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Document 32012R0313
Commission Implementing Regulation (EU) No 313/2012 of 12 April 2012 amending Annexes IV and VIII to Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy
Regolamento di esecuzione (UE) n. 313/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 , recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune
Regolamento di esecuzione (UE) n. 313/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 , recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune
GU L 103 del 13.4.2012, p. 17–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1307
13.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 313/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2012
recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 40,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce per ogni Stato membro il valore massimo dei diritti all’aiuto che possono essere assegnati durante un anno civile. In conformità dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, l’allegato VIII deve essere adattato al fine di tener conto delle comunicazioni degli Stati membri a norma dell’articolo 188 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2) per quanto concerne il vino. |
(2) |
In conformità dell’articolo 188 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, l’Austria, il Portogallo e la Slovenia hanno comunicato alla Commissione le superfici estirpate e la media regionale del valore dei diritti all’aiuto di cui all’allegato IX, lettera B, del regolamento (CE) n. 73/2009. |
(3) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali non superabili dagli importi totali dei pagamenti diretti, al netto della modulazione, che possono essere assegnati per un anno civile nello Stato membro interessato. |
(4) |
A seguito delle comunicazioni degli Stati membri in conformità dell’articolo 188 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre aumentare gli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere erogati. Pertanto, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, è necessario rivedere i massimali figuranti nell’allegato IV di detto regolamento. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 sono modificati come segue:
1) |
l’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV
|
2) |
l’allegato VIII è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VIII Massimali nazionali di cui all’articolo 40 Tabella 1
Tabella 2 (1)
|
(1) Massimali calcolati tenendo conto dello schema degli incrementi di cui all’articolo 121.