Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0932

Regolamento di esecuzione (UE) n. 932/2013 della Commissione, del 26 settembre 2013 , relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2013

GU L 255 del 27.9.2013, pp. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/932/oj

27.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 932/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2013

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l’articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Il sottoperiodo del mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento di esecuzione, e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento di esecuzione.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4119 — 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2013 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4116 — 09.4118, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2013 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 è trasferito al contingente recante il numero d’ordine 09.4138 per il sottoperiodo successivo, a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.

(6)

Occorre inoltre fissare il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo successivo, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168.

(7)

Ai fini di un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4119 — 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2013, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)   GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2013 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2013

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013 (in kg)

Stati Uniti

09.4127

— (1)

 

Thailandia

09.4128

— (1)

 

Australia

09.4129

— (1)

 

Altre origini

09.4130

— (2)

 

Tutti i paesi

09.4138

 

8 809 427

b)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2013

Thailandia

09.4112

20,000000  %

Stati Uniti

09.4116

— (3)

India

09.4117

64,100655  %

Pakistan

09.4118

— (3)

Altre origini

09.4119

22,863613  %

Tutti i paesi

09.4166

— (4)

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2013

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013 (in kg)

Tutti i paesi

09.4168

0,958982  %

0


(1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(3)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(4)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


Top