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Document 32012R1241
Council Implementing Regulation (EU) No 1241/2012 of 11 December 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 1138/2011 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain fatty alcohols and their blends originating in India, Indonesia and Malaysia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell' 11 dicembre 2012 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell' 11 dicembre 2012 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia
GU L 352 del 21.12.2012, pp. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2016: This act has been changed. Current consolidated version:
21/12/2012
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21.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1241/2012 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2012
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’agosto 2010 la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato il 13 agosto 2010 (2), ha avviato un procedimento relativo alle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele («FOH») originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia («paesi interessati»). |
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(2) |
Nel maggio 2011 la Commissione, con il regolamento (UE) n. 446/2011 (3) («il regolamento provvisorio»), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FOH originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia; sulle stesse importazioni è stato istituito un dazio antidumping definitivo nel novembre 2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio (4) («il regolamento definitivo»). |
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(3) |
Il 21 gennaio 2012, PT Ecogreen Oleochemicals, un produttore esportatore indonesiano di FOH, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd e Ecogreen Oleochemicals GmbH (in seguito denominati congiuntamente «Ecogreen») hanno presentato un ricorso (causa T-28/12) dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento del regolamento definitivo relativamente al dazio antidumping applicato a Ecogreen. Ecogreen contestava l’adeguamento del suo prezzo all’esportazione, effettuato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, ai fini del confronto tra tale prezzo all’esportazione e il valore normale della società. |
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(4) |
Il 16 febbraio 2012 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT). La Corte di giustizia ha respinto le impugnazioni principali e le impugnazioni incidentali proposte contro la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)/Consiglio dell’Unione europea. Il Tribunale aveva annullato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (5) per la parte relativa alla Interpipe NTRP VAT, a causa tra l’altro di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e per la parte relativa alla Interpipe Niko Tube ZAT per altri motivi. |
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(5) |
Dato che le circostanze di fatto di Ecogreen sono analoghe a quelle di Interpipe NTRP VAT per quanto riguarda l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in particolare se si considera l’insieme dei seguenti fattori: volume delle vendite dirette ai paesi terzi inferiore all’8 % (1-5 %) del totale delle vendite all’esportazione, esistenza di una relazione di proprietà/controllo comune tra l’operatore commerciale e il produttore esportatore, natura delle funzioni dell’operatore commerciale e del produttore esportatore, si ritiene opportuno ricalcolare il margine di dumping di Ecogreen senza operare un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e modificare di conseguenza il regolamento definitivo. |
A. NUOVA VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLA BASE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE
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(6) |
Dopo l’eliminazione dell’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), il margine di dumping stabilito per Ecogreen, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, risulta inferiore al 2 % ed è quindi considerato de minimis conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Alla luce di quanto precede, occorre chiudere l’inchiesta per quanto riguarda Ecogreen senza l’istituzione di misure. |
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(7) |
Il margine di dumping per tutte le società in Indonesia, tranne per l’altro produttore esportatore per il quale è stato stabilito un margine individuale, che era stato calcolato in base al margine di dumping più elevato fra i produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato, deve essere modificato per tener conto del nuovo margine di dumping calcolato per Ecogreen. |
B. INFORMAZIONE DELLE PARTI
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(8) |
Le parti interessate sono state informate della proposta di rivedere le aliquote del dazio antidumping in due comunicazioni, la prima inviata in data 13 giugno 2012 e la seconda in data 25 settembre 2012. A tutte le parti è stato inoltre concesso un termine entro il quale presentare le loro osservazioni dopo ciascuna di queste comunicazioni, conformemente alle disposizioni del regolamento di base. |
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(9) |
Osservazioni sulla comunicazione inviata il 13 giugno 2012 sono pervenute da P.T. Musim Mas (PTMM), il secondo produttore esportatore dell’Indonesia, da un produttore dell’Unione e da un produttore esportatore della Malaysia. PTMM ha chiesto inoltre di poter essere sentito dai servizi della Commissione e ha ottenuto un’audizione. |
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(10) |
PTMM, anch’esso oggetto di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), ha sostenuto che la sentenza della Corte nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P doveva comportare un nuovo calcolo del suo margine di dumping, analogamente a quanto avvenuto per Ecogreen, senza applicazione di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), dato che, quando è stabilita un’entità economica unica composta dal produttore esportatore e dall’operatore commerciale, non si può procedere a un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i). La società ha inoltre affermato che spettava alle istituzioni provare la necessità di applicare un adeguamento, cosa che non avevano fatto nel caso di PTMM. Ha inoltre asserito che la sua situazione era identica a quella di Ecogreen e che qualsiasi differenza di trattamento costituiva quindi una discriminazione. |
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(11) |
Per quanto riguarda le osservazioni formulate da PTMM, va osservato che la sentenza della Corte nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P non permette di concludere che, una volta stabilita l’esistenza di un’entità economica unica, non si possa applicare un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. L’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è considerato giustificato nel caso di PTMM, come spiegato nel regolamento definitivo, nelle comunicazioni con la società e in appresso. |
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(12) |
Le circostanze dei due produttori esportatori indonesiani sono notevolmente diverse, in particolare se si considera la combinazione dei seguenti fattori: il livello delle vendite dirette all’esportazione effettuate dal produttore, l’importanza delle attività e delle funzioni dell’operatore commerciale per quanto riguarda i prodotti acquistati da società non collegate, l’esistenza di un contratto tra il produttore e l’operatore commerciale, che stabiliva il versamento a quest’ultimo di una commissione per le vendite all’esportazione. Date le diverse circostanze delle due società, l’affermazione secondo cui vi sarebbe discriminazione non può essere accolta. |
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(13) |
Si osserva che PTMM ha inoltre presentato un ricorso dinanzi al Tribunale (causa T-26/12) per chiedere l’annullamento del regolamento definitivo nella parte riguardante il dazio antidumping istituito nei suoi riguardi. |
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(14) |
Un produttore esportatore della Malaysia ha affermato che il calcolo di un nuovo margine per Ecogreen, senza applicazione di un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), non era giustificato dalla sentenza nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P né dai fatti ivi esposti. Tale produttore esportatore ha sottolineato che il Tribunale, nella causa T-249/06, aveva rilevato un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, nella misura in cui il Consiglio aveva operato un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato da Sepco nell’ambito di transazioni aventi a oggetto tubi fabbricati da Interpipe NTRP VAT, ma non i tubi fabbricati da Interpipe Niko Tube ZAT. La situazione di fatto di Ecogreen non poteva quindi essere simile, nel contempo, a quella di Interpipe NTRP VAT e a quella di Interpipe Niko Tube ZAT, dal momento che queste due società si trovano in situazioni diverse. |
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(15) |
Tale argomentazione è stata accolta. La situazione di Ecogreen, in effetti, è simile a quella di Interpipe NTRP VAT e tale constatazione giustifica la necessità di adottare provvedimenti appropriati per ricalcolare il margine di dumping per Ecogreen senza l’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i). |
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(16) |
Il produttore esportatore della Malaysia ha inoltre sostenuto che la situazione di Ecogreen, come descritta nel regolamento definitivo, non è neppure simile a quella di Interpipe NTRP VAT. Dopo aver nuovamente valutato le specifiche circostanze di fatto di Ecogreen, si ritiene tuttavia che siano sufficientemente simili a quelle di Interpipe NTRP VAT: il tipo di controllo rilevato dal Tribunale per Interpipe NTRP VAT nel valutare se la società che effettua le attività di vendita sia sotto il controllo del produttore esportatore o se esista un controllo comune è stato infatti constatato anche per Ecogreen. Questo elemento, insieme a diversi altri fattori, come indicato al considerando 4, permette di concludere che l’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, non avrebbe dovuto essere applicato. |
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(17) |
Lo stesso produttore esportatore della Malaysia, in alternativa all’argomentazione sulle analogie tra la situazione di Ecogreen e agli elementi della causa T-249/06, ha sostenuto che la comunicazione inviata in data 13 giugno 2012 non era sufficiente e che avrebbero dovuto essere comunicati anche i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali era giustificato effettuare un nuovo calcolo per Ecogreen. Un produttore dell’Unione ha altresì osservato che entrambe le comunicazioni di cui al considerando 8 erano insufficienti e ha sostenuto di essere stato privato dei propri diritti di difesa. |
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(18) |
A questo proposito si ricorda che determinate informazioni di natura riservata relative a società specifiche non possono essere divulgate a terzi. Tuttavia, gli elementi della situazione di fatto di Ecogreen che risultano simili a quelli di Interpipe NTRP VAT, come indicato al considerando 5, sono stati comunicati il 13 giugno 2012 e il 25 settembre 2012 alle parti interessate, alle quali è stato concesso un termine entro il quale presentare osservazioni dopo ciascuna di queste comunicazioni, conformemente alle disposizioni del regolamento di base. |
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(19) |
In risposta alla seconda comunicazione inviata il 25 settembre 2012, le parti hanno essenzialmente ripetuto le affermazioni contenute nelle loro risposte alla prima comunicazione del 13 giugno 2012. |
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(20) |
PTMM ha sviluppato le proprie osservazioni sulla base della sua principale obiezione, ossia che l’esistenza di un’entità economica unica costituita da PTMM e dal suo operatore commerciale esclude un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base sostenendo che le istituzioni si allontanerebbero dalla dottrina in materia di entità economica unica stabilita dalla giurisprudenza per adottare un approccio funzionale che richiederebbe un’analisi delle funzioni dell’operatore commerciale collegato. |
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(21) |
Va osservato che la questione riguarda un punto di diritto oggetto di una causa pendente. |
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(22) |
PTMM ha inoltre sostenuto che le argomentazioni di cui al considerando 12 non risultano convincenti e non sono sufficienti per stabilire una distinzione tra le circostanze di Ecogreen e quelle di PTMM. |
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(23) |
A tale riguardo è sufficiente osservare che, secondo una giurisprudenza costante, l’applicazione di un trattamento diverso a società che non si trovano in una situazione identica non configura alcuna discriminazione (6). In tale contesto ogni singolo caso è stato valutato in base alle circostanze specifiche in rapporto alle sentenze pronunciate nella causa T-249/09 e nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P. |
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(24) |
Primo argomento: livello delle vendite dirette all’esportazione effettuate dal produttore. PTMM ha dichiarato di non disporre di un servizio marketing e vendite e ha affermato che tutte le vendite effettuate direttamente dal produttore in Indonesia (e non dall’operatore commerciale collegato) erano avvenute nel pieno rispetto degli obblighi di legge. Le funzioni di marketing e vendita erano svolte dal suo operatore commerciale a Singapore. Per questo motivo PTMM ha affermato che tale argomento non giustificava l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, né la distinzione stabilita tra PTMM e Interpipe NTRP VAT. |
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(25) |
L’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, dispone che tra il valore normale e il prezzo all’esportazione sia effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e tenendo debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. |
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(26) |
Su tale base, e come illustrato al considerando 38 del regolamento provvisorio, gli adeguamenti applicati per tener conto, tra l’altro, delle differenze nelle commissioni tra i prezzi di vendita all’esportazione e i prezzi di vendita sul mercato interno nel corso delle inchieste iniziali sono stati ritenuti giustificati a causa delle differenze nei canali di vendita tra le vendite all’esportazione verso l’Unione europea e le vendite sul mercato interno. |
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(27) |
Le argomentazioni avanzate da PTMM non sono in contrasto con il primo argomento, vale a dire che il livello delle vendite dirette all’esportazione effettuate da PTMM è più elevato di quello di Interpipe NTRP VAT e che ciò distingue PTMM da Ecogreen. In effetti, dato il livello delle vendite dirette all’esportazione, si può solo concludere che le vendite all’esportazione di PTMM non sono solo effettuate dal suo operatore commerciale collegato a Singapore, ma anche a partire dall’Indonesia. |
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(28) |
Secondo argomento: importanza delle attività e delle funzioni dell’operatore commerciale per quanto riguarda i prodotti acquistati da società non collegate. Pur ammettendo che le attività del suo operatore commerciale collegato riguardavano vari prodotti a base di olio di palma, PTMM ha sostenuto che tale argomento non era valido in quanto teneva conto di attività che non rientravano nell’ambito dell’inchiesta iniziale. |
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(29) |
Per determinare se le funzioni di un operatore commerciale differiscano da quelle di un ufficio vendite interno e siano comparabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni ai sensi della sentenza del Tribunale nella causa T-249/06, occorre valutare le sue attività alla luce della realtà economica. Esistono delle analogie per quanto riguarda le funzioni dell’operatore commerciale in relazione al prodotto in esame e agli altri prodotti commercializzati. Questo è confermato dal fatto che, come indicato nei considerando 30 e 31, la relazione tra PTMM e il suo operatore commerciale collegato, comprese le funzioni di quest’ultimo, per la maggior parte dei prodotti, se non per tutti — compreso il prodotto in esame — è disciplinata da un contratto unico che non opera alcuna distinzione fra i prodotti. Va osservato che le attività globali dell’operatore commerciale erano basate in larga misura su forniture provenienti da società non collegate. Le funzioni dell’operatore commerciale sono pertanto simili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. |
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(30) |
Terzo argomento: esistenza di un contratto tra il produttore e l’operatore commerciale, che stabiliva il versamento a quest’ultimo di una commissione per le vendite all’esportazione. PTMM ha affermato che tale contratto era un accordo quadro destinato a regolamentare i prezzi di trasferimento tra parti collegate nel rispetto degli orientamenti fiscali di Indonesia/Singapore e degli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di prezzi di trasferimento. |
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(31) |
Benché tale accordo possa anche servire a calcolare prezzi di piena concorrenza conformemente agli orientamenti fiscali applicabili, resta il fatto che, a norma del medesimo, l’operatore commerciale riceveva una commissione sotto forma di una maggiorazione fissa applicabile unicamente alle sue attività internazionali di marketing e vendita. In effetti, il nome stesso e le modalità dell’accordo giustificano la conclusione secondo cui il contratto era destinato a disciplinare la relazione tra PTMM e l’operatore commerciale e non riguardava solamente i prezzi di trasferimento o le questioni fiscali. Il contratto costituisce quindi una prova indiziaria del fatto che le funzioni dell’operatore commerciale sono simili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. |
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(32) |
Alla luce degli argomenti esposti sopra, le istituzioni hanno soddisfatto l’onere della prova come richiesto dalla giurisprudenza costante (7): esse hanno infatti basato le proprie conclusioni su prove o quanto meno su indizi. Per quanto riguarda PTMM, e per le ragioni sopraesposte, l’adeguamento applicato ai prezzi all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, è giustificato e il livello attuale del dazio antidumping va quindi mantenuto. |
C. CONCLUSIONE
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(33) |
Sulla base di quanto precede, occorre modificare le aliquote dei dazi applicabili a Ecogreen e a tutte le altre società in Indonesia (ad eccezione di P.T. Musim Mas). Le aliquote modificate vanno applicate con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011, anche per le importazioni soggette a dazi provvisori tra il 12 maggio 2011 e l’11 novembre 2011. Di conseguenza, i dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011, nella sua versione iniziale, e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell’articolo 2 dello stesso regolamento, nella sua versione iniziale, che superano l’aliquota del dazio di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 come modificato dal presente regolamento, vanno rimborsati o sgravati. Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La voce relativa all’Indonesia nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011, è sostituita dalla seguente:
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Paese |
Società |
Dazio antidumping definitivo (EUR/t netta) |
Codice addizionale TARIC |
|
«Indonesia |
P.T. Ecogreen Oleochemicals Batam, Kabil, Batam P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara |
0,00 45,63 |
B111 B112 |
|
Tutte le altre società |
45,63 |
B999 » |
Articolo 2
Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati, a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011, nella sua versione iniziale, e gli importi dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 2 dello stesso regolamento, nella sua versione iniziale, che superano quelli stabiliti all’articolo 1 del presente regolamento, sono rimborsati o sgravati. Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 219 del 13.8.2010, pag. 12.
(3) GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 47.
(4) GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 1.
(5) Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell’Ucraina (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4).
(6) Causa C-248/04, Koninklijke Cooperatie Cosun, Raccolta 2006, pag. I-10211, punto 72, e causa C-303/05 Advocaten voor de Wereld, Raccolta 2007, pag. I-3633, punto 56. Causa C-372/06 Asda Stores Ltd/Commissioners of Her Majesty’s Revenue and Customs, Raccolta 2007, pag. I-11223, punto 62.
(7) T 249/06, punti 180 e 181.