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Document 32013D0055
2013/55/EU: Council Implementing Decision of 22 January 2013 amending Implementing Decision 2009/1008/EU authorising the Republic of Latvia to extend the application of a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
2013/55/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013 , recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
2013/55/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013 , recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
GU L 22 del 25.1.2013, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2013
recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2013/55/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 20 aprile 2012 la Lettonia ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’amministrazione fiscale. |
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(2) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 30 e 31 luglio 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera del 2 agosto 2012 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la domanda. |
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(3) |
Il mercato del legname in Lettonia rimane dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori. La natura del mercato e delle imprese interessate ha dato luogo a frodi fiscali che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare. Per combattere tali frodi, nella legislazione lettone in materia di IVA è stata introdotta una disposizione speciale secondo la quale, per le operazioni relative al legname, il debitore dell’imposta è il soggetto passivo a favore del quale è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile. Tale disposizione deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il quale prevede che, nel quadro del regime interno, il debitore dell’imposta sia solitamente il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. |
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(4) |
La situazione di diritto e di fatto che giustificava l’applicazione della misura di deroga di cui alla decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), non è mutata e permane tuttora. Sulla base delle informazioni fornite dalla Lettonia sembra che in questo settore il livello di rischio di frodi dell’IVA rimanga elevato. Occorre pertanto autorizzare la Lettonia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo di tempo limitato. |
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(5) |
Qualora ritenga opportuna un’altra proroga della misura di deroga oltre il 2015, la Lettonia dovrebbe presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2015, una relazione sull’applicazione della misura congiuntamente alla domanda di proroga. |
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(6) |
La misura di deroga non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. |
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(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2009/1008/UE è così modificata:
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1) |
all’articolo 2, la data «31 dicembre 2012» è sostituita da «31 dicembre 2015»; |
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2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis Eventuali domande di proroga della misura prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2015, corredate di una relazione sull’applicazione di tale misura.» |
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN