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Document 32013R0600

Regolamento di esecuzione (UE) n. 600/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la realizzazione di analisi isotopiche dei prodotti vitivinicoli in Croazia nel corso di un periodo di transizione

GU L 172 del 25.6.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/600/oj

25.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 600/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la realizzazione di analisi isotopiche dei prodotti vitivinicoli in Croazia nel corso di un periodo di transizione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4 (1),

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 41, paragrafo 1 (2),

considerando quanto segue:

(1)

In vista dell’adesione della Croazia all’Unione europea, occorre adottare disposizioni specifiche riguardanti l’analisi isotopica dei prodotti vitivinicoli che deve essere effettuata in conformità dell’articolo 87 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (3). L’analisi isotopica è un metodo analitico utilizzato per il controllo e la lotta contro le frodi nel settore vitivinicolo e richiede una conoscenza scientifica e attrezzature tecniche altamente specialistiche di cui la Croazia non dispone attualmente. Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle procedure di controllo, è opportuno che il Centro comune di ricerca effettui l’analisi per conto della Croazia per un periodo che consenta a tale paese di acquisire le conoscenze e le attrezzature necessarie per l’esecuzione di tale compito.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 555/2008.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 89 del regolamento (CE) n. 555/2008 è sostituito dal seguente:

«Articolo 89

Fino al 30 giugno 2015, in attesa dell’installazione delle attrezzature analitiche adeguate, la Croazia invia i propri campioni di vino per analisi al CCR.

La Croazia può designare un organismo competente abilitato ad accedere alle informazioni relative ai campioni prelevati sul proprio territorio.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di detta entrata in vigore.

Esso scade il 30 giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

(2)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

(3)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.


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