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Document 32013D0434

2013/434/UE: Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013 , che autorizza taluni Stati membri a ratificare o a aderire al protocollo recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 , nell'interesse dell'Unione europea, e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione

GU L 220 del 17.8.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/434/oj

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17.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

che autorizza taluni Stati membri a ratificare o a aderire al protocollo recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, nell'interesse dell'Unione europea, e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione

(2013/434/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione sta operando al fine di creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2)

Il protocollo del 12 settembre 1997 («protocollo del 1997») recante modifica della Convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 («convenzione di Vienna») è stato negoziato al fine di migliorare il risarcimento delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. È pertanto auspicabile che le disposizioni del protocollo del 1997 siano applicate negli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna.

(3)

L'Unione ha competenza esclusiva per quanto riguarda gli articoli XI e XII della convenzione di Vienna, come modificata dal protocollo del 1997, nella misura in cui tali disposizioni incidono sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1). Il regolamento (CE) n. 44/2001 è destinato ad essere sostituito dal 10 gennaio 2015 dal regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2). Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo del 1997 che non incidono sul diritto dell'Unione. Considerati l'oggetto e l'obiettivo del protocollo del 1997, l'accettazione delle disposizioni del protocollo che rientrano nella competenza dell'Unione non può essere dissociata dalle disposizioni che rientrano nella competenza degli Stati membri.

(4)

La convenzione di Vienna e il protocollo del 1997 non sono aperti alla partecipazione di organizzazioni regionali per l'integrazione economica. Di conseguenza, l'Unione non può diventare parte contraente del protocollo del 1997.

(5)

Gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna e che non hanno ratificato il protocollo del 1997 prima dell'adesione all'Unione dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificarlo o ad aderirvi nell'interesse dell'Unione.

(6)

Dodici Stati membri dell'Unione, ossia Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare, modificata dal protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 («convenzione di Parigi»). La convenzione di Parigi istituisce un regime per il risarcimento delle vittime di danni causati da incidenti nucleari, fondandosi su principi analoghi a quelli della convenzione di Vienna. Il protocollo del 12 febbraio 2004 («protocollo del 2004») recante modifica della convenzione di Parigi migliora il risarcimento dei danni provocati da incidenti nucleari. Con decisioni del Consiglio 2004/294/CE (3) e 2007/727/CE (4) gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi sono stati allora autorizzati a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, al protocollo del 2004. È pertanto oggettivamente giustificato che la presente decisione non sia indirizzata agli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi e non della convenzione di Vienna.

(7)

Inoltre, cinque Stati membri dell'Unione, ossia Irlanda, Cipro, Lussemburgo, Malta e Austria non sono parti contraenti né della convenzione di Vienna, né della convenzione di Parigi. Dato che il protocollo del 1997 modifica la convenzione di Vienna e che il regolamento (CE) n. 44/2001 autorizza gli Stati membri vincolati da detta convenzione a continuare ad applicare le norme in materia di competenza giurisdizionale e di riconoscimento ed esecuzione da essa previste, è oggettivamente giustificato che la presente decisione sia indirizzata unicamente agli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna. Di conseguenza, l'Irlanda, Cipro, il Lussemburgo, Malta e l'Austria dovrebbero continuare a basarsi sulle norme di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 e ad applicarle nel settore disciplinato dalla convenzione di Vienna e dal protocollo del 1997 che modifica detta convenzione.

(8)

Di conseguenza, le disposizioni del protocollo del 1997 saranno applicate, per quanto riguarda l'Unione, soltanto dagli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna al momento dell'adozione della presente decisione.

(9)

È opportuno che le norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, di cui all'articolo XII della convenzione di Vienna, come modificato dall'articolo 14 del protocollo del 1997, non prevalgano sulle norme concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni di cui al regolamento (CE) n. 44/2001. Gli Stati membri autorizzati a ratificare o ad aderire al protocollo del 1997 ai sensi della presente decisione dovrebbero pertanto formulare la dichiarazione di cui alla presente decisione, intesa a garantire l'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione.

(10)

A norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, questi Stati membri partecipano all'adozione ed applicazione della presente decisione.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio autorizza la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a ratificare o ad aderire al protocollo del 12 settembre 1997 recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, del 21 maggio 1963, nell'interesse dell'Unione.

Il testo del protocollo del 1997 è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Consiglio autorizza la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a rilasciare la seguente dichiarazione:

«Le decisioni giudiziarie riguardanti materie disciplinate dal protocollo del 12 settembre 1997 recante modifica della Convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, se pronunciate da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea parte contraente del protocollo, sono riconosciute ed hanno efficacia esecutiva in [nome dello Stato membro che rilascia la dichiarazione], conformemente alle norme dell'Unione europea in materia.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

(3)  GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 53.

(4)  GU L 294 del 13.11.2007, pag. 23.


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