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Document 32013R1421

    Regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013 , che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

    GU L 355 del 31.12.2013, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1421/oj

    31.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 355/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1421/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 30 ottobre 2013

    che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 17, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 3 del regolamento EU n. 978/2012 stabilisce che l’elenco di paesi ammissibili va modificato per tenere conto dei cambiamenti nello stato internazionale o nella classificazione dei paesi. L’elenco dei paesi ammissibili figura nell’allegato I di tale regolamento.

    (2)

    L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie previste dal regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG). In base a detti criteri un paese che è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non può beneficiare di tali preferenze. L’elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell’SPG figura nell’allegato II di tale regolamento.

    (3)

    L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese beneficia delle preferenze tariffarie nell’ambito del regime speciale per i paesi meno sviluppati (EBA) se è definito dall’ONU come paese meno sviluppato. L’elenco dei paesi beneficiari EBA figura nell’allegato IV di tale regolamento.

    (4)

    La Repubblica di Croazia (nel seguito «Croazia») è divenuta membro dell’Unione europea il 1o luglio 2013. La Croazia va pertanto depennata dall’allegato I.

    (5)

    La Repubblica del Sud Sudan (nel seguito il «Sud Sudan») è divenuta uno Stato indipendente. Il 14 luglio 2011 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/65/308 che riconosce il Sud Sudan come membro delle Nazioni Unite. Il 18 dicembre 2012, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/67/136 con la quale il Sud Sudan è stato aggiunto all’elenco dei paesi meno sviluppati. Il Sud Sudan va pertanto incluso negli allegati I, II e IV.

    (6)

    Il regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (2) ha abrogato la revoca temporanea dell’accesso del Myanmar/Birmania al sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Il Myanmar/Birmania va pertanto depennato dalla tabella di cui all’allegato I che elenca i «Paesi beneficiari del sistema di cui all’articolo 3, per i quali il sistema è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi», dalla tabella di cui all’allegato II che elenca i «Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi» e dalla tabella di cui all’allegato IV che elenca i «Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi».

    (7)

    La Repubblica popolare cinese (nel seguito «Cina»), la Repubblica dell’Ecuador (nel seguito «Ecuador»), la Repubblica delle Maldive (nel seguito «Maldive») e il Regno di Thailandia (nel seguito «Thailandia») sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2011, 2012 e 2013. Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia vanno di conseguenza depennati dall’allegato II a decorrere da un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (8)

    Il regolamento (UE) n. 1127/2010 della Commissione (3) istituisce un periodo di transizione di tre anni per rimuovere le Maldive dal regime speciale per i paesi meno sviluppati «Tutto tranne le armi» (EBA) e stabilisce la cancellazione delle Maldive dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA a partire dal 1o gennaio 2014. Le Maldive vanno pertanto depennate dall’allegato IV.

    (9)

    L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento SPG fornisce ai paesi beneficiari dell’SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema. Detto periodo va indicato per ciascun paese beneficiario dell’SPG interessato nel rispettivo allegato del regolamento (UE) n. 978/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

    1)

    L’allegato I è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento;

    2)

    l’allegato II è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento;

    3)

    l’allegato IV è sostituito dal testo riportato nell’allegato III del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 13.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1127/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa un periodo transitorio per depennare la Repubblica delle Maldive dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, come previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 15).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO I

    Paesi beneficiari  (1) del sistema di cui all'articolo 3

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

    B

    AE

    Emirati arabi uniti

    AF

    Afghanistan

    AG

    Antigua e Barbuda

    AL

    Albania

    AM

    Armenia

    AO

    Angola

    AR

    Argentina

    AZ

    Azerbaigian

    BA

    Bosnia-Erzegovina

    BB

    Barbados

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina Faso

    BH

    Bahrein

    BI

    Burundi

    BJ

    Benin

    BN

    Sultanato del Brunei Darussalam

    BO

    Bolivia

    BR

    Brasile

    BS

    Bahamas

    BT

    Bhutan

    BW

    Botswana

    BY

    Bielorussia

    BZ

    Belize

    CD

    Repubblica democratica del Congo

    CF

    Repubblica centrafricana

    CG

    Congo

    CI

    Costa d'Avorio

    CK

    Isole Cook

    CL

    Cile

    CM

    Camerun

    CN

    Repubblica popolare cinese

    CO

    Colombia

    CR

    Costa Rica

    CU

    Cuba

    CV

    Capo Verde

    DJ

    Gibuti

    DM

    Dominica

    DO

    Repubblica dominicana

    DZ

    Algeria

    EC

    Ecuador

    EG

    Egitto

    ER

    Eritrea

    ET

    Etiopia

    FJ

    Figi

    FM

    Stati federati di Micronesia

    GA

    Gabon

    GD

    Grenada

    GE

    Georgia

    GH

    Ghana

    GM

    Gambia

    GN

    Guinea

    GQ

    Guinea equatoriale

    GT

    Guatemala

    GW

    Guinea-Bissau

    GY

    Guyana

    HK

    Hong Kong

    HN

    Honduras

    HT

    Haiti

    ID

    Indonesia

    IN

    India

    IQ

    Iraq

    IR

    Iran

    JM

    Giamaica

    JO

    Giordania

    KE

    Kenya

    KG

    Repubblica del Kirghizistan

    KH

    Cambogia

    KI

    Kiribati

    KM

    Comore

    KN

    Saint Kitts e Nevis

    KW

    Kuwait

    KZ

    Kazakhstan

    LA

    Repubblica democratica popolare del Laos

    LB

    Libano

    LC

    Saint Lucia

    LK

    Sri Lanka

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    LY

    Libia

    MA

    Marocco

    MD

    Repubblica moldova

    ME

    Montenegro

    MG

    Madagascar

    MH

    Isole Marshall

    MK

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    ML

    Mali

    MM

    Myanmar/Birmania

    MN

    Mongolia

    MO

    Macao

    MR

    Mauritania

    MU

    Maurizio

    MV

    Maldive

    MW

    Malawi

    MX

    Messico

    MY

    Malaysia

    MZ

    Mozambico

    NA

    Namibia

    NE

    Niger

    NG

    Nigeria

    NI

    Nicaragua

    NP

    Nepal

    NR

    Nauru

    NU

    Niue

    OM

    Oman

    PA

    Panama

    PE

    Perù

    PG

    Papua Nuova Guinea

    PH

    Filippine

    PK

    Pakistan

    PW

    Palau

    PY

    Paraguay

    QA

    Qatar

    RU

    Federazione russa

    RW

    Ruanda

    SA

    Arabia Saudita

    SB

    Isole Salomone

    SC

    Seychelles

    SD

    Sudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Senegal

    SO

    Somalia

    SR

    Suriname

    SS

    Sud Sudan

    ST

    Sao Tomé e Principe

    SV

    El Salvador

    SY

    Repubblica araba siriana

    SZ

    Swaziland

    TD

    Ciad

    TG

    Togo

    TH

    Thailandia

    TJ

    Tagikistan

    TL

    Timor Leste

    TM

    Turkmenistan

    TN

    Tunisia

    TO

    Tonga

    TT

    Trinidad e Tobago

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzania

    UA

    Ucraina

    UG

    Uganda

    UY

    Uruguay

    UZ

    Uzbekistan

    VC

    Saint Vincent e Grenadine

    VE

    Venezuela

    VN

    Vietnam

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    XK

    Kosovo (2)

    XS

    Serbia

    YE

    Yemen

    ZA

    Sud Africa

    ZM

    Zambia

    ZW

    Zimbabwe

    Paesi beneficiari del sistema di cui all'articolo 3, per i quali il sistema è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

    B

    BY

    Bielorussia»


    (1)  L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

    (2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO II

    Paesi beneficiari  (1) del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

    B

    AF

    Afghanistan

    AM

    Armenia

    AO

    Angola

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina Faso

    BI

    Burundi

    BJ

    Benin

    BO

    Bolivia

    BT

    Bhutan

    CD

    Repubblica democratica del Congo

    CF

    Repubblica centrafricana

    CG

    Congo

    CK

    Isole Cook

    CN

    Repubblica popolare cinese (2)

    CO

    Colombia

    CR

    Costa Rica

    CV

    Capo Verde

    DJ

    Gibuti

    EC

    Ecuador (2)

    ER

    Eritrea

    ET

    Etiopia

    FM

    Stati federati di Micronesia

    GE

    Georgia

    GM

    Gambia

    GN

    Guinea

    GQ

    Guinea equatoriale

    GT

    Guatemala

    GW

    Guinea-Bissau

    HN

    Honduras

    HT

    Haiti

    ID

    Indonesia

    IN

    India

    IQ

    Iraq

    KG

    Repubblica del Kirghizistan

    KH

    Cambogia

    KI

    Kiribati

    KM

    Comore

    LA

    Repubblica democratica popolare del Laos

    LK

    Sri Lanka

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    MG

    Madagascar

    MH

    Isole Marshall

    ML

    Mali

    MM

    Myanmar/Birmania

    MN

    Mongolia

    MR

    Mauritania

    MV

    Maldive (2)

    MW

    Malawi

    MZ

    Mozambico

    NE

    Niger

    NG

    Nigeria

    NI

    Nicaragua

    NP

    Nepal

    NR

    Nauru

    NU

    Niue

    PA

    Panama

    PE

    Perù

    PH

    Filippine

    PK

    Pakistan

    PY

    Paraguay

    RW

    Ruanda

    SB

    Isole Salomone

    SD

    Sudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Senegal

    SO

    Somalia

    SS

    Sud Sudan

    ST

    Sao Tomé e Principe

    SVF

    El Salvador

    SY

    Repubblica araba siriana

    TD

    Ciad

    TG

    Togo

    TH

    Thailandia (2)

    TJ

    Tagikistan

    TL

    Timor Leste

    TM

    Turkmenistan

    TO

    Tonga

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzania

    UA

    Ucraina

    UG

    Uganda

    UZ

    Uzbekistan

    VN

    Vietnam

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    YE

    Yemen

    ZM

    Zambia

    Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a, per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A

     

     


    (1)  L’elenco include i paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.

    (2)  Tale paese beneficiario è escluso dall'elenco dei paesi beneficiari del SGP un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO IV

    Paesi beneficiari  (1) del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A:

    B:

    AF

    Afghanistan

    AO

    Angola

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina Faso

    BI

    Burundi

    BJ

    Benin

    BT

    Bhutan

    CD

    Repubblica democratica del Congo

    CF

    Repubblica centrafricana

    DJ

    Gibuti

    ER

    Eritrea

    ET

    Etiopia

    GM

    Gambia

    GN

    Guinea

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    Guinea equatoriale

    GW

    Guinea-Bissau

    HT

    Haiti

    KH

    Cambogia

    KI

    Kiribati

    KM

    Comore

    LA

    Repubblica democratica popolare del Laos

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    MG

    Madagascar

    ML

    Mali

    MM

    Myanmar/Birmania

    MR

    Mauritania

    MW

    Malawi

    MZ

    Mozambico

    NE

    Niger

    NP

    Nepal

    RW

    Ruanda

    SB

    Isole Salomone

    SD

    Sudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Senegal

    SO

    Somalia

    SS

    Sud Sudan

    ST

    Sao Tomé e Principe

    TD

    Ciad

    TG

    Togo

    TL

    Timor Leste

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Repubblica unita della Tanzania

    UG

    Uganda

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    YE

    Yemen

    ZM

    Zambia

    Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c, per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

    Colonna A

    :

    codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

    Colonna B

    :

    nome

    A:

     

     


    (1)  L’elenco include paesi per i quali le preferenze possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le competenti autorità del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.


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