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Document 32013R1307R(01)

Rettifica del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013)

GU L 130 del 19.5.2016, p. 7–7 (HR, LV, MT, RO)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 13–16 (LT)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 6–7 (CS)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 12–21 (FI)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 21–44 (ES)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 8–8 (BG, EN, HU, NL)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 16–19 (PL)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 10–10 (IT)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 6–6 (ET, SL)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 11–12 (PT, SK)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 8–10 (DA)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 23–31 (FR)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 9–10 (SV)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 13–13 (GA)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 14–17 (DE)
GU L 130 del 19.5.2016, p. 9–9 (EL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1307/corrigendum/2016-05-19/oj

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/10


Rettifica del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 632, articolo 31, paragrafo 1, lettera f):

anziché:

«f)

a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o le riserve regionali sono sufficienti a soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 9, del presente regolamento;»

leggasi:

«f)

a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o le riserve regionali non sono sufficienti a soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 9, del presente regolamento;».

Pagina 648, articolo 61, paragrafo 2, primo comma:

anziché:

«2.   I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.»

leggasi:

«2.   I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti diretti da concedere a norma dei titoli III e IV.»

Pagina 649, articolo 63, paragrafo 2, lettera a):

anziché:

«a)

un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV; o»

leggasi:

«a)

un importo pari al totale dei pagamenti diretti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV; o».

Pagina 649, articolo 63, paragrafo 2, lettera b):

anziché:

«b)

un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare …»

leggasi:

«b)

un importo pari al totale dei pagamenti diretti da assegnare …».


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