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Document 32013R0079

Regolamento (UE) n. 79/2013 della Commissione, del 28 gennaio 2013 , che dispone la registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia

GU L 27 del 29.1.2013, pp. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/79/oj

29.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/10


REGOLAMENTO (UE) N. 79/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2013

che dispone la registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 agosto 2012, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia («i paesi interessati») a seguito di una denuncia presentata il 17 luglio 2012 dallo European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di biodiesel dell’Unione.

A.   IL PRODOTTO IN ESAME

(2)

Il prodotto oggetto della presente registrazione è lo stesso definito nell’avviso di apertura, cioè il prodotto costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificato ai codici NC ex 1516 20 98 , ex 1518 00 91 , ex 1518 00 95 , ex 1518 00 99 , ex 2710 19 43 , ex 2710 19 46 , ex 2710 19 47 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 , ex 3824 90 97 , 3826 00 10 e ex 3826 00 90 , originario dell’Argentina e dell’Indonesia.

B.   RICHIESTA

(3)

In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura, il denunciante ha chiesto nel settembre 2012 che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

C.   MOTIVI DELL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

(4)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti delle stesse a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell’industria dell’Unione che contenga sufficienti elementi di prova in tal senso.

(5)

Il denunciante ha sostenuto che la registrazione è giustificata dal fatto che il prodotto in esame è stato oggetto di dumping e che il pregiudizio all’industria dell’Unione è stato causato dall’aumento di importazioni oggetto di dumping in un periodo di tempo relativamente breve.

(6)

Per quanto concerne il dumping, la Commissione dispone di prove a prima vista sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono oggetto di dumping. La denuncia antidumping e la domanda di registrazione contengono prove relative ai prezzi all’esportazione da entrambi i paesi basate sui dati Eurostat relativi al periodo compreso tra aprile 2011 e marzo 2012. Le prove relative al valore normale contenute nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione consistono nei prezzi sul mercato interno di entrambi i paesi. Il denunciante ha inoltre fornito un valore normale costruito basato sul costo totale di produzione maggiorato di un importo ragionevole per le spese di vendita, generali e amministrative e per i profitti. È stato sostenuto che le tasse all’esportazione sull’olio di soia e l’olio di palma, rispettivamente in Argentina e Indonesia, distorcono il mercato interno abbassando il prezzo delle materie prime. Nell’insieme, data l’entità dei presunti margini di dumping, tali elementi di prova dimostrano in maniera sufficiente nella fase attuale che gli esportatori in questione esercitano pratiche di dumping.

(7)

Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione dispone di prove a prima vista sufficienti del fatto che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecano un pregiudizio notevole. Tali prove consistono in dati dettagliati, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite dall’industria e da fonti pubbliche, concernenti i fondamentali fattori di pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(8)

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova a prima vista sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, a dimostrazione del fatto che gli importatori sapevano o avrebbero dovuto sapere che gli esportatori esercitano pratiche di dumping arrecanti pregiudizio o potenzialmente arrecanti pregiudizio all’industria dell’Unione. Diversi articoli apparsi per un lungo periodo nella stampa specializzata hanno suggerito l’ipotesi che l’industria dell’Unione potesse subire un pregiudizio risultante dalle importazioni a basso prezzo dall’Argentina e dall’Indonesia. Infine, data la rilevanza delle pratiche di dumping che potrebbero aver luogo, si può ragionevolmente concludere che gli importatori conoscessero o dovessero conoscere la situazione.

(9)

Inoltre, la Commissione dispone di elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrazione del fatto che questo tipo di pregiudizio è o sarebbe causato da massicce importazioni oggetto di dumping nell’arco di un periodo relativamente breve che, dati i tempi e il volume delle importazioni oggetto di dumping e altri elementi (ad esempio, il rapido accumulo di scorte) potrebbero compromettere seriamente l’effetto riparatore di dazi antidumping definitivi, a meno che tali dazi siano applicati con effetto retroattivo. Il livello delle importazioni di biodiesel dall’Argentina e dall’Indonesia raggiunge il suo picco durante la primavera e l’estate poiché, a causa delle sue proprietà fisiche e chimiche, l’uso di tale prodotto è limitato quando le temperature si abbassano. La prospettiva dell’apertura del presente procedimento rende probabile che gli esportatori negozino con gli importatori dell’UE contratti per la vendita di maggiori volumi di biodiesel prima dell’eventuale adozione delle misure provvisorie, con conseguente accumulo di scorte da parte degli importatori. Durante il periodo precedente all’apertura si è inoltre registrato un forte aumento delle importazioni.

D.   PROCEDURA

(10)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti per giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(11)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a giustificarle. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

E.   REGISTRAZIONE

(12)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame vanno sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall’inchiesta dovesse risultare la necessità di applicare dazi antidumping, questi ultimi, qualora le necessarie condizioni siano soddisfatte, possano essere riscossi a titolo retroattivo, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(13)

L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell’inchiesta antidumping. Le affermazioni contenute nella denuncia che chiede l’apertura di un’inchiesta menzionano margini di dumping tra il 18 % e il 29 % per l’Indonesia e tra il 40 % e il 50 % per l’Argentina, e margini di pregiudizio tra il 28,5 % e il 29,5 % per l’Argentina e tra il 35,5 % e il 37,5 % per l’Indonesia.

(14)

Affinché la registrazione sia efficace ai fini di un’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso, presente nella miscela, del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel).

F.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(15)

I dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Si dispone che le autorità doganali, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, adottino le appropriate disposizioni per la registrazione delle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificati ai codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 e 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 30), 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 , ex 3824 90 97 (codici TARIC 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 e 3824 90 97 04), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 30), originari dell’Argentina e dell’Indonesia. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il dichiarante indica nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso, presente nella miscela, del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e in gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel).

2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 373 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU C 260 del 29.8.2012, pag. 8.

(3)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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