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Document 32013D0493

    2013/493/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 settembre 2013 , che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) [notificata con il numero C(2013) 5914]

    GU L 268 del 10.10.2013, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/493/oj

    10.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 268/13


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 settembre 2013

    che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS)

    [notificata con il numero C(2013) 5914]

    (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

    (2013/493/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008 prevede un’applicazione progressiva delle attività del VIS. Con decisione 2010/49/CE (2) e decisione di esecuzione 2012/274/UE (3) la Commissione ha determinato rispettivamente il primo e il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del VIS. Occorre ora determinare il terzo e ultimo gruppo di regioni in cui i dati da inserire nel VIS, compresi le fotografie e i dati relativi alle impronte digitali, devono essere raccolti e trasmessi al VIS per tutte le domande di visto nella regione interessata.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, la sequenza delle regioni per l’introduzione del VIS deve essere determinata in base ai seguenti criteri: il rischio di immigrazione illegale, le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la fattibilità della raccolta di dati biometrici da tutte le località delle regioni interessate.

    (3)

    La Commissione ha valutato le regioni non rientranti nel campo di applicazione della decisione 2010/49/CE e della decisione di esecuzione 2012/274/UE alla luce di questi tre criteri, tenendo conto, per il primo criterio, di elementi quali i tassi medi di rifiuto del visto, i tassi di rifiuto dell’ingresso e i tassi di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nel territorio degli Stati membri; per il secondo criterio, di una valutazione della minaccia, effettuata da Europol; per il terzo criterio, del fatto che alcune regioni da coprire comprendono paesi terzi con un territorio esteso o che hanno un numero molto elevato di domande di visto.

    (4)

    La data d’inizio delle attività in ciascuna delle regioni definite dalla presente decisione dev’essere determinata dalla Commissione a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.

    (5)

    Atteso che il regolamento VIS sviluppa l’acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l’attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

    (6)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

    (7)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5); l’Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

    (8)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7) relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

    (9)

    Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

    (10)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

    (11)

    Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

    (12)

    Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

    (13)

    Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011.

    (14)

    Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (11),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le regioni in cui inizieranno la raccolta e la trasmissione dei dati al sistema d’informazione visti (VIS) a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, dopo quelle determinate dalla decisione di esecuzione 2012/274/UE, sono le seguenti:

    dodicesima regione:

    Costa Rica,

    El Salvador,

    Guatemala,

    Honduras,

    Nicaragua,

    Panama;

    tredicesima regione:

    Canada,

    Messico,

    Stati Uniti;

    quattordicesima regione:

    Antigua e Barbuda,

    Bahamas,

    Barbados,

    Belize,

    Cuba,

    Dominica,

    Repubblica dominicana,

    Grenada,

    Guyana,

    Haiti,

    Giamaica,

    Saint Kitts e Nevis,

    Santa Lucia,

    Saint Vincent e Grenadine,

    Suriname,

    Trinidad e Tobago;

    quindicesima regione:

    Australia,

    Figi,

    Kiribati,

    Isole Marshall,

    Micronesia,

    Nauru,

    Nuova Zelanda,

    Palau,

    Papua Nuova Guinea,

    Samoa,

    Isole Salomone,

    Timor Leste,

    Tonga,

    Tuvalu,

    Vanuatu;

    sedicesima regione:

    Albania,

    Bosnia-Erzegovina,

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

    Kosovo (12),

    Montenegro,

    Serbia,

    Turchia;

    diciassettesima regione:

    Armenia,

    Azerbaigian,

    Bielorussia,

    Georgia,

    Repubblica moldova,

    Ucraina;

    diciottesima regione:

    Russia;

    diciannovesima regione:

    Cina,

    Giappone,

    Mongolia,

    Corea del Nord,

    Corea del Sud,

    Taiwan;

    ventesima regione:

    Bangladesh,

    Bhutan,

    India,

    Maldive,

    Nepal,

    Pakistan,

    Sri Lanka;

    ventunesima regione:

    Andorra,

    Santa Sede,

    Monaco,

    San Marino;

    ventiduesima regione:

    Irlanda,

    Regno Unito;

    ventitreesima regione:

    Austria,

    Belgio,

    Bulgaria,

    Croazia,

    Cipro,

    Repubblica ceca,

    Danimarca,

    Estonia,

    Finlandia,

    Francia,

    Germania,

    Grecia,

    Ungheria,

    Italia,

    Islanda,

    Lettonia,

    Liechtenstein,

    Lituania,

    Lussemburgo,

    Malta,

    Paesi Bassi,

    Norvegia,

    Polonia,

    Portogallo,

    Romania,

    Slovacchia,

    Slovenia,

    Spagna,

    Svezia,

    Svizzera.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2013

    Per la Commissione

    Cecilia MALMSTRÖM

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

    (2)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 62.

    (3)  GU L 134 del 24.5.2012, pag. 20.

    (4)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

    (5)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    (6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    (8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (9)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

    (10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

    (11)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

    (12)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


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