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Dokument 32014D0237
2014/237/EU: Commission Implementing Decision of 24 April 2014 on measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of harmful organisms as regards certain fruits and vegetables originating in India (notified under document C(2014) 2601)
2014/237/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 aprile 2014 , relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India [notificata con il numero C(2014) 2601]
2014/237/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 aprile 2014 , relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India [notificata con il numero C(2014) 2601]
GU L 125 del 26.4.2014, S. 93–94
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 31/12/2016: Dieser Rechtsakt wurde geändert. Aktuelle konsolidierte Fassung: 22/12/2015
26.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/93 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2014
relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India
[notificata con il numero C(2014) 2601]
(2014/237/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,
considerando quanto segue:
(1) |
I controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri sulle partite di alcuni vegetali e prodotti vegetali di origine indiana hanno evidenziato un elevato numero di intercettazioni dovute alla presenza di organismi nocivi, principalmente Tephritidae (non europei), Thrips palmi Karny o Bemisia tabaci Genn. Il numero di partite dall'India con organismi nocivi intercettate nell'Unione è andato via via aumentando a partire dal 2010. La maggior parte delle intercettazioni riguarda vegetali di Colocasia Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e vegetali di Mangifera L., Momordica L., Solanum melongena L. e Trichosanthes L., ad eccezione delle sementi, (di seguito «i prodotti specificati»). |
(2) |
Dagli audit svolti in India a cura della Commissione, in particolare nel 2010 e nel 2013, sono emerse carenze nel sistema di certificazione fitosanitaria delle esportazioni. Malgrado le assicurazioni e le azioni adottate dall'India il numero di intercettazioni è aumentato ulteriormente nel 2013. |
(3) |
Alla luce dei risultati di tali audit e del numero di intercettazioni si è concluso che le attuali garanzie fitosanitarie dell'India non sono sufficienti a garantire che le partite siano indenni da organismi nocivi o a fronteggiare il rischio di introduzione nell'Unione di organismi nocivi attraverso l'importazione dei prodotti specificati. |
(4) |
Dovrebbero essere adottate misure atte a fronteggiare il rischio rappresentato dall'importazione nell'Unione dei prodotti specificati originari dell'India. L'introduzione nell'Unione dei prodotti specificati originari dell'India dovrebbe pertanto essere vietata. |
(5) |
Le misure dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre 2015 al fine di fronteggiare il continuo rischio di introduzione, consentendo nel frattempo all'India di migliorare il proprio sistema di certificazione. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di Colocasia Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di vegetali di Mangifera L., Momordica L., Solanum melongena L. e Trichosanthes L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è vietata.
Articolo 2
La presente decisione scade il 31 dicembre 2015.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.