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Document 32013R0512

Regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93

GU L 152 del 5.6.2013, pp. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/512/oj

5.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/1


REGOLAMENTO (UE) N. 512/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2),

vista l’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette mediante il regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (3) alle importazioni di alcune parti di biciclette a norma del regolamento (CE) 71/97 del Consiglio (4),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Mediante regolamento (CE) n. 71/97 il Consiglio ha esteso il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie di detto paese («dazio antidumping esteso»). Il regolamento (CE) n. 71/97 definisce un sistema di esenzione a termini dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base («sistema di esenzione») per consentire alle imprese di assemblaggio che non eludono i provvedimenti di importare parti di biciclette cinesi non soggette a dazi antidumping, escludendo dette imprese dai provvedimenti estesi alle parti di biciclette.

(2)

Il quadro giuridico di applicazione del sistema di esenzione viene definito nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (5) (nel seguito «il regolamento modificato»).

(3)

Dopo aver riesaminato l’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della RPC alle importazioni di determinate parti di biciclette provenienti dalla RPC in forza dell’articolo 11, paragrafo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base il Consiglio ha deciso di confermare i provvedimenti antielusione mediante regolamento (CE) n. 171/2008 (6).

(4)

In base a un’inchiesta ai fini di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base il Consiglio ha deciso, mediante regolamento (CE) n. 1095/2005 (7), di aumentare il dazio antidumping in vigore portandolo al 48,5 %.

(5)

Mediante l’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) (nel seguito «l’avviso») la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un riesame intermedio dei provvedimenti antidumping applicabili sulle importazioni di biciclette originarie della RPC. Al punto 4.4 dell’avviso si afferma che le parti interessate sono tenute a comunicare le proprie opinioni sul funzionamento e sui possibili sviluppi futuri del sistema di esenzione. Si richiedono osservazioni soprattutto attinenti alla gestione e all’amministrazione della versione attuale del sistema di esenzione, incluse anche le difficoltà riscontrate dalle piccole e medie imprese.

(6)

Non sono state ricevute osservazioni al riguardo. Tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione si ritiene opportuno introdurre alcuni emendamenti al fine di semplificare l’applicazione del sistema di esenzione.

(7)

In base al sistema di esenzione in vigore il periodo dell’inchiesta non è sufficientemente lungo da permettere una valutazione adeguata del quantitativo e del valore delle parti di biciclette provenienti dalla RPC e importate nell’Unione per l’assemblaggio. I provvedimenti in vigore stabiliscono che il periodo dell’inchiesta deve concludersi prima della data di sospensione dei dazi antidumping. Durante tale periodo i richiedenti importano generalmente merci in quantità ridotta dalla RPC, in quanto importare più di 299 parti al mese comporterebbe l’imposizione di un dazio antidumping. Sembrerebbe pertanto che le biciclette assemblate durante il periodo dell’inchiesta siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in cui si stabilisce che nelle loro operazioni i produttori UE di biciclette devono rispettare o un rapporto inferiore al 60 % tra le parti di biciclette originarie della Cina e le altre parti di biciclette o un valore aggiunto superiore al 25 % (regola del 60:40 o del valore aggiunto del 25 %).

(8)

Le società iniziano a importare volume maggiori solo in un periodo successivo alla sospensione. In conformità alle prescrizioni attualmente in vigore non è tuttavia possibile prendere in considerazione tale periodo. L’obiettivo fondamentale dello schema del «garantire l’impiego di una quantità adeguata di parti originarie dell’Europa» può quindi essere conseguito solo parzialmente.

(9)

Date tali premesse e per ragioni di certezza del diritto è opportuno modificare la definizione del periodo dell’inchiesta di cui all’articolo 6, paragrafo 1, così da includervi anche il periodo successivo alla data di sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso. Il rispetto della regola del 60:40 o del valore aggiunto del 25 % sarà poi verificato nel modo più appropriato durante il periodo in cui l’importatore non paga alcun dazio antidumping, ossia dopo la data prevista per la sospensione.

(10)

Per permettere al richiedente di fornire dati verificabili riguardo alle importazioni delle parti di biciclette durante il periodo precedente alla sospensione a termini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento modificato, si elimina il riferimento all’obbligo contrattuale irrevocabile di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

(11)

Il sistema attualmente in vigore non fa chiarezza riguardo alle importazioni di parti di biciclette destinate all’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali, talvolta denominati biciclette elettriche o pedelec. Le biciclette elettriche e, di conseguenza, le parti destinate all’assemblaggio di tali biciclette non sono soggette né al dazio antidumping né al dazio antidumping esteso, ossia le operazioni di assemblaggio delle biciclette elettriche non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 71/97. Si ritiene pertanto opportuno estendere le prescrizioni attualmente in vigore a termini dell’articolo 14 relative ai controlli della destinazione particolare delle parti destinate all’assemblaggio delle biciclette elettriche. Le prescrizioni relative ai controlli della destinazione particolare permettono alle autorità doganali nazionali di verificare l’uso effettivo delle parti importate, ossia di fare una distinzione tra l’assemblaggio delle biciclette tradizionali o di quelle elettriche.

(12)

Si ritiene altresì opportuno eliminare l’articolo 16, paragrafo 3 in quanto i dati richiesti possono essere ottenuti da altre fonti.

(13)

Si propone infine di correggere gli errori materiali e di modificare i riferimenti obsoleti presenti nel regolamento modificato.

(14)

Nell’interesse della certezza del diritto e del principio di buona amministrazione occorre garantire che le modifiche del regolamento modificato indicate nel presente regolamento siano prese in considerazione quanto prima sia nelle inchieste nuove sia in quelle in sospeso.

(15)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 88/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato:

1.

All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le domande vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione e vanno firmate dalla persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda va inviata all’indirizzo seguente:

Commissione europea

Direzione generale del commercio

Direzione H — Difesa commerciale

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu».

2.

L’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

«a)

che contengano la prova che il richiedente impiega parti essenziali di biciclette per la produzione o l’assemblaggio di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c);

«b)

che forniscano prove prima facie le quali dimostrino che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (*1); e»

(*1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.» "

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le domande ritenute inammissibili sono respinte mediante decisione a norma di quanto disposto dalla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009.»

3.

All’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda conforme a un primo esame alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell’obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende generalmente in considerazione un periodo non inferiore ai sei mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda.»

4.

L’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione definirà un periodo dell’inchiesta per valutare se concedere o no un’esenzione, corrispondente di norma ai dodici mesi e comunque non inferiore ai sei mesi precedenti la data di sospensione del pagamento del dazio esteso imposto sulle parti essenziali di biciclette. Nel corso dell’esame la Commissione può chiedere informazioni complementari al richiedente riguardo al periodo di esame e/o eseguire verifiche in loco.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’esame del merito di una domanda si conclude di norma entro dodici mesi dalla data in cui si ricevono tutte le informazioni secondo quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1.»

5.

L’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora si riscontri che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è opportuno esentare il richiedente dal pagamento del dazio esteso a termini della procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora i criteri per l’esenzione non siano soddisfatti è opportuno respingere la domanda secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e revocare la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5.»

6.

All’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009;»

7.

All’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificare che le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.»

8.

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Revoca di un’esenzione

Un’esenzione viene revocata a termini della procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora:

un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio eseguite da un soggetto esentato rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

si abbia violazione degli obblighi previsti all’articolo 8, oppure

non vi sia stata collaborazione dopo l’adozione della decisione di esenzione.»

9.

L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Disposizioni in merito alla procedura

Le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1225/2009 riguardanti:

lo svolgimento dell’inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5),

le visite di verifica (articolo 16),

l’omessa collaborazione (articolo 18), e

il trattamento riservato (articolo 19),

si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.»

10.

All’articolo 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte; oppure».

11.

All’articolo 14 è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

impiego delle parti essenziali di biciclette nell’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario (codice addizionale TARIC 8835).»

12.

All’articolo 16, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a tutte le inchieste nuove e a quelle in corso al momento dell’entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17.

(3)   GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(4)   GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(5)   GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(6)   GU L 55 del 28.2.2008, pag. 1.

(7)   GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.

(8)   GU C 71 del 9.3.2012, pag. 10.


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