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Document 32013D0288

    2013/288/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2013 , che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea [notificata con il numero C(2013) 3491] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 163 del 15.6.2013, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/288/oj

    15.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 163/26


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 giugno 2013

    che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea

    [notificata con il numero C(2013) 3491]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/288/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2011/30/UE (2) della Commissione ha consentito ai revisori e agli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato di tale decisione di continuare la loro attività nell’Unione europea per quanto riguarda le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2012.

    (2)

    La Commissione ha svolto valutazioni dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della decisione 2011/30/UE. Le valutazioni sono state realizzate con l’assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti. I sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei suddetti paesi terzi e territori sono stati valutati alla luce dei criteri stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE, che disciplinano i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Occorre che lo scopo ultimo della cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati membri e dei paesi terzi sia il conseguimento di un quadro di reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo sulla base della loro equivalenza.

    (3)

    Dalle suddette valutazioni risulta che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di cui dispongono Abu Dhabi, Brasile, Dubai International Financial Centre, Guernsey, Indonesia, Isola di Man, Jersey, Malaysia, Taiwan e Thailandia operano in base a regole simili a quelle stabilite agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno considerare i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di tali paesi terzi equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri.

    (4)

    Bermuda, Isole Cayman, Egitto, Maurizio, Nuova Zelanda, Russia e Turchia hanno istituito o stanno istituendo sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Tuttavia, sul funzionamento di tali sistemi e sulle regole ad essi applicabili non esistono informazioni sufficienti per poter compiere una valutazione dell’equivalenza. Per procedere a un’ulteriore valutazione ai fini dell’adozione di una decisione finale riguardo all’equivalenza di tali sistemi, è necessario ottenere informazioni supplementari da tali paesi terzi e territori per comprenderne meglio il sistema. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi e territori.

    (5)

    I revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede a Hong Kong, in India e in Israele hanno beneficiato del periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE. Da allora tali paesi terzi o territori non hanno istituito un sistema indipendente di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni, né hanno trasmesso informazioni sui rispettivi sistemi di regolamentazione e di controllo della revisione contabile. Ciò induce a ritenere che tali paesi terzi o territori non abbiano adottato le misure necessarie affinché la loro regolamentazione in materia di revisione contabile sia riconosciuta dalla Commissione equivalente ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione degli Stati membri. Pertanto non è opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi.

    (6)

    Al fine di tutelare gli investitori, è opportuno che i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione possano proseguire le loro attività di revisione contabile nell’Unione europea durante il periodo transitorio senza essere iscritti all’albo in applicazione dell’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE solo se forniscono le informazioni prescritte. Se forniscono le informazioni, i suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile devono poter proseguire le proprie attività attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1o agosto 2012 e il 31 luglio 2015. È indispensabile che la presente decisione lasci impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare i loro sistemi di indagine e di sanzioni nei confronti dei suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile.

    (7)

    Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2011/30/UE.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2011/30/UE è modificata come segue:

    1)

    all’articolo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori sottoelencati sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o agosto 2012:

    1)

    Abu Dhabi;

    2)

    Brasile;

    3)

    Centro finanziario internazionale di Dubai;

    4)

    Guernsey;

    5)

    Indonesia;

    6)

    Isola di Man;

    7)

    Jersey;

    8)

    Malaysia;

    9)

    Taiwan;

    10)

    Thailandia.»;

    2)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    nella frase introduttiva del paragrafo 1 la parola «allegato» è sostituita da «allegato I»;

    b)

    i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   Gli Stati membri non applicano l’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato II della presente decisione, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della predetta direttiva, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2015, qualora il revisore dei conti o l’ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti dello Stato membro tutte le informazioni seguenti:

    a)

    il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica;

    b)

    una descrizione dell’eventuale rete cui il revisore dei conti o l’ente di revisione appartiene;

    c)

    i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza applicati alla revisione dei conti in questione;

    d)

    una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile;

    e)

    l’indicazione di se e quando è stato realizzato l’ultimo controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo, a meno che tali informazioni vengano fornite dall’autorità competente del paese terzo. Se le informazioni necessarie in merito al risultato dell’ultimo controllo della qualità non sono pubbliche, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato.

    3.   Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato in merito al nominativo e all’indirizzo dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione e al fatto che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni di tali paesi e territori non sono ancora riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE possono altresì iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione.

    4.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare i loro sistemi di indagini e sanzioni ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II.»;

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    «5.   Il paragrafo 2 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo elencato nell’allegato II, purché tali accordi rispettino tutte le condizioni seguenti:

    a)

    devono includere l’esecuzione di controlli di qualità sulla base di un trattamento paritario;

    b)

    devono essere stati comunicati in precedenza alla Commissione;

    c)

    non devono pregiudicare eventuali decisioni della Commissione ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.»;

    3)

    l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Il punto 10 dell’articolo 1, primo comma cessa di applicarsi il 31 luglio 2013.»;

    4)

    l’allegato è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

    5)

    è aggiunto l’allegato II, quale riportato nell’allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2013

    Per la Commissione

    Michel BARNIER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

    (2)  GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12.


    ALLEGATO I

    ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI

     

    Abu Dhabi

     

    Brasile

     

    Dubai International Financial Centre

     

    Guernsey

     

    Hong Kong

     

    India

     

    Indonesia

     

    Isola di Man

     

    Israele

     

    Jersey

     

    Malaysia

     

    Taiwan

     

    Thailandia


    ALLEGATO II

    ELENCO DEI PAESI TERZI

     

    Bermuda

     

    Isole Cayman

     

    Egitto

     

    Maurizio

     

    Nuova Zelanda

     

    Russia

     

    Turchia


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