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Document 32013D0456

2013/456/UE: Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2013 , recante modifica della decisione 97/836/CE ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ( «Accordo del 1958 riveduto» )

GU L 245 del 14.9.2013, pp. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/456/oj

14.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

recante modifica della decisione 97/836/CE ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»)

(2013/456/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l’Unione ha aderito all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»).

(2)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione, stabilendo un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per tutti i veicoli nuovi, i sistemi, i componenti e le entità tecniche. Tale direttiva ha incorporato i regolamenti UNECE nel sistema di omologazione UE dei veicoli come requisiti per l’omologazione o come alternative alla normativa dell’Unione. Dall’adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono integrati sempre più spesso nella normativa dell’Unione nell’ambito dell’omologazione UE dei veicoli.

(3)

Le modifiche dei trattati su cui è fondata l’Unione sono successive all’adozione della decisione 97/836/CE. Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha significativamente trasformato la procedura da seguire per la conclusione di accordi tra l’Unione e le organizzazioni internazionali, il che rende necessario adeguare la decisione 97/836/CE alle nuove procedure.

(4)

La procedura per stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alle Nazioni Unite in merito all’adozione di regolamenti UNECE o relative modifiche dovrebbe essere adeguata alle nuove procedure di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(5)

La stessa procedura dovrebbe essere seguita anche quando l’Unione decide di applicare i regolamenti UNECE ai quali non ha aderito al momento della sua adesione all’Accordo riveduto oppure decide di non applicare più un regolamento UNECE accettato in precedenza.

(6)

È opportuno che la procedura per l’adozione delle proposte di modifica all’Accordo riveduto sottoposte dall’Unione, così come la decisione di esprimere o meno un’obiezione a una proposta di modifica, sia la stessa procedura prevista per l’adesione agli accordi internazionali.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/836/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/836/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   In conformità dell’articolo 1, punto 6 dell’Accordo riveduto, l’Unione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), di non applicare più un regolamento UNECE accettato in precedenza.»;

«3.   In conformità dell’articolo 1, punto 7 dell’Accordo riveduto, l’Unione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti UNECE cui non ha aderito alla data della sua adesione all’Accordo riveduto.»;

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’Unione vota a favore dell’adozione di un progetto di regolamento UNECE o di un progetto di modifica di un regolamento UNECE quando il progetto è stato approvato secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso. I riferimenti all’articolo 4, paragrafo 4 nella direttiva 2007/46/CE e nel regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) s’intendono fatti all’articolo 4, paragrafo 2;

3)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Le proposte di modifica all’Accordo riveduto presentate alle parti contraenti a nome dell’Unione sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.

2.   La decisione di esprimere o meno un’obiezione su una proposta di modifica dell’accordo riveduto presentata da un’altra parte contraente è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.

Se almeno una settimana prima della scadenza del termine fissato all’articolo 13, punto 2 dell’Accordo riveduto, la procedura non è conclusa, l’Unione esprime un’obiezione contro la modifica entro la scadenza di tale termine.»;

4)

l’allegato III è così modificato:

a)

il punto 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il contributo dell’Unione circa le priorità del programma di lavoro è stabilito, se del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafi 3 e 4 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 207, paragrafo 2 TFUE.»;

ii)

al terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Dopo la fase preparatoria, la Commissione rappresenta l’Unione nel comitato amministrativo istituito dall’articolo 1 dell’Accordo riveduto, come portavoce dell’Unione, in conformità dell’articolo 207 TFUE.»;

b)

al punto 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«A tal fine, la Commissione presenta la sua proposta non appena definiti tutti gli elementi essenziali di un progetto di regolamento UNECE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)   GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(2)   GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)   GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.


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