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Document 32013D0297

    2013/297/UE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013 , relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

    GU L 168 del 20.6.2013, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/297/oj

    Related international agreement

    20.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 168/10


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 13 maggio 2013

    relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

    (2013/297/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla decisione 2012/428/UE del Consiglio (1), in data 23 luglio 2012 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti (l’«accordo»), con riserva della sua conclusione.

    (2)

    È opportuno approvare l’accordo.

    (3)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (4)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (5)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti.è approvato a nome dell’Unione.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 2 dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (4).

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. COVENEY


    (1)  GU L 199 del 26.7.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

    (3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    (4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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    20.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 168/10


    ACCORDO

    fra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

    L’UNIONE EUROPEA,

    da un lato, e

    L’UCRAINA,

    dall’altro,

    in prosieguo le «parti»,

    VISTO l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1o gennaio 2008,

    DESIDEROSE di facilitare maggiormente i contatti fra i popoli,

    RICONOSCENDO l’importanza dell’introduzione, a tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini dell’Ucraina, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,

    TENENDO CONTO dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (1), che prevede in particolare la motivazione obbligatoria del rifiuto di un visto e il diritto del richiedente di presentare ricorso in caso di rifiuto,

    TENENDO CONTO del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    L’accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, in prosieguo l’«accordo», è modificato conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo:

    1)

    nel titolo, la parola «Comunità» è sostituita dalla parola «Unione»;

    2)

    nell’articolo 1, paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

    «L’Ucraina può reintrodurre l’obbligo di visto solo per i cittadini, o per determinate categorie di cittadini, di tutti gli Stati membri, e non per i cittadini o per determinate categorie di cittadini di singoli Stati membri.»;

    3)

    all’articolo 2, paragrafo 1, la parola «Comunità» è sostituita dalle parole «Unione europea», e all’articolo 2, paragrafo 2, la parola «comunitario» è sostituita da «dell’Unione europea»;

    4)

    all’articolo 3, lettera e), la parola «comunitaria» è sostituita dalle parole «dell’Unione europea»;

    5)

    l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

    a)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina:

    una richiesta scritta dell’associazione nazionale dei trasportatori dell’Ucraina relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata, la destinazione o le destinazioni e la frequenza dei viaggi;»;

    b)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

    un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l’interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l’interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;»;

    c)

    la lettera i) è sostituita dalla seguente:

    «i)

    per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali:

    una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città o altre entità municipali;»;

    d)

    la lettera j) è sostituita dalla seguente:

    «j)

    per i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini dell’Ucraina regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza:

    una richiesta scritta della persona ospitante;»;

    e)

    la lettera m) è sostituita dalla seguente:

    «m)

    per le persone in visita per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:

    un documento ufficiale dell’istituto di cura che conferma la necessità di cure mediche presso tale istituto, la necessità di un accompagnamento e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare le cure mediche;»;

    f)

    sono aggiunte le lettere seguenti:

    «n)

    per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio a fini di formazione, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

    una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione della società civile e il certificato di esistenza dell’organizzazione in questione, come risulta dall’apposito registro, rilasciato dall’autorità statale conformemente alla legislazione nazionale;

    o)

    per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio degli Stati membri:

    una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell’interessato all’evento;

    p)

    per i rappresentanti di comunità religiose:

    una richiesta scritta di una comunità religiosa registrata in Ucraina, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

    q)

    per i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell’Unione europea, come ad esempio nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI):

    una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante.»;

    6)

    all’articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi cinque anni alle seguenti categorie di persone:

    a)

    membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, procuratori nazionali e regionali e loro sostituti, che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni;

    b)

    membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, devono partecipare regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

    c)

    coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a ventuno anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini dell’Ucraina regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell’Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

    d)

    uomini d’affari e rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

    e)

    giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale.

    In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo, in particolare quando

    per le persone di cui alla lettera a), la durata dell’incarico,

    per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale,

    per le persone di cui alla lettera c), il periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini dell’Ucraina regolarmente soggiornanti nell’Unione europea,

    per le persone di cui alla lettera d), la validità dello status di rappresentante di organizzazione imprenditoriale o del contratto di lavoro,

    per le persone di cui alla lettera e), il contratto di lavoro

    è inferiore a cinque anni.

    2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato:

    a)

    autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;

    b)

    personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

    c)

    persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

    d)

    partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

    e)

    partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali;

    f)

    rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano regolarmente negli Stati membri a fini di formazione, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

    g)

    partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell’Unione europea, come ad esempio lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

    h)

    studenti di scuole inferiori e superiori che viaggiano regolarmente per studio o per formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

    i)

    rappresentanti di comunità religiose;

    j)

    liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio degli Stati membri;

    k)

    persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori.

    In deroga al primo comma, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo.

    3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e a meno che la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente non sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo.»;

    7)

    l’articolo 6 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Gli Stati membri applicano diritti pari a 70 EUR per il trattamento dei visti qualora il richiedente, tenuto conto della distanza fra il suo luogo di residenza e quello di presentazione della domanda, chieda l’adozione di una decisione entro tre giorni dalla presentazione della domanda, e il consolato accetti.»

    b)

    al paragrafo 4:

    i)

    le parole iniziali sono sostituite dalle seguenti:

    «4.   Fermo restando il paragrafo 5, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:»;

    ii)

    alla lettera a) sono aggiunte le seguenti parole:

    «o di cittadini dell’Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza»;

    iii)

    alla lettera i) sono aggiunte le seguenti parole:

    «e da altre entità municipali»;

    iv)

    alla lettera j) sono aggiunte le seguenti parole:

    «e il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale»;

    v)

    sono aggiunte le seguenti lettere:

    «o)

    i rappresentanti di comunità religiose;

    p)

    i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio degli Stati membri;

    q)

    i giovani di età non superiore a venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o formative organizzate da associazioni senza scopo di lucro;

    r)

    i rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi finalizzati a seguire formazioni, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

    s)

    i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell’Unione europea, come ad esempio lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI).»;

    vi)

    è aggiunto il seguente comma:

    «Il primo comma si applica anche quando lo scopo del viaggio è il transito.»;

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo:

    «5.   Se uno Stato membro coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può applicare un diritto per servizi. Tale diritto è proporzionato ai costi sostenuti dal fornitore esterno per assolvere ai suoi compiti e non può essere superiore a 30 EUR. Gli Stati membri mantengono la possibilità, per tutti i richiedenti, di presentare la domanda di visto direttamente ai rispettivi consolati. Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto.»;

    8)

    l’articolo 10 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Passaporti diplomatici e di servizio»;

    b)

    al paragrafo 2, che diventa il paragrafo 3, le parole «al paragrafo 1» sono sostituite dalle parole «ai paragrafi 1 e 2»;

    c)

    è inserito il nuovo paragrafo 2 seguente:

    «2.   I cittadini dell’Ucraina che siano titolari di un passaporto di servizio biometrico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.»

    9)

    l’articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:

    a)

    nella prima frase le parole «della Comunità» sono sostituite da «dell’Unione»;

    b)

    nella seconda frase, le parole «La Comunità» sono sostituite da «L’Unione europea» e le parole «delle Comunità europee» dalla parola «europea».

    10)

    l’articolo 13 è così modificato:

    a)

    il paragrafo esistente è numerato come paragrafo 1;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «2.   Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri e l’Ucraina conclusi prima dell’entrata in vigore del presente accordo e che prevedono l’esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio non biometrici continuano ad applicarsi fermo restando il diritto degli Stati membri interessati o dell’Ucraina di denunciare o sospendere tali accordi o intese bilaterali.»

    Articolo 2

    Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte notifica all’altra l’avvenuto espletamento di tali procedure.

    Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio duemiladodici, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    За Європейське Спiвтовариство

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    Image

    За Украйна

    Por Ucrania

    Za Ukrajinu

    For Ukraine

    Für die Ukraine

    Ukraina nimel

    Για την Ουκρανία

    For Ukraine

    Pour l'Ukraine

    Per l'Ucraina

    Ukrainas vārdā

    Ukrainos vardu

    Ukrajna részéről

    Għall-Ukrajna

    Voor Oekraïne

    W imieniu Ukrainy

    Pela Ucrânia

    Pentru Ucraina

    Za Ukrajinu

    Za Ukrajino

    Ukrainan puolesta

    På Ukrainas vägnar

    За Украïнy

    Image


    (1)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.


    DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA

    L’Unione europea stila un elenco armonizzato di documenti giustificativi, conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, per garantire che i richiedenti ucraini siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.


    DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI

    L’Unione europea prende atto del suggerimento dell’Ucraina di intendere in senso più ampio la nozione di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell’importanza che l’Ucraina ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

    Per favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con cittadini dell’Ucraina regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri o con cittadini dell’Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, l’Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dal codice dei visti per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.


    DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO

    L’Unione europea può invocare la sospensione parziale dell’accordo e in particolare dell’articolo 10, paragrafo 2, conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 5 dell’accordo, qualora l’Ucraina abusi nell’applicare l’articolo 10, paragrafo 2, ovvero ove l’applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica. In caso di sospensione dell’articolo 10, paragrafo 2, l’Unione europea avvia consultazioni in seno al comitato istituito dall’accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.


    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

    Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù dell’accordo del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

    È di conseguenza auspicabile che le autorità della Svizzera, del Liechtenstein e dell’Ucraina concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo modificato.

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