Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0743

Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013 , recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 205 del 1.8.2013, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/743/oj

1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 743/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2013

recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il servizio di audit della Commissione, l’Ufficio alimentare e veterinario, ha condotto una verifica a posteriori in Turchia allo scopo di valutare i controlli ufficiali sulla produzione dei prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea. Dalla verifica sono emerse diverse carenze nell’attuazione dei controlli ufficiali, in particolare notevoli imperfezioni nell’esecuzione di analisi nei laboratori ufficiali visitati. Ne risulta che le autorità competenti turche non sono in grado di garantire in modo affidabile l’osservanza delle norme sanitarie dell’Unione per tutti i molluschi bivalvi esportati nell’Unione stessa.

(2)

Gli Stati membri, inoltre, hanno segnalato un numero elevato di partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia, che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall’Unione.

(3)

Per tutelare la salute umana è opportuno sottoporre i molluschi bivalvi originari della Turchia alle opportune verifiche, nell’intento di evitare la commercializzazione di prodotti non idonei al consumo umano. Le autorità competenti sono pertanto tenute a disporre il blocco ufficiale delle partite interessate presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso nell’UE fino alla ricezione degli esiti di tali controlli.

(4)

La brevissima durata di conservazione dei molluschi bivalvi vivi e refrigerati preclude la possibilità di effettuare controlli ai confini dell’Unione quale misura commerciale meno restrittiva. Le partite di tali molluschi non sarebbero infatti idonee per il consumo umano prima che siano resi disponibili i risultati di laboratorio. È pertanto opportuno sospendere le importazioni nell’Unione di molluschi bivalvi vivi e refrigerati originari della Turchia fino a quando le autorità turche non saranno in grado di fornire le necessarie garanzie.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai molluschi bivalvi vivi, refrigerati, congelati e trasformati, originari della Turchia e destinati al consumo umano.

Articolo 2

Gli Stati membri non consentono l’importazione nell’Unione di molluschi bivalvi vivi e refrigerati originari della Turchia.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di rilevazione, effettuano controlli sulle partite di molluschi bivalvi congelati e trasformati originari della Turchia secondo quanto disposto al paragrafo 2.

Tali controlli si svolgono presso il posto d’ispezione frontaliero di ingresso nell’Unione delle partite interessate.

2.   Gli Stati membri effettuano i controlli necessari al fine di determinare:

a)

il livello di contaminazione da Escherichia coli in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati;

b)

la presenza di biotossine marine in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati o trasformati.

3.   Le partite soggette ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 restano sotto la supervisione delle autorità competenti presso il posto d’ispezione frontaliero in questione fino alla ricezione e alla valutazione degli esiti di tali controlli.

4.   Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 emerga che una partita sia presumibilmente nociva alla salute umana, l’autorità competente ne dispone immediatamente il sequestro e la distruzione.

Articolo 4

Tutte le spese sostenute per l’applicazione del presente regolamento sono a carico dell’operatore, o del suo rappresentante, responsabile della partita nel momento in cui viene presentata al posto d’ispezione frontaliero di ingresso nell’Unione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 4 agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.


Top