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Document 32012R0593

Regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 176 del 6.7.2012, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; abrogato da 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/593/oj

6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/38


REGOLAMENTO (UE) N. 593/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Pur conservando un livello elevato e uniforme di sicurezza nel settore dell’aviazione in Europa, il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2), è stato modificato per far sì che gli aeromobili privati a motore di semplice progettazione, gli aeromobili sportivi nonché prodotti, parti e pertinenze, fossero soggetti a misure proporzionate alla loro progettazione semplice e al tipo di funzionamento.

(2)

È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2042/2003, della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (3), per mantenere la coerenza con le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1702/2003, in particolare per quanto riguarda la nuova definizione di aeromobile ELA1 e la possibilità di accettare l’installazione senza modulo 1 dell’AESA, di talune parti non critiche sotto il profilo della sicurezza.

(3)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «l’Agenzia») ha redatto un progetto di norme di attuazione e le ha trasmesse alla Commissione sotto forma di parere n. 01/2011 su «ELA Process and Standard changes and repairs», come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato.

1.

All’articolo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

per “aeromobile ELA1” si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

i)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

iii)

un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;

iv)

un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas.»

2.

L’allegato I (parte M) e l’allegato II (parte 145) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(3)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

1)

L’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

a)

al punto M.A.302, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Il programma di manutenzione dell’aeromobile deve essere conforme a quanto segue:

i)

le istruzioni rilasciate dall’autorità competente;

ii)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità:

emesse dai titolari del certificato del tipo, del certificato di omologazione limitata, del certificato del tipo supplementare, dell’approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003 e del relativo allegato (parte 21); e

incluse nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21A.90B o 21A.431B dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, se pertinente;

iii)

le istruzioni aggiuntive o alternative proposte dal proprietario o dall’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dopo approvazione ai sensi del punto M.A.302, tranne per gli intervalli di compiti connessi alla sicurezza di cui alla lettera e), che possono essere aumentati, a condizione che siano eseguiti riesami sufficienti ai sensi della lettera g) e soltanto quando sono oggetto di approvazione diretta ai sensi del punto M.A.302 b).»

b)

il punto M.A.304 è sostituito dal seguente:

«M.A.304   Dati relativi a modifiche e riparazioni

I danni devono essere valutati e le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate conformemente, a seconda dei casi, a quanto segue:

a.

i dati approvati dall’Agenzia, o

b.

i dati approvati da un’impresa di costruzione autorizzata in base alla parte 21, o

c.

i dati inclusi nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21A.90B o 21A.431B dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.»

c)

il punto M.A.502 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Fatta eccezione per i componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, la manutenzione dei componenti è eseguita da un’impresa approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all’allegato II (parte 145).»

ii)

è aggiunta la nuova lettera e):

«e)

La manutenzione dei componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è eseguita da un’impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o alla parte 145, da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801(b)2 o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801(b)3, fintantoché detto componente è montato sull’aeromobile o temporaneamente rimosso per migliorare l’accesso. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente paragrafo non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell’AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.»

d)

al punto M.A.613, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Al termine della manutenzione prescritta per il componente, in conformità del presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato al punto M.A.802. Deve essere rilasciato un modulo 1 dell’AESA tranne che per i componenti sottoposti a manutenzione in conformità ai punti M.A.502(b) e M.A.502(d) o M.A.502(e) e per i componenti fabbricati in conformità al punto M.A.603(c)».

e)

al punto M.A.614, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’impresa di manutenzione approvata deve fornire all’esercente dell’aeromobile una copia di ciascun certificato di riammissione in servizio, unitamente a una copia dei dati relativi a interventi di riparazione/modifica, utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.»

f)

al punto M.A.710, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Per soddisfare i requisiti concernenti la revisione della navigabilità di un aeromobile descritti al punto M.A.901, l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve eseguire una revisione completamente documentata dei registri dell’aeromobile, al fine di garantire che:

1.

le ore di volo e i relativi cicli di volo della cellula, del motore e dell’elica siano stati correttamente registrati; e

2.

il manuale di volo sia adeguato alla configurazione dell’aeromobile e rifletta lo stato di revisione più aggiornato; e

3.

tutti gli interventi di manutenzione previsti per l’aeromobile siano stati eseguiti secondo il programma di manutenzione approvato; e

4.

tutti i difetti conosciuti siano stati rettificati o, eventualmente, gestiti in maniera controllata; e

5.

tutte le direttive di navigabilità siano state applicate e correttamente registrate; e

6.

tutte le modifiche e riparazioni eseguite sull’aeromobile siano state registrate e siano conformi all’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003; e

7.

tutti i componenti con limite temporale di utilizzo installati sull’aeromobile siano stati correttamente identificati e non abbiano superato la durata di servizio autorizzata; e

8.

tutti gli interventi di manutenzione siano stati omologati in conformità all’allegato I (parte M); e

9.

l’attuale dichiarazione su massa e centraggio corrisponda all’effettiva configurazione dell’aeromobile e sia valida; e

10.

l’aeromobile sia conforme alla revisione più aggiornata del suo progetto di tipo approvato dall’Agenzia; e

11.

se richiesto, l’aeromobile disponga di un certificato acustico corrispondente all’effettiva configurazione dell’aeromobile conformemente al capitolo I dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.»

g)

al punto M.A.802, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il certificato di autorizzazione di riammissione in servizio identificato come modulo 1 dell’AESA costituisce il certificato di riammissione in servizio dei componenti, tranne quando la manutenzione eseguita sui componenti aeronautici sia stata effettuata conformemente al punto M.A.502 b), M.A.502 d) o M.A.502 e), nel qual caso la manutenzione sarà soggetta a procedure di rimessa in servizio degli aeromobili a norma del punto M.A.801.»

h)

al punto M.A.902, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Un aeromobile non può volare se il certificato di aeronavigabilità non è valido oppure se:

1.

il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile o di qualunque componente installato sull’aeromobile non risponde ai requisiti descritti in questa parte, oppure

2.

l’aeromobile non mantiene la conformità al progetto di tipo approvato dall’Agenzia; o

3.

l’aeromobile è stato messo in servizio oltrepassando i limiti contenuti nel manuale di volo approvato o nel certificato di aeronavigabilità, senza l’adozione di adeguati provvedimenti; oppure

4.

l’aeromobile è stato coinvolto in un evento fortuito o in un incidente che abbia effetti sull’aeronavigabilità del velivolo, senza l’adozione di appropriate misure conseguenti volte a ristabilirne la navigabilità; o

5.

una modifica o una riparazione non è conforme all’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.»

i)

alla lettera b (Mansioni) dell’appendice VIII dell’allegato I (parte M), il punto 8 è sostituito dal seguente:

«(8)

figurano nell’elenco dell’appendice VII o è un intervento di manutenzione di componenti conformemente ai punti M.A.502(a),(b),(c) o (d).»

2)

L’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

a)

il punto 145.A.42 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Tutti i componenti devono essere classificati e ripartiti opportunamente nelle seguenti categorie:

1.

componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite Modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità al capitolo Q dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003;

2.

componenti fuori uso che devono essere soggetti a manutenzione conformemente alla presente parte;

3.

componenti inservibili classificati in conformità al punto 145.A.42(d);

4.

pezzi standard utilizzati su aeromobili, motori, eliche od altri componenti, se riportati nel catalogo illustrato della casa produttrice e/o nei dati di manutenzione;

5.

materiali grezzi e di consumo utilizzati nel corso della manutenzione, laddove l’impresa ritiene che il materiale sia conforme alle specifiche richieste e sia dotato di un’adeguata rintracciabilità. Tutti i materiali devono essere accompagnati da una documentazione chiaramente pertinente, che includa una dichiarazione di conformità alle specifiche e i dati della sede di fabbricazione e del fornitore;

6.

componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.»

ii)

è aggiunta la nuova lettera e):

«(e)

I componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 sono installati solo se considerati idonei dal proprietario dell’aeromobile per l’installazione sul proprio aeromobile.»

b)

al punto 145.A.50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato al termine della manutenzione dei componenti, prima che questi vengano rimontati sull’aeromobile. Il certificato identificato come “Modulo 1 dell’AESA” di cui all’appendice II dell’allegato I (parte M) costituisce l’attestato di riammissione in servizio dei componenti aeronautici salvo se diversamente indicato ai punti M.A.502(b) o M.A.502(e). Quando un’impresa cura la manutenzione di un componente ad uso interno, è possibile che, a seconda delle procedure di riammissione in servizio interne all’impresa definite nel manuale, non sia necessario rilasciare un modulo 1 AESA.»

c)

al punto 145.A.55, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’impresa deve fornire all’esercente dell’aeromobile una copia di tutti i certificati di riammissione in servizio, unitamente ad una copia dei dati di riparazione/modifica utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.»

d)

al punto 145.A.65, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’impresa deve definire, di concerto con l’autorità competente, procedure che tengano conto dei fattori umani e del rendimento lavorativo degli addetti, per assicurare l’efficacia delle prassi manutentive e il rispetto dei requisiti della presente parte; tali procedure devono includere un ordine o un contratto di lavoro chiari, in base ai quali l’aeromobile e i componenti aeronautici possano essere riammessi in servizio in conformità al punto 145.A.50.

1.

Le procedure di manutenzione di cui al presente paragrafo sono riferite ai punti da 145.A.25 a 145.A.95.

2.

Le procedure di manutenzione che l’impresa ha stabilito o stabilirà in virtù del presente punto devono contemplare tutti gli aspetti esecutivi dell’attività di manutenzione, ivi inclusi la disposizione e il controllo di interventi specializzati, e definire gli standard in base ai quali l’impresa intende operare.

3.

Con riferimento alla manutenzione di base e di linea degli aeromobili, l’impresa deve stilare procedure atte a ridurre al minimo i rischi di errori ripetuti nonché a rilevare gli errori nei sistemi critici, e ad assicurare che non vi siano persone indispensabili all’esecuzione e al controllo relativi ad interventi di manutenzione che comportino lo smontaggio/montaggio di diversi componenti dello stesso tipo installati su più di un sistema del medesimo aeromobile nel corso di una particolare verifica manutentiva. Se, tuttavia, è disponibile solo una persona per l’esecuzione di questi incarichi, la scheda o il foglio di lavoro dell’impresa dovrà prevedere una fase di ulteriore verifica supplementare del lavoro eseguito da detta persona al completamento delle attività ripetitive.

4.

Sono stabilite procedure di manutenzione per assicurare che il danno sia valutato e che le modifiche e le riparazioni siano svolte utilizzando i dati indicati a punto M.A.304.»


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