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Document 32013D0293

Decisione di esecuzione 2013/293/PESC del Consiglio, del 18 giugno 2013 , che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

GU L 167 del 19.6.2013, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/293/oj

19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/39


DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/293/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2013

che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.

(2)

Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale degli elenchi delle persone, riportati negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC, a cui si applicano l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 2, paragrafi 1e 2, di tale decisione. Il Consiglio ha concluso che alle persone elencate negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste.

(3)

Il 20 marzo 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2048 (2012), ha aggiornato le informazioni riguardanti una persona soggetta al divieto di viaggio imposto a norma della risoluzione 2048 (2012).

(4)

È opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tale persona negli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN


(1)  GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 36.


ALLEGATO

Le voci relative alla persona sottoindicata negli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC sono sostituite dalle seguenti:

Nome

Informazioni sull'identità

(data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità ecc.)

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Data di designazione

«Maggiore Idrissa DJALÓ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 18 dicembre 1954

Funzione ufficiale: Consulente per il protocollo del Capo di Stato maggiore delle Forze armate e in seguito Colonnello e Capo del Protocollo del quartier generale delle forze armate

Passaporto: AAISO40158

Data di rilascio: 2.10.2012

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 2.10.2015

Punto di contatto per il “Comando militare” che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012 ed uno dei suoi membri più attivi. È stato uno dei primi ufficiali a dichiarare pubblicamente la propria affiliazione al “Comando militare”, firmando il suo primo comunicato (n. 5, in data 13 aprile 2012). Il maggiore Djaló appartiene anche all'intelligence militare.

18.7.2012».


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