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Document 32013R0512
Commission Regulation (EU) No 512/2013 of 4 June 2013 amending Regulation (EC) No 88/97 on the authorization of the exemption of imports of certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China from the extension by Council Regulation (EC) No 71/97 of the anti-dumping duty imposed by Council Regulation (EEC) No 2474/93
Regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93
Regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93
GU L 152 del 5.6.2013, pp. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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5.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 512/2013 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2),
vista l’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette mediante il regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (3) alle importazioni di alcune parti di biciclette a norma del regolamento (CE) 71/97 del Consiglio (4),
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Mediante regolamento (CE) n. 71/97 il Consiglio ha esteso il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie di detto paese («dazio antidumping esteso»). Il regolamento (CE) n. 71/97 definisce un sistema di esenzione a termini dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base («sistema di esenzione») per consentire alle imprese di assemblaggio che non eludono i provvedimenti di importare parti di biciclette cinesi non soggette a dazi antidumping, escludendo dette imprese dai provvedimenti estesi alle parti di biciclette. |
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(2) |
Il quadro giuridico di applicazione del sistema di esenzione viene definito nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (5) (nel seguito «il regolamento modificato»). |
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(3) |
Dopo aver riesaminato l’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della RPC alle importazioni di determinate parti di biciclette provenienti dalla RPC in forza dell’articolo 11, paragrafo 3 e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base il Consiglio ha deciso di confermare i provvedimenti antielusione mediante regolamento (CE) n. 171/2008 (6). |
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(4) |
In base a un’inchiesta ai fini di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base il Consiglio ha deciso, mediante regolamento (CE) n. 1095/2005 (7), di aumentare il dazio antidumping in vigore portandolo al 48,5 %. |
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(5) |
Mediante l’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) (nel seguito «l’avviso») la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un riesame intermedio dei provvedimenti antidumping applicabili sulle importazioni di biciclette originarie della RPC. Al punto 4.4 dell’avviso si afferma che le parti interessate sono tenute a comunicare le proprie opinioni sul funzionamento e sui possibili sviluppi futuri del sistema di esenzione. Si richiedono osservazioni soprattutto attinenti alla gestione e all’amministrazione della versione attuale del sistema di esenzione, incluse anche le difficoltà riscontrate dalle piccole e medie imprese. |
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(6) |
Non sono state ricevute osservazioni al riguardo. Tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione si ritiene opportuno introdurre alcuni emendamenti al fine di semplificare l’applicazione del sistema di esenzione. |
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(7) |
In base al sistema di esenzione in vigore il periodo dell’inchiesta non è sufficientemente lungo da permettere una valutazione adeguata del quantitativo e del valore delle parti di biciclette provenienti dalla RPC e importate nell’Unione per l’assemblaggio. I provvedimenti in vigore stabiliscono che il periodo dell’inchiesta deve concludersi prima della data di sospensione dei dazi antidumping. Durante tale periodo i richiedenti importano generalmente merci in quantità ridotta dalla RPC, in quanto importare più di 299 parti al mese comporterebbe l’imposizione di un dazio antidumping. Sembrerebbe pertanto che le biciclette assemblate durante il periodo dell’inchiesta siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in cui si stabilisce che nelle loro operazioni i produttori UE di biciclette devono rispettare o un rapporto inferiore al 60 % tra le parti di biciclette originarie della Cina e le altre parti di biciclette o un valore aggiunto superiore al 25 % (regola del 60:40 o del valore aggiunto del 25 %). |
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(8) |
Le società iniziano a importare volume maggiori solo in un periodo successivo alla sospensione. In conformità alle prescrizioni attualmente in vigore non è tuttavia possibile prendere in considerazione tale periodo. L’obiettivo fondamentale dello schema del «garantire l’impiego di una quantità adeguata di parti originarie dell’Europa» può quindi essere conseguito solo parzialmente. |
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(9) |
Date tali premesse e per ragioni di certezza del diritto è opportuno modificare la definizione del periodo dell’inchiesta di cui all’articolo 6, paragrafo 1, così da includervi anche il periodo successivo alla data di sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso. Il rispetto della regola del 60:40 o del valore aggiunto del 25 % sarà poi verificato nel modo più appropriato durante il periodo in cui l’importatore non paga alcun dazio antidumping, ossia dopo la data prevista per la sospensione. |
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(10) |
Per permettere al richiedente di fornire dati verificabili riguardo alle importazioni delle parti di biciclette durante il periodo precedente alla sospensione a termini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento modificato, si elimina il riferimento all’obbligo contrattuale irrevocabile di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a). |
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(11) |
Il sistema attualmente in vigore non fa chiarezza riguardo alle importazioni di parti di biciclette destinate all’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali, talvolta denominati biciclette elettriche o pedelec. Le biciclette elettriche e, di conseguenza, le parti destinate all’assemblaggio di tali biciclette non sono soggette né al dazio antidumping né al dazio antidumping esteso, ossia le operazioni di assemblaggio delle biciclette elettriche non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 71/97. Si ritiene pertanto opportuno estendere le prescrizioni attualmente in vigore a termini dell’articolo 14 relative ai controlli della destinazione particolare delle parti destinate all’assemblaggio delle biciclette elettriche. Le prescrizioni relative ai controlli della destinazione particolare permettono alle autorità doganali nazionali di verificare l’uso effettivo delle parti importate, ossia di fare una distinzione tra l’assemblaggio delle biciclette tradizionali o di quelle elettriche. |
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(12) |
Si ritiene altresì opportuno eliminare l’articolo 16, paragrafo 3 in quanto i dati richiesti possono essere ottenuti da altre fonti. |
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(13) |
Si propone infine di correggere gli errori materiali e di modificare i riferimenti obsoleti presenti nel regolamento modificato. |
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(14) |
Nell’interesse della certezza del diritto e del principio di buona amministrazione occorre garantire che le modifiche del regolamento modificato indicate nel presente regolamento siano prese in considerazione quanto prima sia nelle inchieste nuove sia in quelle in sospeso. |
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(15) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 88/97, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato:
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1. |
All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le domande vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione e vanno firmate dalla persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda va inviata all’indirizzo seguente:
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2. |
L’articolo 4 è così modificato:
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3. |
All’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda conforme a un primo esame alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell’obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende generalmente in considerazione un periodo non inferiore ai sei mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda.» |
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4. |
L’articolo 6 è così modificato:
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5. |
L’articolo 7 è così modificato:
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6. |
All’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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7. |
All’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificare che le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.» |
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8. |
L’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Revoca di un’esenzione Un’esenzione viene revocata a termini della procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora:
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9. |
L’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Disposizioni in merito alla procedura Le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1225/2009 riguardanti:
si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.» |
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10. |
All’articolo 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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11. |
All’articolo 14 è aggiunta la seguente lettera d):
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12. |
All’articolo 16, il paragrafo 3 è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a tutte le inchieste nuove e a quelle in corso al momento dell’entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17.
(3) GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.
(4) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(5) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(6) GU L 55 del 28.2.2008, pag. 1.