52 % (il 52 % di 209 milioni è 110 milioni).

(100)

La società EKORDA ha applicato una duplice correzione per quanto riguarda i crediti a breve scadenza. In un primo tempo ha corretto il loro valore contabile applicando un coefficiente del 59 % (il valore contabile era di 166 milioni di SKK e il valore che la società EKORDA ha utilizzato nei propri calcoli era di 98 milioni di SKK) e poi ha utilizzato un coefficiente di liquidazione basso, pari al 20 %. Tale metodologia è discutibile. Si può accettare la correzione del valore contabile dei crediti affinché esso rispecchi il valore reale in un determinato momento. Tuttavia, la società EKORDA non fornisce alcuna spiegazione per spiegare perché il ricavato della procedura di fallimento/liquidazione avrebbe rappresentato soltanto un quinto (20 milioni di SKK) dell’importo che il beneficiario stesso riteneva di poter ottenere dai suoi debitori (98 milioni di SKK).

(101)

La società EKORDA ha corretto il valore contabile dei crediti a breve scadenza riferito ai dati del marzo 2004 (166 milioni di SKK) in 98 milioni di SKK a titolo di rettifica dei crediti non esigibili o di bassa qualità. Oltre a ciò, EKORDA ha applicato al valore contabile corretto un coefficiente di liquidazione di solo il 20 %. Applicando il coefficiente del 59 % utilizzato da EKORDA per rettificare il valore contabile dei crediti a breve scadenza e allinearlo al valore contabile riferito ai dati del giugno 2004 (63 milioni di SKK), si ottiene un valore di 37 milioni di SKK. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalle autorità slovacche, i crediti esigibili erano pari a 63 milioni di SKK. C’è quindi da dubitare dell’effettiva necessità di correggere il loro valore contabile.

(102)

Ad ogni modo, non sussiste alcun motivo evidente per cui il valore di liquidazione debba essere persino inferiore al valore corretto. La Commissione ritiene pertanto che il ricavato previsto dei crediti a breve scadenza non sia assolutamente inferiore al valore corretto di 37 milioni di SKK.

(103)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha corretto le stime della società EKORDA e proceduto a una nuova valutazione utilizzando i dati del giugno 2004. Tale valutazione dimostra chiaramente che il probabile ricavato della vendita degli attivi del beneficiario nell’ambito di una procedura di fallimento sarebbe stato molto superiore a quello previsto nella relazione di EKORDA. I dati sono riassunti nella tabella che segue.

Tabella 5

Confronto del probabile ricavato della vendita degli attivi del beneficiario nell’ambito di una procedura di fallimento

Confronto tra i dati di EKORDA e i dati corretti della Commissione [in milioni di SKK]

 

EKORDA

(31.3.2004)

Correzione

(17.6.2004)

 

Valore contab.

Ricavato

Valore contab.

Ricavato

Attivi non correnti

205

92

200

194 (32)

Scorte

209

42

84

43 (33)

Crediti a breve scadenza

98 (34)

20

63

37 (35)

Contanti

50

50

161

161

Totale

562

204

508

435

(104)

I costi della procedura di fallimento, secondo le osservazioni del beneficiario in merito alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale, dovrebbero rappresentare il 18 % del valore stimato del ricavato della vendita degli attivi del beneficiario nell’ambito di tale procedura. A parere del beneficiario, questa percentuale è appropriata alla luce della relazione della Banca mondiale per il 2004 (36). Pertanto, applicando la percentuale citata al valore corretto del probabile ricavato della vendita degli attivi del beneficiario, come stabilito dalla Commissione, i costi della procedura di fallimento ammonterebbero a 78,3 milioni di SKK. Deducendo questo importo dal ricavato corretto della vendita degli attivi del beneficiario si ottiene un risultato superiore alla somma ricevuta dall’ufficio delle imposte per effetto del concordato (435 milioni - 78,3 milioni = 356,7 milioni; l’importo stabilito nell’ambito del concordato era di 224,3 milioni di SKK).

(105)

Come riportato nella tabella 5, il probabile ricavato della vendita degli attivi del beneficiario era di 435 milioni di SKK. Considerato che l’ufficio delle imposte avrebbe ricevuto quasi il 100 % dei proventi della vendita (37), e anche presumendo un costo massimo della procedura di fallimento pari al 18 % di tali proventi, come sostenuto dal beneficiario, l’ufficio delle imposte avrebbe comunque incassato 132,4 milioni di SKK in più rispetto al concordato.

(106)

Inoltre, anche applicando al valore degli attivi del beneficiario riferiti al giugno 2004 i coefficienti di liquidazione molto bassi stabiliti da EKORDA, il probabile ricavato della vendita di tali attivi (previa deduzione dei costi della procedura di fallimento in misura pari al 18 %) sarebbe stato di 225,5 milioni di SKK, ossia superiore alla somma riconosciuta all’ufficio delle imposte nell’ambito della procedura di concordato (38).

(107)

Occorre infine rilevare che le autorità slovacche non hanno confermato l’affermazione infondata del beneficiario secondo cui l’ufficio delle imposte era in possesso della relazione della società EKORDA prima della riunione dei creditori del 9 luglio 2004 e se ne sarebbe quindi potuto servire come base di riferimento per la propria decisione. L’ufficio delle imposte disponeva, però, dei risultati della propria ispezione del giugno 2004, secondo i quali Frucona possedeva attivi rilevanti, come indicato nella tabella 3. Alla luce di questi dati, la Direzione delle imposte dava istruzioni all’ufficio delle imposte locale, con lettera del 6 luglio 2004, di non aderire al concordato proposto dal beneficiario perché esso non era vantaggioso per lo Stato.

(108)

Le altre relazioni di esperti presentate dal beneficiario non soddisfano i requisiti necessari per dimostrare il rispetto del criterio del creditore privato in un’economia di mercato. In particolare, nessuna delle relazioni specifica la base utilizzata per determinare i coefficienti di liquidazione, che in alcuni casi erano eccezionalmente bassi. Inoltre, in merito alla relazione della signora Kochová, le cui conclusioni divergono nettamente da quelle della società EKORDA, si può osservare che non è chiaro a qual fine sia stata redatta tale relazione né su quali periodi e presupposti si basi. La relazione dell’amministratrice fallimentare, signora Holovačová, constata solo in generale che la procedura di concordato è più vantaggiosa per i creditori di quella di fallimento. Pertanto, nessuna delle informazioni contenute in queste due relazioni può essere accettata come prova a sostegno o a smentita dell’affermazione del beneficiario secondo cui il criterio del creditore privato in un’economia di mercato è stato soddisfatto.

(109)

Inoltre, per quanto riguarda le affermazioni sulla durata delle procedure di fallimento, si devono considerare le circostanze del caso in questione nel valutare l’impatto che la possibile durata di una procedura di fallimento potrebbe avere sul processo decisionale di un ipotetico creditore privato.

(110)

Il fatto che lo Stato fosse in una posizione privilegiata rispetto agli altri creditori perché i suoi crediti erano garantiti dagli attivi non correnti del beneficiario, è un ulteriore fattore rilevante nel caso in questione. Nella causa HAMSA la Corte ha confermato che la qualità di creditore garantito è un fattore rilevante da prendere in considerazione nell’applicazione del criterio del creditore privato in un’economia di mercato (39). Conformemente alla sezione 31, punto 1, lettera e), della legge sui fallimenti, i crediti di un creditore separato possono essere soddisfatti in qualsiasi momento durante la procedura di fallimento vendendo gli attivi che costituiscono la garanzia. Pertanto, a parere della Commissione la durata della procedura di fallimento era irrilevante ai fini degli attivi ipotecati a favore dell’ufficio delle imposte, posto che i relativi crediti avrebbero potuto essere soddisfatti a prescindere dallo stato di avanzamento della procedura.

(111)

In particolare, anche considerando il valore attribuito agli attivi garantiti dal beneficiario, l’ufficio delle imposte avrebbe potuto ottenere una pronta soddisfazione mediante la vendita delle garanzie per un importo di almeno 194 milioni di SKK, pari all’86 % della somma proposta nell’ambito del concordato con i creditori. L’ufficio delle imposte avrebbe dovuto valutare l’opportunità di attendere la conclusione della procedura di fallimento soltanto nell’eventualità di non incassare l’intero importo stabilito nell’ambito del concordato; non va poi dimenticato che, dopo la distribuzione finale ai creditori, l’ufficio delle imposte avrebbe ricevuto all’incirca il 99 % del ricavato della vendita degli attivi rimanenti (185 milioni di SKK nell’ipotesi peggiore, ossia applicando i coefficienti di liquidazione di EKORDA; cfr. tabella 4). L’ufficio delle imposte avrebbe dovuto essere consapevole del fatto che i crediti così recuperati sarebbero stati ben superiori alla somma prevista dal concordato e che solamente il recupero di una piccola parte di quell’importo complessivo avrebbe comportato un periodo di attesa rispetto al concordato.

(112)

Si può pertanto concludere che le informazioni sulla durata delle procedure di fallimento in Slovacchia non avrebbero influenzato in modo significativo la decisione di un ipotetico creditore privato.

(113)

Inoltre, al momento del concordato il beneficiario aveva in ogni caso (i) un numero molto esiguo di creditori e (ii) attivi con un valore di liquidazione superiore all’importo accettato dallo Stato nell’ambito del concordato (come illustrato nella tabella 5, il probabile ricavato della vendita dei soli attivi non garantiti era di 241 milioni di SKK).

(114)

Il numero di creditori interessati dal concordato era esiguo: solo cinque. Di essi, quattro erano privati e detenevano una quota di solo lo 0,6 % del debito complessivo (3 797 608 SKK su 644 166 949 SKK), come indicato nella tabella 2. Lo Stato rappresentava pertanto il creditore di gran lunga più rilevante, con il 99,4 % del debito complessivo. Tale circostanza era tale da ridurre considerevolmente il rischio di eventuali accordi tra i creditori e delle liti conseguenti, riducendo tendenzialmente la durata di una procedura di fallimento.

(115)

Per quanto riguarda l’argomentazione avanzata dal beneficiario sulla base di una relazione della Banca mondiale intitolata Doing business in 2004, secondo cui in Slovacchia le procedure di fallimento durano in media 4,8 anni, va rilevato che la relazione si riferisce a un generale «indicatore di cessazione di attività», che misura il tempo complessivo necessario per completare una procedura di fallimento, nonché i poteri dell’autorità giudiziaria in tali procedure. La durata indicata non corrisponde completamente alla durata media delle procedure di fallimento. Le stesse autorità slovacche hanno espresso il parere che, considerate le circostanze del caso in esame, la durata della procedura di fallimento sarebbe stata inferiore alla media (cfr. il punto 60). Tale valutazione delle autorità slovacche è particolarmente rilevante alla luce del fatto che la procedura in questione sarebbe stata condotta in conformità delle norme e delle prassi slovacche in materia di fallimento. Peraltro, lo stesso governo slovacco era creditore del beneficiario.

(116)

Inoltre, la durata della procedura di fallimento indicata nelle relazioni presentate dal beneficiario varia significativamente da due anni a oltre sei anni (40). Ne consegue che le valutazioni della durata delle procedure di fallimento in Slovacchia sottoposte dal beneficiario alla Commissione erano generalizzazioni che non tenevano conto delle specificità del caso in esame. Alcune di tali valutazioni erano approssimative e, in una certa misura, incoerenti tra loro.

(117)

Per quanto riguarda l’esempio specifico di un’impresa slovacca operante nello stesso settore del beneficiario la cui procedura di fallimento è durata oltre cinque anni, occorre rilevare che il beneficiario non ha dimostrato in quale modo l’esempio riportato si correlasse al suo caso personale, né, in particolare, se l’impresa citata si trovasse in una situazione giuridica e materiale uguale o molto simile a quella del beneficiario (41). Considerato che il beneficiario aveva un grande creditore privilegiato (lo Stato) e una serie di attivi il cui valore stimato era significativo, nel suo caso la procedura di fallimento si sarebbe conclusa in tempi relativamente rapidi e avrebbe pertanto dovuto essere il modus procedendi di elezione da parte del creditore principale, ossia lo Stato.

(118)

Infine, anche supponendo che la procedura di fallimento fosse durata tra quattro e cinque anni, come sostenuto del beneficiario, la differenza tra i probabili importi da recuperare e gli importi stabiliti nell’ambito del concordato era talmente grande che la durata delle due procedure non sarebbe stata un elemento significativo nella decisione di un potenziale creditore privato se accettare o meno il concordato. Applicando un tasso di sconto del 5,14 % (42), il valore attuale del flusso di cassa futuro pari a 356,7 milioni di SKK è, anche a distanza di cinque anni, di 277,6 milioni di SKK, ossia ben superiore all’importo stabilito nell’ambito del concordato. In tali circostanze, la procedura di fallimento sarebbe dovuta durare oltre nove anni perché il valore attuale fosse inferiore all’importo stabilito dal concordato. Nel caso in questione, nessun creditore privato in un’economia di mercato avrebbe considerato probabile una procedura di liquidazione così lunga. Inoltre, il valore attuale degli importi complessivi da recuperare aumenta ulteriormente se si tiene conto del fatto che una parte rilevante dei debiti sarebbe stata rimborsata prima grazie alla vendita degli attivi garantiti (cfr. punto 111)].

(119)

Sulla base delle prove disponibili si può concludere che un creditore privato non avrebbe aderito a un concordato alle condizioni accettate dall’ufficio delle imposte nel caso in questione; dato che l’ufficio delle imposte poteva essere soddisfatto in quanto creditore separato in qualsiasi momento durante la procedura di fallimento, e che per di più avrebbe incassato oltre il 99 % del ricavato distribuito ai creditori rimanenti (grazie all’ammontare dei suoi crediti, se paragonati a quelli degli altri creditori), si può concludere che il ricavato della procedura di fallimento sarebbe andato quasi interamente a beneficio dell’ufficio delle imposte e, come dimostrato in precedenza, sarebbe stato superiore all’importo stabilito nell’ambito del concordato tra i creditori.

2.2.   Comparazione delle procedure di concordato e di esecuzione fiscale

(120)

A differenza dei creditori privati, l’ufficio delle imposte era autorizzato ad avviare, di propria iniziativa, una procedura di esecuzione fiscale mediante la vendita dei beni immobili, dei macchinari e attrezzature o della società nel suo complesso. Non è stato dimostrato in alcuno modo, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 82, che l’ufficio delle imposte avesse preso in considerazione tale modus procedendi e lo avesse giudicato meno vantaggioso dell’adesione al concordato.

(121)

In ogni caso la Commissione considera irrilevante l’argomento del beneficiario secondo cui la procedura di concordato protegge la società da un’esecuzione fiscale. Come hanno confermato le autorità slovacche, l’esecuzione fiscale costituiva una valida alternativa per l’ufficio delle imposte, sia prima dell’avvio della procedura di concordato che dopo il veto dell’ufficio delle imposte al concordato proposto. È opportuno, pertanto, esaminare tale possibilità all’atto dell’applicazione del criterio del creditore privato in un’economia di mercato. Il beneficiario non compara il concordato proposto con l’eventuale risultato di un’esecuzione fiscale.

(122)

La Commissione si basa, nella propria analisi, sui dati forniti dal beneficiario e dalle autorità slovacche. È opportuno ricordare in proposito che le autorità slovacche hanno ribadito che la garanzia a favore dell’ufficio delle imposte ammontava a 397 milioni di SKK, come è indicato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale. Tale valore sarebbe stato ottenuto sulla base dei documenti contabili del beneficiario. D’altro canto, il beneficiario sostiene che il valore degli attivi ipotecati espresso in «prezzi stimati da esperti» sia di 194 milioni di SKK (cfr. il punto 22). La Commissione, pur non potendo stabilire quale sia il dato corretto, può trarre le seguenti conclusioni.

(123)

Prima di tutto, la garanzia era il controvalore del debito fiscale procrastinato dal beneficiario, come previsto dalla legge sull’amministrazione tributaria. Se il valore degli attivi del beneficiario ammontava in realtà solo alla metà del valore della garanzia, come afferma il parere dell’esperto presentato dal beneficiario, ciò significa che le garanzie richieste dallo Stato per tali rinvii non erano sufficienti. In tali circostanze, i rinvii di imposte concessi dall’ufficio delle imposte tra il novembre 2002 e il novembre 2003, per un importo totale di 477 milioni di SKK, non hanno, molto probabilmente, soddisfatto il criterio del creditore privato in un’economia di mercato. Per quanto riguarda il caso in questione, non è necessario che la Commissione stabilisca se tali misure costituissero o meno un aiuto di Stato. Tuttavia, se i rinvii di cui sopra costituivano già un aiuto di Stato, non è più possibile fare riferimento al criterio del creditore privato in un’economia di mercato quando il debito procrastinato è stato successivamente (parzialmente) abbonato.

(124)

In secondo luogo, anche se per il calcolo del ricavato nell’ambito dell’esecuzione fiscale fosse stato utilizzato il valore inferiore comunicato dal beneficiario, il creditore privato in un’economia di mercato, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe preferito tale procedura al concordato.

(125)

Nell’ambito di una procedura di esecuzione fiscale, l’ufficio delle imposte può vendere direttamente gli attivi del debitore (crediti e altri attivi correnti, beni mobili e beni immobili). Nel momento in cui l’ufficio delle imposte ha optato per una procedura di concordato, il beneficiario possedeva scorte per un valore di 43 milioni di SKK, crediti esigibili per un importo di almeno 37 milioni di SKK e contanti pari a 161 milioni di SKK (cfr. tabella 5). È opportuno notare il valore dei soli attivi correnti (241 milioni di SKK, 6,3 milioni di EUR) (43) sarebbe stato superiore a quanto ricavato mediante il concordato (224,3 milioni di SKK, 5,93 milioni di EUR). Oltre a ciò, il beneficiario possedeva altri attivi non correnti il cui valore ammontava almeno a 194 milioni di SKK.

(126)

D’altro canto, un’esecuzione fiscale non avrebbe comportato tasse amministrative come accade invece nella procedura di fallimento. Si tratta di una procedura avviata e gestita dall’amministrazione fiscale stessa; ciò lascia supporre che sarebbe stata effettuata rapidamente.

(127)

La Commissione è giunta perciò alla conclusione che un’esecuzione fiscale relativa agli attivi del beneficiario avrebbe portato a un ricavato più elevato del concordato.

2.3.   Altri elementi di prova

(128)

La Commissione prende nota della lettera presentata dalle autorità slovacche e inviata dal direttore della Direzione delle imposte al suo subordinato, il direttore dell’ufficio delle imposte in questione (cfr. il punto 63). Tale lettera rappresenta una prova evidente del fatto che la Direzione delle imposte (che aveva avuto in precedenza contatti diretti con il beneficiario) si era opposta al concordato proposto e aveva chiesto all’ufficio delle imposte locale di non esprimersi a favore di tale concordato. Il motivo addotto nella lettera era che il concordato proposto «non era vantaggioso» per lo Stato.

(129)

Le autorità slovacche hanno inoltre dimostrato che esistevano istruzioni chiare, trasmesse all’inizio del 2004 dal ministero delle Finanze agli uffici delle imposte, di non accettare le proposte di concordato con creditori che avrebbero comportato l’annullamento dei crediti fiscali delle autorità fiscali (44). Tale istruzione è stata data in concomitanza con la modifica della legge sull’amministrazione tributaria decorrente dal 1o gennaio 2004, al fine di rafforzare la disciplina in materia di riscossione tributaria.

(130)

Va osservato inoltre che l’ufficio delle imposte è ricorso contro il concordato già il 2 agosto 2004, cioè meno di un mese dopo la conclusione dell’accordo.

(131)

Il beneficiario ha sostenuto che l’ufficio delle imposte ha dato il proprio consenso al concordato ancora prima che il beneficiario avviasse la procedura. La Commissione ritiene che le prove fornite dal beneficiario dimostrino l’esatto contrario. Nella lettera del 3 febbraio 2004 al beneficiario, il direttore dell’ufficio delle imposte scrive che, sebbene in linea di principio egli non sia contrario al ricorso alla procedura di concordato, non è d’accordo con la proposta del beneficiario di un concordato per un rimborso del 35 % del debito.

(132)

Sulla base di tale documento, la Commissione può giungere solo alla conclusione che le autorità slovacche erano contrarie al concordato proposto dal beneficiario e lo erano già prima dell’avvio della procedura l’8 marzo 2004, prima del voto dei creditori del 9 luglio 2004 e anche dopo l’approvazione del concordato da parte del tribunale.

(133)

Il beneficiario ha affermato che era opportuno considerare gli aspetti a lungo termine, per esempio la continuità delle entrate fiscali a favore dello Stato (cfr. il punto 52).

(134)

Prima di tutto, occorre sottolineare che il criterio del creditore privato in un’economia di mercato è diverso dal criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato. Mentre l’investitore privato in un’economia di mercato è nella situazione di decidere se entrare in relazione con la società interessata e se farsi guidare dalla prospettiva strategica a lungo termine di ottenere un guadagno adeguato dal proprio investimento (45), il creditore privato in un’economia di mercato che si trova già in rapporti commerciali o di diritto pubblico con una società in situazione di insolvenza cercherà di ottenere il rimborso degli importi dovuti (46) nelle condizioni più favorevoli possibili per quanto riguarda il livello e i tempi del rimborso. Le motivazioni di un ipotetico creditore privato in un’economia di mercato e di un ipotetico investitore privato in un’economia di mercato sono dunque diverse e perciò la giurisprudenza ha definito criteri distinti per le due situazioni.

(135)

In secondo luogo, per quanto riguarda l’analogia creditore-investitore, è opportuno ricordare che la natura dei crediti di un tale creditore è molto diversa da quella dei crediti dello Stato. Dal momento che i rapporti del fornitore con l’impresa insolvente sono puramente contrattuali, il fornitore potrebbe effettivamente soffrire per la perdita di un partner commerciale. Se l’impresa insolvente è liquidata o venduta, il fornitore dovrà cercarsi un nuovo cliente o concludere un contratto con il nuovo proprietario. Il rischio è maggiore se la sua dipendenza nei confronti dell’impresa insolvente è forte. Un tale creditore dovrà effettivamente riflettere sul proprio futuro. Invece, i rapporti dello Stato con la società insolvente si basano sul diritto pubblico e non dipendono dalla volontà delle parti. Ogni nuovo proprietario che riprenda gli attivi di una società liquidata sarà automaticamente obbligato a pagare i tributi. Inoltre, lo Stato non dipende mai da un solo contribuente. In conclusione, l’argomento più importante è che lo Stato, quando riscuote i tributi fiscali, non è mai guidato da un obiettivo di profitto e non agisce in maniera commerciale o per motivi commerciali. L’analogia di cui sopra, dunque, non si giustifica.

(136)

La Commissione sostiene che la situazione dello Stato in questo caso non può essere paragonata a quella di un ipotetico investitore privato in un’economia di mercato o alla situazione di un ipotetico creditore privato dipendente in un’economia di mercato. Pertanto, la perdita dei tributi fiscali futuri non può essere presa in considerazione quando si applica il criterio del creditore privato in un’economia di mercato (47).

(137)

Infine, dalla dichiarazione fiscale inviata dal beneficiario risulta che la maggior parte dei tributi fiscali pagati dal beneficiario a partire dal 1995 erano imposte indirette (accise e IVA). Dal momento che tali tasse sono pagate dai consumatori finali, la liquidazione del beneficiario non avrebbe influito sulla loro riscossione poiché i consumatori avrebbero continuato ad acquistare i prodotti tassati (nel presente caso, principalmente alcool e alcolici) da altri produttori. L’argomentazione del beneficiario concernente future perdite considerevoli in termini di entrate fiscali non è quindi attendibile.

(138)

La Commissione conclude che nessuna delle altre prove presentate dal beneficiario dimostra che il comportamento dell’ipotetico creditore privato sarebbe stato influenzato. Pertanto, nulla di quanto esposto nella presente sezione è tale da modificare la valutazione della Commissione di detto comportamento così come illustrata nelle sezioni 2.1 e 2.2.

2.4.   Conclusione

(139)

Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ritiene che, nel caso presente, le condizioni relative al criterio del creditore privato in un’economia di mercato non siano state soddisfatte e che lo Stato abbia concesso al beneficiario un vantaggio che quest’ultimo non avrebbe potuto ottenere in condizioni di mercato.

(140)

Pertanto, la Commissione conclude che la cancellazione del debito approvata dall’ufficio delle imposte locale nell’ambito del concordato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

3.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO: DEROGA AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, TFUE

(141)

L’obiettivo principale della misura è di aiutare un’impresa in difficoltà. In tali casi è possibile applicare la deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, che permette di autorizzare gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e quando soddisfano le condizioni applicabili.

(142)

Per quanto riguarda la gamma di produzione del beneficiario, la Commissione ha valutato se, nel caso presente, si applichino le norme vigenti per il settore agricolo. Sulla base delle informazioni relative al volume d’affari del beneficiario fornite dalle autorità slovacche, la Commissione è giunta, nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, alla conclusione che la maggior parte dei prodotti del beneficiario non rientra tra i prodotti di cui all’allegato I del TFUE e che ad essi si applicano, pertanto, le norme generali in materia di aiuti di Stato.

(143)

Nelle sue osservazioni relative alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale, il beneficiario ha contestato i dati sul proprio volume d’affari precedentemente trasmessi dalle autorità slovacche (cfr. la tabella 1), senza però contestare la decisione della Commissione di basare la sua valutazione sulle norme generali in materia di aiuti di Stato. La Commissione non ha voluto controllare se i dati trasmessi dal beneficiario fossero esatti (48) ma ha verificato se la propria conclusione precedente restasse valida anche con i nuovi dati. La Commissione è giunta alla conclusione che il volume d’affari del beneficiario è determinato per la maggior parte da prodotti che non rientrano tra i prodotti di cui all’allegato I del TFUE. Pertanto, ad essi si applicano le regole generali e non le norme settoriali relative agli aiuti di Stato.

(144)

Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà sono disciplinati attualmente dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (49) (in appresso «i nuovi orientamenti») che sostituiscono la versione precedente del 1999 (50) (in appresso «gli orientamenti del 1999»).

(145)

Nelle disposizioni transitorie dei nuovi orientamenti è previsto che essi si applicano alla valutazione di qualsiasi aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione concesso senza l’autorizzazione della Commissione (aiuto illegale), se l’aiuto o una parte di esso è stato concesso dopo il 1o ottobre 2004, cioè dopo la pubblicazione dei nuovi orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (punto 104, primo comma). Se invece l’aiuto illegale è stato concesso prima del 1o ottobre 2004, l’esame viene effettuato sulla base degli orientamenti applicabili al momento della concessione dell’aiuto (punto 104, secondo comma).

(146)

Il concordato è stato approvato dall’ufficio delle imposte il 9 luglio 2004 ed è entrato in vigore il 23 luglio 2004. Pertanto, l’aiuto è stato concesso illegalmente prima del 1o ottobre 2004 e ad esso si applicano gli orientamenti del 1999, che erano quelli applicabili all’epoca in cui è stato concesso l’aiuto.

(147)

Il beneficiario è una media impresa ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (51).

3.1.   Ammissibilità dell’impresa

(148)

Conformemente al punto 5, lettera c), degli orientamenti del 1999 un’impresa è considerata in difficoltà qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

(149)

Il beneficiario ha partecipato a una procedura di concordato che, conformemente alla definizione della legge sui fallimenti, può essere applicata soltanto alle imprese insolventi. Pertanto, il beneficiario è ammissibile all’aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione.

3.2.   Aiuto al salvataggio

(150)

La misura in questione è stata inizialmente descritta dalle autorità slovacche come un aiuto al salvataggio. Conformemente agli orientamenti del 1999, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto come aiuto al salvataggio per i motivi esposti nella parte III.

(151)

Né le autorità slovacche né il beneficiario hanno formulato osservazioni su tali dubbi e nessun nuovo elemento è stato presentato a tale riguardo alla Commissione.

(152)

Dal momento che i dubbi di cui sopra non sono stati sciolti, la Commissione conclude che l’aiuto non è compatibile come aiuto al salvataggio ai sensi degli orientamenti del 1999.

3.3.   Aiuto alla ristrutturazione

(153)

La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l’aiuto fosse compatibile come aiuto alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti del 1999 per i motivi esposti nella parte III.

(154)

La Commissione osserva che le autorità slovacche, a cui spetta dimostrare che l’aiuto di Stato è compatibile con il mercato interno, non hanno presentato alcun nuovo elemento a sostegno di tale tesi. La Commissione ha debitamente tenuto conto delle osservazioni presentate dal beneficiario.

3.3.1.   Ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa

(155)

Conformemente agli orientamenti del 1999, gli aiuti concessi a favore della ristrutturazione devono essere connessi e subordinati all’attuazione di un piano di ristrutturazione realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa. Lo Stato membro s’impegna a realizzare tale piano che deve essere approvato dalla Commissione. L’incapacità dell’impresa di realizzare il piano viene considerata un aiuto attuato in modo abusivo.

(156)

Sostanzialmente, il piano di ristrutturazione deve permettere al beneficiario di ripristinare la redditività a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell’impresa ed individuare misure adeguate per risolverle. Le operazioni di ristrutturazione non possono essere limitate a un aiuto finanziario che compensi i debiti e le perdite passate senza affrontare le ragioni che hanno determinato tali difficoltà.

(157)

Per quanto riguarda le imprese che si trovano in regioni assistite e le piccole e medie imprese, gli orientamenti del 1999 prevedono che le condizioni richieste per l’autorizzazione dell’aiuto siano meno esigenti per quanto riguarda l’ottenimento di contropartite e il contenuto delle relazioni di controllo. Ciò non dispensa tuttavia tali imprese dal dover elaborare un piano di ristrutturazione e gli Stati membri dal dover rispettare il loro impegno di subordinare la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione.

(158)

Dopo l’avvio del procedimento di indagine formale, le autorità slovacche hanno confermato che il piano d’impresa che il beneficiario aveva dovuto redigere come condizione per l’avvio della procedura di concordato era stato esaminato solo dal tribunale competente — e non dall’autorità che concedeva l’aiuto — e che né il tribunale né l’ufficio delle imposte avevano controllato l’attuazione del piano.

(159)

Contrariamente a ciò, il beneficiario ha affermato che l’ufficio delle imposte aveva esaminato la capacità del piano d’impresa di ripristinare la redditività a lungo termine prima dell’autorizzazione del concordato, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione.

(160)

Il beneficiario ha poi affermato che l’assenza di un piano di ristrutturazione formale non è rilevante nel caso di una valutazione ex post dell’aiuto da parte della Commissione dal momento che la Commissione è già in grado di constatare se il beneficiario è effettivamente diventato redditizio. Secondo il beneficiario, il piano di ristrutturazione formale può essere richiesto solo nel caso di una valutazione ex ante ed è solo di tale tipo di valutazione che si occupano gli orientamenti del 1999.

(161)

Tale argomentazione non è corretta. Gli orientamenti del 1999 si applicano alla valutazione della compatibilità sia degli aiuti notificati che di quelli illegali. All’atto della valutazione vale sempre la condizione per cui la concessione di un aiuto alla ristrutturazione deve essere collegata a un piano di ristrutturazione realizzabile. La Commissione deve fare la sua valutazione sulla base delle informazioni disponibili all’epoca in cui l’aiuto è stato concesso.

(162)

In conclusione, si può dedurre che l’ufficio delle imposte, in qualità di autorità concedente, non ha avuto l’occasione di valutare il piano di ristrutturazione e di subordinare la cancellazione dei suoi crediti all’attuazione di un piano che fosse stato debitamente monitorato. Ne consegue che non è stata soddisfatta la prima condizione formale, che è pienamente applicabile anche nel caso della valutazione ex post.

(163)

Per quanto riguarda il contenuto del piano d’impresa, le autorità slovacche non hanno fornito alcuna informazione per sciogliere i dubbi della Commissione sul fatto che il piano costituisce un piano di ristrutturazione ai sensi di quanto previsto dagli orientamenti del 1999.

(164)

La Commissione deve attenersi alla conclusione che aveva espresso nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale. Il piano d’impresa proposto è un piano che affronta solo il grave problema dell’aumento del debito del beneficiario nei confronti dello Stato. Il piano non analizza assolutamente le circostanze che hanno generato le difficoltà del beneficiario, né la situazione finanziaria dell’impresa all’epoca e le sue prospettive finanziarie. Dal momento che tale analisi mancava, non vi è stata da parte del beneficiario alcuna proposta di soluzione concreta alle diverse cause che hanno determinato tali difficoltà. L’unica misura descritta dettagliatamente è la ristrutturazione finanziaria proposta nell’ambito del concordato.

(165)

In tale piano non viene assolutamente menzionato l’aumento del capitale proprio che il beneficiario ha indicato come una delle misure di ristrutturazione. Nessuno dei dati che figurano nel documento lascia presumere che l’aumento del capitale da parte della società Hydree Slovakia possa essere considerato una misura che permetta di garantire che il beneficiario non riprenda a lungo termine la propria strategia di finanziare la produzione con un debito di IVA e di accise, cioè quella strategia che ha dato origine alle sue difficoltà. Le autorità slovacche hanno confermato che l’aumento del capitale non ha in alcun modo ridotto il rischio che i problemi finanziari si ripresentino. Tali dubbi diventano ancora più forti se si considera che l’aumento del capitale era di 21 milioni di SKK e il debito ristrutturato di 644 milioni di SKK.

(166)

L’aumento di capitale non costituisce in sé una prova della fiducia del mercato nel ripristino della redditività a lungo termine del beneficiario. La Commissione fa presente che, malgrado gli sforzi, il beneficiario non è riuscito ad ottenere un prestito da una banca privata.

(167)

Inoltre, la cessione in affitto degli impianti di produzione a un concorrente del beneficiario, la società Old Herold s. r. o., è stata chiaramente motivata dal fatto che il beneficiario aveva perso la licenza per la fabbricazione di alcool ed alcolici e non dal fatto che la produzione sarebbe stata in perdita e avrebbe quindi richiesto una ristrutturazione. È vero che il beneficiario stesso poteva chiedere una nuova licenza al termine del concordato e non lo ha fatto. La Commissione osserva tuttavia che il beneficiario ha continuato a vendere i prodotti fabbricati dalla società Old Herold nei suoi impianti e con il suo marchio e ha persino progettato di aumentare tale vendita, come emerge dalla relazione annuale per il periodo dal 29 aprile 2004 al 30 dicembre 2004. La cessione in affitto di tali impianti di produzione non può quindi essere considerata una misura di ristrutturazione dal momento che da tutti i documenti disponibili risulta che non era necessario ristrutturare tale parte della produzione.

(168)

Per quanto riguarda le altre misure proposte nel piano d’impresa, i dubbi della Commissione non sono stati sciolti. Tali misure sono semplicemente interventi nell’ambito delle attività commerciali correnti e non costituiscono misure di razionalizzazione (vendita di vecchie attrezzature o veicoli). Le due misure strutturali proposte (cessazione della produzione di bevande analcoliche non redditizie e vendita di taluni beni immobili) sono state descritte in maniera molto vaga, senza indicare prodotti concreti o un calendario. Le autorità slovacche hanno confermato che i beni immobili destinati alla vendita (un edificio amministrativo, un negozio e un edificio ricreativo) non erano stati venduti alla data del 10 ottobre 2005 e quindi tale misura pianificata non era stata attuata come era stato annunciato.

(169)

La mancanza di un piano formale di ristrutturazione e di una effettiva analisi delle difficoltà, delle misure necessarie all’eliminazione di tali difficoltà e delle condizioni e prospettive del mercato porta la Commissione a concludere che il piano d’impresa presentato dal beneficiario non è un vero e proprio piano di ristrutturazione, conforme a quanto previsto dagli orientamenti del 1999 (52). Pertanto, i dubbi della Commissione sul fatto che il beneficiario ripristini la redditività a lungo termine non sono stati sciolti.

3.3.2.   Aiuto limitato al minimo

(170)

La conclusione della Commissione secondo cui, in assenza di un effettivo piano di ristrutturazione, i dubbi sulla redditività a lungo termine dell’impresa permangono è di per sé sufficiente per concludere che l’aiuto in questione non è compatibile con il mercato interno. Ciononostante, la Commissione esaminerà ugualmente l’altro criterio fondamentale previsto negli orientamenti del 1999, vale a dire la limitazione dell’aiuto al minimo necessario.

(171)

Conformemente al punto 40 degli orientamenti del 1999, l’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa. I beneficiari dell’aiuto devono pertanto contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione con fondi propri.

(172)

I costi della ristrutturazione sono stati equivalenti all’importo totale dei debiti ristrutturati mediante il concordato. Il beneficiario ha pagato il 35 % di tale importo.

(173)

Le autorità slovacche non hanno fornito nessun altro chiarimento riguardo ai dubbi espressi in proposito dalla Commissione. Il beneficiario ha spiegato come aveva finanziato il pagamento del debito restante dopo il concordato (cfr. punti da 30 a 35). Secondo il beneficiario, il suo contributo è stato pari a 231 milioni di SKK (6,1 milioni di EUR).

(174)

In primo luogo, le risorse di cui disponeva il beneficiario erano superiori all’importo del debito restante dopo il concordato e ciò significa che l’aiuto non è stato limitato al minimo indispensabile.

(175)

Cosa ancora più importante, la Commissione conclude che il credito concesso dalla società Old Herold non soddisfa le condizioni previste per il contributo del beneficiario ai sensi degli orientamenti del 1999. I debiti costituiscono una fonte permanente di finanziamento delle attività dell’impresa. Si tratta di prestiti a breve scadenza che devono tuttavia essere rimborsati. La società dispone di risorse supplementari per una ristrutturazione soltanto se i fornitori accettano di rinviare la scadenza del pagamento al di là del termine normale. Tale rinvio è il segno che il mercato crede nella possibilità di un ripristino della redditività.

(176)

Il beneficiario non ha in alcun modo dimostrato che il rinvio di pagamento concesso da Old Herold andasse notevolmente al di là della pratica commerciale corrente tra il beneficiario e i suoi fornitori. La scadenza di 40 giorni può essere considerata una pratica corrente, soprattutto considerato che è stata concessa al beneficiario dopo una procedura di concordato. Il beneficiario, pertanto, già non si trovava più in difficoltà finanziarie. L’obiettivo principale del concordato era proprio quello di aiutare il beneficiario a risolvere i suoi problemi finanziari.

(177)

La Commissione conclude che tale rinvio della scadenza non può essere considerato un contributo alla ristrutturazione proveniente da risorse esterne.

(178)

Senza tale rinvio il contributo del beneficiario ai sensi degli orientamenti del 1999 è pari a 131 milioni di SKK (3,4 milioni di EUR), importo che corrisponde quindi al 20 % dei costi di ristrutturazione.

(179)

Gli orientamenti del 1999 non prevedevano alcun valore soglia al di là del quale il contributo del beneficiario viene considerato significativo.

(180)

Tenuto conto della pratica della Commissione nell’applicazione degli orientamenti del 1999 e visto che la Commissione ha modificato il proprio atteggiamento al riguardo con l’introduzione di valori soglia negli orientamenti del 2004 (53), la Commissione considera il contributo del 20 % relativamente basso. Tale contributo potrebbe essere accettabile sulla base degli orientamenti del 1999 solo se tutte le altre condizioni necessarie all’approvazione dell’aiuto fossero state soddisfatte. In tal caso la Commissione avrebbe dovuto tener conto di criteri come: il fatto che le attività dell’impresa beneficiaria si svolgano o meno in una regione assistita; la misura in cui le fonti di finanziamento rispecchiano la fiducia del mercato, oltre a quella del beneficiario e dei suoi azionisti, nella redditività a lungo termine dell’impresa e di altre caratteristiche specifiche di un determinato caso.

(181)

Considerato quanto precede, la Commissione non può essere d’accordo, nel caso in esame, sul fatto che il contributo del beneficiario sia stato considerevole. La Commissione ritiene che i propri dubbi sul fatto che il contributo del beneficiario fosse significativo e che l’aiuto si limitasse al minimo indispensabile non sono stati sciolti.

3.4.   Compatibilità dell’aiuto: conclusione

(182)

La Commissione ritiene che l’aiuto non sia compatibile con il mercato interno né come aiuto al salvataggio né come aiuto alla ristrutturazione. Inoltre, al presente caso non si applica alcuna delle deroghe previste dal TFUE.

VII.   CONCLUSIONE

(183)

La Commissione conclude che la Repubblica slovacca ha concesso un annullamento illegale del debito fiscale a favore di Frucona Košice a.s. e, così facendo, ha violato l’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tale aiuto non è compatibile con il mercato interno sulla base di alcuna deroga prevista dal TFUE.

(184)

Anche se l’attuazione dell’annullamento da parte dell’ufficio delle imposte è stata sospesa fino al termine del presente procedimento, la Commissione ritiene che il momento in cui è iniziato a sussistere un vantaggio per il beneficiario è stato quando l’ufficio delle imposte ha deciso di rinunciare a una parte dei suoi crediti concedendo in tal modo un aiuto al beneficiario, cioè il momento in cui è entrato in vigore il concordato con i creditori il 23 luglio 2004. Il vantaggio del beneficiario rispetto ai suoi concorrenti è consistito nel fatto che l’ufficio delle imposte non gli ha imposto il pagamento del suo debito fiscale.

(185)

Al fine di ristabilire la situazione ex ante, l’aiuto di Stato deve essere recuperato. Considerato che il vantaggio è stato conferito nel momento dell’entrata in vigore del concordato con i creditori, ossia il 23 luglio 2004, l’importo dell’aiuto da recuperare è l’ammontare complessivo del debito cancellato così come stabilito nel concordato.

(186)

La Corte suprema della Repubblica slovacca ha tuttavia deliberato che gli arretrati relativi alla tassa di circolazione, per un importo pari a 424 490 SKK, erano stati inclusi nel concordato per errore. Pertanto il debito principale indicato nel concordato è stato ridotto di detto ammontare e l’importo dovuto all’ufficio delle imposte e previsto dal concordato è stato corretto in 640 369 341 SKK.

(187)

Gli arretrati relativi alla tassa di circolazione, che erano stati considerati come abbonati, sono stati pagati interamente il 2 agosto 2006. Di tale pagamento si deve tener conto nel calcolo dell’importo dell’aiuto e dei relativi interessi ancora da recuperare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/254/CE è abrogata.

Articolo 2

L’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca ha concesso in favore di Frucona Košice a.s., per un importo di 416 515 990 SKK, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 3

1.   La Repubblica slovacca adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 2, già posto illegalmente a sua disposizione, tenendo conto del fatto che l’importo di 424 490 SKK degli arretrati relativi alla tassa di circolazione è stato versato sul conto dell’ufficio delle imposte locale il 2 agosto 2006.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.

3.   La somma recuperata comprende gli interessi per l’intero periodo decorrente dalla data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione di Frucona Košice, a.s. fino alla data dell’effettivo recupero.

4.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (54). Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto per tutto il periodo di cui al paragrafo 3.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica slovacca informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi utilizzando l’apposito questionario allegato alla presente decisione.

Articolo 5

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2013

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Con effetto dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del TFUE. I due gruppi di disposizioni sono sostanzialmente identici. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 TFUE vanno intesi come riferimenti, rispettivamente, agli articoli 87 e 88 del trattato CE, se del caso. Il TFUE ha introdotto anche taluni cambiamenti terminologici, quali la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». Nella presente decisione è utilizzata esclusivamente la terminologia del TFUE.

(2)  GU C 233 del 22.9.2005, pag. 47.

(3)  Cfr. la nota 2.

(4)  Decisione 2007/254/CE della Commissione, del 7 aprile 2006, relativa all’aiuto di stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a. s. (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 14).

(5)  È stato dichiarato che il volume d’affari in euro era di 23,6 milioni di EUR nel 2002, di 25,7 milioni di EUR nel 2003 e di 23 milioni di EUR nel 2004. Il tasso di cambio utilizzato a scopo informativo nella presente decisione è: 1 EUR = 38 SKK.

(6)  È stato dichiarato che il volume d’affari totale era di 334 milioni di SKK (8,8 milioni di EUR) nel 2002, di 360 milioni di SKK (9,5 milioni di EUR) nel 2003 e di 720 milioni di SKK (19 milioni di EUR) nel 2004.

(7)  Si ritiene che una società sia in bancarotta quando ha diversi creditori e non è in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari entro 30 giorni dalla data della loro scadenza.

(8)  L’accisa si paga al mese.

(9)  Somma che il beneficiario è tenuto a rimborsare ai creditori.

(10)  Il debito totale prima del concordato ammontava a 16,96 milioni di EUR e il totale del debito dopo il concordato ammontava a 5,93 milioni di EUR.

(11)  Tenuto conto della perdita della licenza per la produzione di alcool e di alcolici e secondo le informazioni comunicate dal denunciante, tale vendita riguardava verosimilmente soprattutto l’alcool.

(12)  Il beneficiario riporta l’esempio di una società che possiede attivi simili ed è attiva nello stesso settore e alcune medie statistiche più generali sul ricorso alla procedura di fallimento in Slovacchia.

(13)  Dai dati relativi al 2004 e utilizzati dalla società EKORDA nella sua relazione, si evince che il 98 % è rappresentato dall’IVA e dalle accise.

(14)  Il beneficiario fa riferimento alle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna/Commissione (Raccolta 1994, pag. I-4103).

(15)  Causa T-109/01 Fleuren Compost/Commissione (Raccolta 2004, pag. II-132, punto 74).

(16)  C-73/11 P Frucona Košice, sentenza del 24 gennaio 2013, non ancora pubblicata, punto 70.

(17)  Cfr. la causa C-342/96 Spagna/Commissione (Raccolta 1999, pag. I-2459, punto 46); la causa C-256/97 DM Transport (Raccolta 1999, pag. I-3913, punto 30); la causa C-124/10 P Commissione/EDF, sentenza del 5 giugno 2012, non ancora pubblicata, punto 79, e la causa C-73/11 P Frucona Košice, sentenza citata in precedenza, punto 73.

(18)  Cfr. la causa C-124/10 P Commissione/EDF, citata in precedenza, punti da 81 a 85.

(19)  

Fonte: bilancio per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003 fornito dal beneficiario. Tutti i valori sono valori contabili.

(20)  

Fonte: relazione della società EKORDA del 7 luglio 2004, espressa in valori contabili, tranne che per i crediti, che sono corretti in funzione del loro valore di liquidazione.

(21)  

Fonte: bilancio per il periodo dal 1o gennaio al 28 aprile 2004 fornito dal beneficiario. Tutti i valori sono valori contabili.

(22)  Informazioni fornite dalle autorità slovacche e basate sull’ispezione in loco effettuata dall’ufficio delle imposte nei locali del beneficiario il 17 giugno 2004 (cfr. il punto 60).

(23)  

Fonte: relazione annuale del 2004 fornita dal beneficiario. Tutti i valori sono valori contabili.

(24)  Terreni, edifici, macchinari e attrezzature, attività immateriali, attivi finanziari.

(25)  Secondo la società EKORDA, il valore contabile dei crediti a breve scadenza pari ad un importo di 166 milioni di SKK deve essere corretto e allineato al valore di liquidazione di 98 milioni di SKK (cfr. il punto 97).

(26)  Non è chiaro se tale valore rappresenti il valore contabile o il valore di liquidazione dei crediti a breve scadenza. A titolo precauzionale, la Commissione ha presupposto che si trattasse del valore contabile.

(27)  Cfr. la causa C-124/10 P Commissione/EDF, citata in precedenza, punto 86.

(28)  Si tratta del valore contabile (166 milioni di SKK) corretto dalla società EKORDA al fine di rispecchiare il valore di liquidazione dei crediti.

(29)  Si tratta di una formulazione approssimativa del valore di liquidazione ottenuto dalla Commissione correggendo il valore contabile dei crediti a breve scadenza (147 milioni di SKK) con un rapporto identico a quello utilizzato dalla società EKORDA nella sua analisi (cfr. la nota 6, tabella 3).

(30)  Si tratta di una formulazione approssimativa del valore di liquidazione ottenuto dalla Commissione correggendo il valore contabile dei crediti a breve scadenza (63 milioni di SKK; cfr. anche la nota 1) con un rapporto identico a quello utilizzato dalla società EKORDA nella sua analisi (cfr. la nota a piè di pagina 16). Tuttavia, la Commissione fa presente che, secondo le informazioni fornite dalle autorità slovacche, i crediti pari a 63 milioni di SKK erano crediti esigibili. C’è quindi da dubitare dell’effettiva necessità di correggere il loro valore contabile. Nel caso in cui il valore di 63 milioni di SKK costituisse il valore di liquidazione di tali crediti, il ricavato totale nell’ambito di una procedura fallimentare al 17 giugno 2004 sarebbe stato di 331 milioni di SKK (8,7 milioni di EUR).

(31)  Tale dato è stato messo in dubbio dalle autorità slovacche come si spiega più avanti nel testo.

(32)  Durante tutta la procedura di indagine il beneficiario ha sostenuto che il valore dei suoi attivi non correnti ipotecati a favore dell’ufficio delle imposte era di 194 milioni di SKK. Tale valore corrisponde alla valutazione di un perito indipendente ed è riportato come «prezzo stimato dall’esperto». Tale prezzo dovrebbe essere una formulazione approssimativa del prezzo al quale si sarebbe potuto vendere il bene in questione all’epoca considerata. Va rilevato che si tratta del prezzo minimo; secondo le stime delle autorità slovacche, il prezzo degli attivi ipotecati è di 397 milioni di SKK.

(33)  Il coefficiente di liquidazione utilizzato è del 52 % e lo si può ricavare tenendo conto dell’intenzione espressa dal beneficiario di ottenere almeno 110 milioni di SKK dalla vendita delle scorte allo scopo di finanziare il concordato. Tuttavia, dato un valore contabile di 209 milioni di SKK, ciò sarebbe stato possibile solamente se il coefficiente di liquidazione fosse stato perlomeno del 52 % (110 milioni di SKK/209 milioni di SKK).

(34)  Si tratta del valore contabile (166 milioni di SKK) corretto da EKORDA per rispecchiare il valore di liquidazione dei crediti.

(35)  Si tratta del valore dei crediti a breve scadenza previa correzione del loro valore contabile (63 milioni di SKK) mediante applicazione del coefficiente del 59 % utilizzato da EKORDA. Non sussiste alcun motivo evidente per cui il valore di liquidazione dovrebbe essere inferiore dopo tale correzione.

(36)  È opportuno ricordare che le altre relazioni presentate dal beneficiario (ossia le relazioni di EKORDA e della signora Kochová) prevedevano per i costi una percentuale leggermente superiore, intorno al 22 %. Tuttavia, considerato che in questo caso la procedura sarebbe stata probabilmente più breve rispetto alla durata media delle procedure di fallimento, non si spiega perché i costi avrebbero dovuto essere superiori a quelli medi di tali procedure riportati nella relazione della Banca mondiale. Era infatti plausibile che quanto meno il numero ridotto di creditori e la struttura semplice del debito (per oltre il 99 % nelle mani di un solo creditore) avrebbero comportato un costo inferiore alla media.

(37)  Avrebbe incassato il 100 % degli attivi ipotecati (194 milioni di SKK), più oltre il 99 % del ricavato della vendita degli attivi rimanenti.

(38)  Il ricavato della vendita degli attivi del beneficiario ammonterebbe a 275 milioni di SKK (cfr. tabella 4). Dopo la deduzione dei costi della procedura di fallimento, che, secondo il beneficiario, sarebbero pari al 18 % del ricavato della vendita degli attivi, ossia 49,5 milioni di SKK, l’ufficio delle imposte avrebbe incassato 225,5 milioni di SKK.

(39)  Causa T-152/99 HAMSA (Raccolta 2002, pag. II-3058, punto 168).

(40)  Relazione della signora Kochová: meno di 2 anni; relazione della signora Holovačová: più di 6 anni; relazione della Banca mondiale per il 2004: 4,8 anni; relazione del ministero della Giustizia slovacco e relazione della Banca mondiale per il 2002: 3,7 anni.

(41)  L’esempio citato dal beneficiario nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2005 si riferisce alla dichiarazione di fallimento di Liehofruct White Lady Distillery, s.r.o. Levoča.

(42)  Nel 2004 il tasso d’interesse delle obbligazioni statali con scadenza tra tre e cinque anni variava tra il 4,06 % e il 5,14 %. Secondo una valutazione prudenziale, il calcolo si fonda sull’importo più elevato (5,14 %).

(43)  Valore degli attivi correnti = scorte (43 milioni di SKK) + crediti a breve scadenza (37 milioni di SKK) + contanti (161 milioni di SKK) = 241 milioni di SKK.

(44)  Dalla lettera si evince che il ministero accettava i concordati che prevedevano un rinvio del pagamento dell’IVA e delle accise di due mesi e del pagamento delle altre tasse e imposte di sei mesi.

(45)  Causa T-152/99 HAMSA, citata in precedenza, punto 126.

(46)  Cfr., per esempio, la causa C-342/96 Spagna/Commissione, citata in precedenza, punto 46.

(47)  Cfr., per analogia, la causa C-124/10 P Commissione/EDF, citata in precedenza, punti 79 e 80.

(48)  Tali dati non sembrano concordare con i conti annuali trasmessi dal beneficiario.

(49)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(50)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(51)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(52)  Cfr. anche causa C-17/99 Repubblica francese/Commissione (Raccolta 2001, pag. I-2481).

(53)  Conformemente agli orientamenti del 2004 il valore soglia per le medie imprese è di almeno il 40 %.

(54)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE ALL’AIUTO DI STATO

1.   Calcolo dell’importo da recuperare

1.1.

Si prega di fornire le seguenti informazioni sull’importo dell’aiuto di Stato illegale concesso al beneficiario:

Data/date (1)

Importo dell’aiuto (2)

Valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:

1.2.

Si prega di spiegare in maniera dettagliata il modo in cui saranno calcolati gli interessi applicabili all’importo dell’aiuto che deve essere restituito.

2.   Misure adottate o previste per recuperare l’aiuto

2.1.

Si prega di descrivere in maniera dettagliata le misure adottate o previste ai fini del recupero immediato ed effettivo dell’aiuto. Ove opportuno, indicare la base giuridica delle misure adottate o previste.

2.2.

Indicare il calendario del procedimento per il recupero dell’aiuto. Indicare la data alla quale il recupero sarà stato ultimato.

3.   Importi già recuperati

3.1.

Si prega di fornire le seguenti informazioni sugli importi dell’aiuto già recuperati dal beneficiario:

Data/date (3)

Importo dell’aiuto restituito

Valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Si prega di accludere le prove della restituzione degli importi dell’aiuto di cui alla tabella del punto 3.1.


(1)  

(o)

Data/date in cui l’aiuto è stato messo (o le rate dell’aiuto sono state messe) a disposizione del beneficiario.

(2)  L’importo dell’aiuto che è stato messo a disposizione del beneficiario (equivalente sovvenzione lordo).

(3)  

(o)

Data/date in cui l’aiuto è stato restituito.


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