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Document 32012R0942

    Regolamento (UE) n. 942/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell’Eritrea

    GU L 282 del 16.10.2012, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2018; abrog. impl. da 32018R1932

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/942/oj

    16.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 282/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 942/2012 DEL CONSIGLIO

    del 15 ottobre 2012

    che modifica il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell’Eritrea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea (1),

    vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 667/2010 (2), che impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenza tecnica, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo in Eritrea.

    (2)

    Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2060 (2012) che prevede, ai paragrafi 11 e 12, talune deroghe all’embargo sulle armi imposto dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1907 (2009).

    (3)

    Al fine di applicare la risoluzione 2060 (2012) il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/632/PESC (3), che modifica la decisione 2010/127/PESC disponendo talune deroghe al divieto di fornire assistenza.

    (4)

    Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 667/2010,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 667/2010 è così modificato:

    1)

    all’articolo 2 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «3.   Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.

    4.   Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Eritrea da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»;

    2)

    l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.

    (2)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 16.

    (3)  Cfr. pagina 46


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones %20Internacionales/Paginas/Sanciones_ %20Internacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    ITALIA

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    Ufficio EEAS 02/309

    B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu»


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