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Document 32013D0440

    2013/440/UE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2013 , che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

    GU L 223 del 21.8.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/440/oj

    21.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 223/13


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 agosto 2013

    che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

    (2013/440/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    (1)

    Il 28 settembre 2012 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto dumping pregiudizievole di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan, presentata in conformità all’articolo 5 del regolamento di base dal Comitato di difesa dell’industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell’Unione europea («il denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione totale dell’Unione di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa.

    (2)

    La denuncia conteneva elementi di prova prima facie sull’esistenza di pratiche di dumping e sul notevole pregiudizio da esse derivante, che sono stati considerati sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

    (3)

    Il 10 novembre 2012, dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan.

    (4)

    La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori della RPC e di Taiwan, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, le autorità della RPC e di Taiwan e tutti i produttori noti dell’Unione riguardo all’apertura del procedimento. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

    (5)

    Sono state sentite tutte le parti interessate che ne abbiamo fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

    B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

    (6)

    Con una lettera del 27 giugno 2013 inviata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia.

    (7)

    Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

    (8)

    Dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia, alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.

    (9)

    La Commissione conclude pertanto che occorre chiudere il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, attualmente classificati nei codici NC 7307 23 10 e 7307 23 90, è chiuso.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU C 342 del 10.11.2012, pag. 2.


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