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Document 32013D0927(01)

    Decisione n. R1, del 20 giugno 2013 , riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 987/2009 Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera

    GU C 279 del 27.9.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    27.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 279/11


    DECISIONEN. R1

    del 20 giugno 2013

    riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 987/2009

    (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

    2013/C 279/06

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

    visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 (1), a norma del quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 (2),

    visto l'articolo 84, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 883/2004,

    visti l'articolo 80, paragrafo 1, e l'articolo 85, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 987/2009,

    deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il titolo IV, capo III, del regolamento (CE) n. 987/2009, relativo al recupero di prestazioni e contributi si basava originariamente sulle disposizioni dell'UE in fatto di recupero applicate nel settore fiscale, ossia sulla direttiva 76/308/CEE (3), successivamente sostituita dalla direttiva 2008/55/CE (4).

    (2)

    Durante le discussioni in seno alla commissione amministrativa si è posto l'interrogativo se vadano rimborsate dalla parte richiedente le spese connesse al recupero, sopportate dalla parte richiesta, che non si siano potute recuperare a carico della persona interessata.

    (3)

    A norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o la ripetizione dei costi di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente in un altro Stato membro, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di quest'ultimo Stato membro.

    (4)

    In seguito alla recente adozione della direttiva 2010/24/UE (5) (sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure), che sostituisce la precedente direttiva 2008/55/CE in proposito, è stato riveduto e chiarito l'approccio seguito nel settore fiscale in merito al recupero delle spese sopportate dalla parte richiesta che non siano recuperabili a carico della persona interessata.

    (5)

    In applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009, la parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata, e successivamente trattiene, ogni spesa da essa sostenuta connessa al recupero, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta applicabili a crediti analoghi.

    (6)

    Come disposto dall'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, l'assistenza reciproca è, di norma, gratuita, col che si ribadisce la regola generale di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004. Di conseguenza è opportuno definire la portata dell'assistenza reciproca in relazione al recupero transfrontaliero di crediti.

    (7)

    Nella misura del possibile l'interpretazione del titolo IV, capo III, del regolamento (CE) n. 987/2009 va armonizzata con le norme e i principi in materia di assistenza reciproca finalizzata al recupero dei crediti risultanti da imposte e dazi.

    DECIDE:

    1.

    L'assistenza reciproca prestata è, di norma, gratuita. Ciò significa che le istituzioni degli Stati membri si prestano reciprocamente assistenza amministrativa gratuita. Ciò si applica unicamente al costo delle attività svolte dalla stessa parte richiesta.

    2.

    Le spese connesse al recupero sono addebitate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la parte richiesta e, di norma, vanno rimborsate dal debitore in aggiunta all'importo del credito.

    3.

    Le spese di recupero vanno regolate in via prioritaria e solo dopo il loro regolamento andranno soddisfatti i diritti della parte richiedente (regola di priorità applicabile alle spese).

    4.

    Se le spese di recupero non possono essere recuperate direttamente a carico del debitore dalla parte richiesta in forza della normativa nazionale vigente per tale parte, o perché l'importo recuperato dal debitore non consente di soddisfare integralmente il debito, comprensivo delle spese di recupero, tali spese possono essere detratte dall'importo recuperato, col che la parte richiesta trasmetterà alla parte richiedente solo il saldo restante. La parte richiesta fornisce alla parte richiedente prove delle spese sostenute durante la procedura di recupero.

    5.

    Se l'azione di recupero non ha per esito il recupero di un importo sufficiente a coprire almeno le spese di recupero, o se l'azione di recupero non è andata a buon fine, ma la parte richiesta ha sostenuto spese di recupero diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la parte richiedente rimborserà tali spese, a meno che le parti convengano uno specifico accordo per il caso in questione o abbiano stipulato una rinuncia al rimborso di tali spese.

    6.

    Quando è evidente che il recupero presenta particolari difficoltà o comporta spese molto elevate, che non sarebbero verosimilmente recuperabili a carico del debitore, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire, preferibilmente in anticipo, intese specifiche sul rimborso per il caso in questione.

    7.

    La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

    La presidente della commissione amministrativa

    Anne McMANUS


    (1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

    (4)  GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

    (5)  GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.


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