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Dokument 32013D0100

2013/100/UE: Decisione del Consiglio, del 10 maggio 2012 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria, dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei

GU L 49 del 22.2.2013., str. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 07 tomo 025 pag. 222 - 222

Altre edizioni speciali ()

22.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria, dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei

(2013/100/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell’Unione europea.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo con il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

(3)

È opportuno firmare e applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato su base provvisoria, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo, a decorrere dalla data della firma (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

U. ELBÆK


(1)  La data della firma dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio


ACCORDO

tra l’Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti dei servizi aerei

L’UNIONE EUROPEA,

(in prosieguo «l’Unione»)

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA,

(in prosieguo «Sri Lanka»),

dall’altra,

(in prosieguo «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri dell’Unione e lo Sri Lanka hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei,

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione e lo Sri Lanka, che sono contrarie al diritto dell’Unione, devono essere rese integralmente conformi al diritto dell’Unione, al fine di istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra l’Unione e lo Sri Lanka e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che l’Unione dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri dell’Unione europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell’Unione, i vettori aerei dell’Unione stabiliti in uno Stato membro hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra Stati membri dell’Unione e paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l’Unione ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi (paesi elencati nell’allegato 3) la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata conformemente alla legislazione dell’Unione,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell’Unione i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell’Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione e lo Sri Lanka che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficace l’applicazione delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

RICONOSCENDO che laddove uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare per quanto riguarda la sorveglianza in materia di sicurezza è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti dello Sri Lanka nell’ambito delle disposizioni in materia di sicurezza dell’accordo tra lo Stato membro che ha designato il vettore e lo Sri Lanka si applicheranno anche nei confronti dell’altro Stato membro,

CONSTATANDO che gli accordi bilaterali sui servizi aerei di cui all’allegato 1 sono basati sul principio generale in base al quale le compagnie aeree designate delle parti godono di eque e pari opportunità nell’esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate,

CONSTATANDO che questo accordo non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione e lo Sri Lanka, né alterare l’equilibrio fra i vettori aerei dell’Unione e i vettori dello Sri Lanka, né negoziare modifiche alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell’Unione europea e per «trattati UE» si intendono il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1 i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte dell’accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri.

3.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte dell’accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

4.   La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante intese bilaterali.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e licenze ad essi rilasciate dallo Sri Lanka, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o licenze.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, lo Sri Lanka accorda le opportune autorizzazioni e licenze con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

il vettore aereo sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell’Unione; e

b)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

c)

il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e sia da questi effettivamente controllato, e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati e sia costantemente ed effettivamente controllato da questo Stato e/o da questi cittadini.

3.   Lo Sri Lanka può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

a)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida in conformità con la legislazione dell’Unione; oppure

b)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

c)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure

d)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra lo Sri Lanka ed un altro Stato membro ed esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo; oppure

e)

il vettore aereo designato detenga un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale lo Sri Lanka non ha un accordo bilaterale sui servizi aerei e tale Stato membro ha negato diritti di traffico allo Sri Lanka.

Lo Sri Lanka esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell’Unione in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti allo Sri Lanka, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e lo Sri Lanka, si applicano ugualmente con riguardo all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e all’autorizzazione all’esercizio rilasciata a detto vettore aereo.

Articolo 4

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato 1: i) richiede o favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano o falsino il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino il gioco della concorrenza.

2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 5

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 6

Riesame, revisione o modifica

Le parti contraenti possono riesaminare, rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dalla data della firma fino alla sua entrata in vigore.

3.   Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e intese elencati nell’allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano applicati in via transitoria.

Articolo 8

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi elencati nell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi elencati nell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e singalese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми септември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de septiembre de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého sedmého září dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende september to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of September in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit septītajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų rugsėjo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év szeptember havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste september tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego września roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de setembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte septembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho septembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega septembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde september tjugohundratolv.

За Европейския сьюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка

Por el Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka

Za vládu Srílanské demokratické socialistické republiky

For Den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lankas regering

Für die Regierung der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka

Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα

For the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Pour le Gouvernement de la République Socialiste Démocratique de Sri Lanka

Per il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka

Šrilankas Demokrātiskās Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Šri Lankos Demokratinės Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika Soċjalista tas-Sri Lanka

Voor de regering van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka

W imieniu Rządu Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

Pelo Governo da República Democrática Socialista do Sri Lanca

Pentru Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Za vládu Srílanskej demokratickej socialistickej republiky

Za vlado Demokratične socialistične republike Šrilanke

Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För demokratiska socialistiska republiken Sri Lankas regering

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ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI ACCORDI RICHIAMATI ALL’ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO

Accordi in materia di servizi aerei e altre intese, emendati o modificati, tra lo Sri Lanka e Stati membri dell’Unione europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo:

accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e la Repubblica di Sri Lanka fatto a Colombo il 15 febbraio 1978, di seguito «accordo Sri Lanka - Austria» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul trasporto aereo fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1998, di seguito denominato «accordo Sri Lanka - Belgio» nell’allegato 2,

accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo di Ceylon sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Colombo il 27 novembre 1970, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Bulgaria» nell’allegato 2,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka siglato a Colombo il 15 novembre 2002, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Cipro» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in materia di servizi aerei fatto a Praga il 20 aprile 2004, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Repubblica ceca» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo di Ceylon in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 29 maggio 1959, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Danimarca» nell’allegato 2,

accordo fra la Repubblica francese e Ceylon relativo ai trasporti aerei fatto a Colombo il 18 aprile 1966, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Francia» nell’allegato 2,

accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Sri Lanka fatto a Colombo il 24 luglio 1973, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Germania» nell’allegato 2,

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka siglato ad Atene il 5 novembre 2002, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Grecia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo di Ceylon in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 1o giugno 1959, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Italia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo di Ceylon in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Colombo il 14 settembre 1953, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Paesi Bassi» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi fatto a Colombo il 26 gennaio 1982, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Polonia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo di Svezia e il governo di Ceylon in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 29 maggio 1959, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Svezia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in materia di servizi aerei, fatto a Colombo il 22 aprile 1998, modificato, di seguito denominato «accordo Sri Lanka — Regno Unito» nell’allegato 2.

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI ARTICOLI DEGLI ACCORDI ELENCATI NELL’ALLEGATO 1 DI CUI AGLI ARTICOLI DA 2 A 4 DEL PRESENTE ACCORDO

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Austria,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Belgio,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Cipro,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Repubblica ceca,

articolo 2 dell’accordo Sri Lanka — Danimarca,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Francia,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Sri Lanka — Germania,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Grecia,

articolo 4, paragrafi 1-3, dell’accordo Sri Lanka — Italia,

articolo 2 dell’accordo Sri Lanka — Paesi Bassi,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Polonia,

articolo 2 dell’accordo Sri Lanka — Svezia,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o licenze:

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Austria,

articolo 5 dell’accordo Sri Lanka — Belgio,

articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Sri Lanka — Bulgaria,

articolo 5 dell’accordo Sri Lanka — Cipro,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Repubblica ceca,

articolo 6 dell’accordo Sri Lanka — Danimarca,

articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, dell’accordo Sri Lanka — Francia,

articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo Sri Lanka — Germania,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Grecia,

articolo 4, paragrafi 4-6, dell’accordo Sri Lanka — Italia,

articolo 3 dell’accordo Sri Lanka — Paesi Bassi,

articolo 6 dell’accordo Sri Lanka — Svezia,

articolo 5 dell’accordo Sri Lanka — Regno Unito.

c)

Sicurezza:

articolo 7 dell’accordo Sri Lanka — Austria,

articolo 7 dell’accordo Sri Lanka — Belgio,

articolo 10 dell’accordo Sri Lanka — Cipro,

articolo 7 dell’accordo Sri Lanka — Repubblica ceca,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Danimarca,

articolo 7 dell’accordo Sri Lanka — Grecia,

articolo 7 dell’accordo Sri Lanka — Polonia,

articolo 4 dell’accordo Sri Lanka — Svezia.

ALLEGATO 3

ELENCO DEGLI ALTRI STATI RICHIAMATI ALL’ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO

a)

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

il Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).


Vrh