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Document 32012R0593
Commission Regulation (EU) No 593/2012 of 5 July 2012 amending Regulation (EC) No 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 176 del 6.7.2012, p. 38–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; abrogato da 32014R1321
6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/38 |
REGOLAMENTO (UE) N. 593/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Pur conservando un livello elevato e uniforme di sicurezza nel settore dell’aviazione in Europa, il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2), è stato modificato per far sì che gli aeromobili privati a motore di semplice progettazione, gli aeromobili sportivi nonché prodotti, parti e pertinenze, fossero soggetti a misure proporzionate alla loro progettazione semplice e al tipo di funzionamento. |
(2) |
È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2042/2003, della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (3), per mantenere la coerenza con le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1702/2003, in particolare per quanto riguarda la nuova definizione di aeromobile ELA1 e la possibilità di accettare l’installazione senza modulo 1 dell’AESA, di talune parti non critiche sotto il profilo della sicurezza. |
(3) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «l’Agenzia») ha redatto un progetto di norme di attuazione e le ha trasmesse alla Commissione sotto forma di parere n. 01/2011 su «ELA Process and Standard changes and repairs», come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato.
1. |
All’articolo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
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2. |
L’allegato I (parte M) e l’allegato II (parte 145) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.
(3) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.
ALLEGATO
1) |
L’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:
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2) |
L’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:
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