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Document 32013D0288
2013/288/EU: Commission Implementing Decision of 13 June 2013 amending Decision 2011/30/EU on the equivalence of certain third country public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities and a transitional period for audit activities of certain third country auditors and audit entities in the European Union (notified under document C(2013) 3491) Text with EEA relevance
2013/288/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2013 , che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea [notificata con il numero C(2013) 3491] Testo rilevante ai fini del SEE
2013/288/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2013 , che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea [notificata con il numero C(2013) 3491] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 163 del 15.6.2013, p. 26–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
15.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2013
che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea
[notificata con il numero C(2013) 3491]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/288/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2011/30/UE (2) della Commissione ha consentito ai revisori e agli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato di tale decisione di continuare la loro attività nell’Unione europea per quanto riguarda le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2012. |
(2) |
La Commissione ha svolto valutazioni dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della decisione 2011/30/UE. Le valutazioni sono state realizzate con l’assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti. I sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei suddetti paesi terzi e territori sono stati valutati alla luce dei criteri stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE, che disciplinano i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Occorre che lo scopo ultimo della cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati membri e dei paesi terzi sia il conseguimento di un quadro di reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo sulla base della loro equivalenza. |
(3) |
Dalle suddette valutazioni risulta che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di cui dispongono Abu Dhabi, Brasile, Dubai International Financial Centre, Guernsey, Indonesia, Isola di Man, Jersey, Malaysia, Taiwan e Thailandia operano in base a regole simili a quelle stabilite agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno considerare i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di tali paesi terzi equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. |
(4) |
Bermuda, Isole Cayman, Egitto, Maurizio, Nuova Zelanda, Russia e Turchia hanno istituito o stanno istituendo sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Tuttavia, sul funzionamento di tali sistemi e sulle regole ad essi applicabili non esistono informazioni sufficienti per poter compiere una valutazione dell’equivalenza. Per procedere a un’ulteriore valutazione ai fini dell’adozione di una decisione finale riguardo all’equivalenza di tali sistemi, è necessario ottenere informazioni supplementari da tali paesi terzi e territori per comprenderne meglio il sistema. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi e territori. |
(5) |
I revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede a Hong Kong, in India e in Israele hanno beneficiato del periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE. Da allora tali paesi terzi o territori non hanno istituito un sistema indipendente di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni, né hanno trasmesso informazioni sui rispettivi sistemi di regolamentazione e di controllo della revisione contabile. Ciò induce a ritenere che tali paesi terzi o territori non abbiano adottato le misure necessarie affinché la loro regolamentazione in materia di revisione contabile sia riconosciuta dalla Commissione equivalente ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione degli Stati membri. Pertanto non è opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi. |
(6) |
Al fine di tutelare gli investitori, è opportuno che i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione possano proseguire le loro attività di revisione contabile nell’Unione europea durante il periodo transitorio senza essere iscritti all’albo in applicazione dell’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE solo se forniscono le informazioni prescritte. Se forniscono le informazioni, i suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile devono poter proseguire le proprie attività attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1o agosto 2012 e il 31 luglio 2015. È indispensabile che la presente decisione lasci impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare i loro sistemi di indagine e di sanzioni nei confronti dei suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile. |
(7) |
Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2011/30/UE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/30/UE è modificata come segue:
1) |
all’articolo 1 è aggiunto il seguente secondo comma: «Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori sottoelencati sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o agosto 2012:
|
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
3) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Il punto 10 dell’articolo 1, primo comma cessa di applicarsi il 31 luglio 2013.»; |
4) |
l’allegato è sostituito dall’allegato I della presente decisione; |
5) |
è aggiunto l’allegato II, quale riportato nell’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2013
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(2) GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI
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Abu Dhabi |
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Brasile |
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Dubai International Financial Centre |
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Guernsey |
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Hong Kong |
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India |
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Indonesia |
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Isola di Man |
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Israele |
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Jersey |
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Malaysia |
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Taiwan |
|
Thailandia |
ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI TERZI
|
Bermuda |
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Isole Cayman |
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Egitto |
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Maurizio |
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Nuova Zelanda |
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Russia |
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Turchia |