This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0267
2013/267/EU: Council Decision of 13 May 2013 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 65th session of the Marine Environment Protection Committee as regards amendments to the Condition Assessment Scheme and at the 92nd session of the Maritime Safety Committee as regards amendments to the International Safety Management Code as well as amendments to Chapter III of the SOLAS Convention and to the High Speed Craft Codes 1994 and 2000 concerning enclosed space entry and rescue drills
2013/267/UE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013 , relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea nella 65 a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino circa le modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi, e nella 92 a sessione del comitato della sicurezza marittima, circa gli emendamenti del codice internazionale di gestione della sicurezza e circa gli emendamenti al capitolo III della convenzione SOLAS e dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, inerenti alle esercitazioni di ingresso e soccorso in spazio chiuso
2013/267/UE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013 , relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea nella 65 a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino circa le modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi, e nella 92 a sessione del comitato della sicurezza marittima, circa gli emendamenti del codice internazionale di gestione della sicurezza e circa gli emendamenti al capitolo III della convenzione SOLAS e dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, inerenti alle esercitazioni di ingresso e soccorso in spazio chiuso
GU L 155 del 7.6.2013, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
7.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea nella 65a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino circa le modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi, e nella 92a sessione del comitato della sicurezza marittima, circa gli emendamenti del codice internazionale di gestione della sicurezza e circa gli emendamenti al capitolo III della convenzione SOLAS e dei codici per le unità veloci 1994 e 2000, inerenti alle esercitazioni di ingresso e soccorso in spazio chiuso
(2013/267/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’azione dell’Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima. |
|
(2) |
Il comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 64a sessione nell’ottobre 2012, ha approvato le modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi [risoluzione MEPC.94(46)], indotte dall’adozione del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere. È previsto che tali modifiche siano adottate in occasione della 65a sessione del MEPC, che si terrà dal 13 al 17 maggio 2013. |
|
(3) |
Il comitato della sicurezza marittima (MSC) dell’IMO, in occasione della sua 91a sessione, ha approvato, gli emendamenti al codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) e gli emendamenti al capitolo III della convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS), dei codici per le unità veloci 1994 e 2000 e del codice di sicurezza per i natanti a sostentazione dinamica. È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 92a sessione dell’MSC, che si terrà a giugno 2013. |
|
(4) |
Le modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) riguardo alle petroliere monoscafo adatteranno il CAS con un rimando al più recente (del 2011) programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (programma potenziato di visita — ESP). Il regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (1), dà applicazione al CAS. |
|
(5) |
Gli emendamenti al codice ISM vi inseriranno precisazioni riguardo alla composizione adeguata dell’equipaggio e alle responsabilità nell’ambito della delega dei compiti derivanti dal codice ISM, oltre ad aggiungervi le necessarie note in calce. Sebbene il codice ISM sia riportato in un allegato del regolamento (CE) n. 336/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, esso è altresì definito dal regolamento stesso quale la «sua versione aggiornata». A norma del regolamento (CE) n. 336/2006, le navi devono ottemperare alle prescrizioni della parte A del codice ISM. Gli emendamenti che saranno adottati in occasione della 92a sessione dell’MSC produrranno quindi un effetto giuridico diretto su tale regolamento. |
|
(6) |
Gli emendamenti al capitolo III della convenzione SOLAS, per quanto riguarda i codici per le unità veloci 1994 e 2000 e il codice di sicurezza per i natanti a sostentazione dinamica, inseriranno nella regola 19 del capitolo III della convenzione SOLAS, nel capitolo 18 dei codici per le unità veloci 1994 e 2000 e nel capitolo 17 del codice per i natanti a sostentazione dinamica l’obbligo di addestramento al soccorso per i membri dell’equipaggio incaricati di operazioni in spazi chiusi. La direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (3), prevede specificamente l’applicazione dei codici per le unità veloci 1994 e 2000 alle unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, mentre per le unità più vecchie, cui tali codici non si applicano, prevede l’applicazione del precedente codice per i natanti a sostentazione dinamica. |
|
(7) |
Le modifiche e gli emendamenti, di cui è prevista l’adozione in occasione della 65a sessione del MEPC e della 92a sessione dell’MSC, possono essere considerati sviluppi positivi che, di conseguenza, meritano il sostegno dell’Unione. |
|
(8) |
L’Unione non è né membro dell’IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici citati. Occorre pertanto che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell’Unione in seno al MEPC e all’MSC e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche e dagli emendamenti in questione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Nella 65a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) l’Unione assume posizione favorevole all’adozione delle modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi [risoluzione MEPC.94(46)], che il medesimo comitato ha approvato nella 64a sessione e che sono riportate negli allegati 13 e 16 del documento dell’IMO MEPC 64/23/Add. 1.
2. Nella 92a sessione del comitato della sicurezza marittima dell’IMO l’Unione assume posizione favorevole all’adozione degli emendamenti del codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) e relative linee guida e all’introduzione di un nuovo obbligo di addestramento al soccorso in spazio chiuso nella regola 19 del capitolo III della convenzione SOLAS, nel capitolo 18 dei codici per le unità veloci 1994 e 2000 e nel capitolo 17 del codice di sicurezza per i natanti a sostentazione dinamica, emendamenti che il medesimo comitato ha approvato nella 91a sessione e che sono riportati, rispettivamente, negli allegati 22, 30 e 31 del documento dell’IMO MSC 91/22/Add. 2, e nell’allegato 4 del documento dell’IMO MSC 92/3/1.
3. La posizione dell’Unione indicata nei paragrafi 1 e 2 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell’IMO, i quali agiscono di concerto nell’interesse dell’Unione.
4. Possono essere convenute modifiche formali e di lieve entità a tale posizione senza modificarla.
Articolo 2
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche e dagli emendamenti di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3.