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Document 32013D0702
2013/702/EU: Council Decision of 7 October 2013 on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, and provisional application of the Protocol to the Agreement on Cooperation and Customs Union between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of San Marino, of the other part, regarding the participation, as a contracting party, of the Republic of Croatia, following its accession to the European Union
2013/702/UE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea
2013/702/UE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2013 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea
GU L 322 del 3.12.2013, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/702/oj
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3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2013
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea
(2013/702/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207 e l’articolo 352, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, secondo comma,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di San Marino per l’adeguamento dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro (1), mediante il negoziato di un protocollo relativo alla partecipazione della Croazia in qualità di parte contraente, in vista della sua adesione all’Unione («il protocollo»). |
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(2) |
I negoziati sul protocollo sono stati condotti dalla Commissione e si sono conclusi di recente. |
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(3) |
Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
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(4) |
La Croazia ha aderito all’Unione il 1o luglio 2013. |
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(5) |
In considerazione dell’adesione della Croazia all’Unione, e per garantire la sua partecipazione all’accordo, in qualità di parte contraente, dalla data della sua adesione, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro, relativo alla partecipazione della Croazia, in qualità di parte contraente, in seguito alla sua adesione all’Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, a norma del suo articolo 5, a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
J. BERNATONIS