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Document 32012R1028

Regolamento (UE) n. 1028/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei viticoltori

GU L 316 del 14.11.2012, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1028/oj

14.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/41


REGOLAMENTO (UE) N. 1028/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei viticoltori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4) prevede la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto disaccoppiato ai viticoltori nell'ambito del regime di pagamento unico. Diversi Stati membri si sono avvalsi di tale misura specifica di sostegno.

(2)

Tuttavia, il fatto che gli Stati membri possano modificare i trasferimenti dai programmi di sostegno al regime di pagamento unico una volta all'anno, e che i programmi di sostegno abbiano una durata di cinque anni mentre i diritti all'aiuto che danno origine a pagamenti diretti sono concessi per un periodo di tempo indeterminato ha generato oneri amministrativi e di bilancio.

(3)

Al fine di semplificare la gestione di tale misura specifica di sostegno e di assicurare la sua coerenza con gli obiettivi delle regole dei regimi di sostegno diretto per gli agricoltori, è opportuno convertire tale misura nella possibilità per gli Stati membri di diminuire definitivamente i fondi assegnati ai programmi di sostegno al settore vinicolo, aumentando in tal modo i massimali nazionali dei pagamenti diretti.

(4)

È opportuno consentire agli Stati membri di continuare a fornire il sostegno di cui all'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il 2014.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

1)

all'articolo 103 quindecies è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Entro il 1o agosto 2013, gli Stati membri possono decidere di ridurre, a decorrere dal 2015, l'importo disponibile per i programmi di sostegno di cui all'allegato X ter, al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009.

L'importo derivante dalla riduzione di cui al primo comma permane definitivamente nei massimali nazionali per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 e non è più disponibile per le misure elencate negli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies.»;

2)

l'articolo 103 sexdecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 103 sexdecies

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

1.   Entro il 1o dicembre 2012 gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno ai viticoltori per il 2014 assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Se l'importo del sostegno di cui al primo comma è superiore all'importo del sostegno che era stato fissato per il 2013, gli Stati membri interessati utilizzano la differenza per assegnare ai viticoltori diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 conformemente alla sezione C dell'allegato IX di tale regolamento.

2.   Gli Stati membri che intendano concedere il sostegno di cui al paragrafo 1 provvedono a tale sostegno nei loro programmi di sostegno conformemente all'articolo 103 duodecies, paragrafo 3.

3.   Il sostegno per il 2014 di cui al paragrafo 1:

a)

rimane nell'ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile a norma dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 3, per le misure elencate agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies;

b)

riduce proporzionalmente l'importo delle risorse disponibili per le misure elencate agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies nei programmi di sostegno.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


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