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Document 32012R0156

    Regolamento (UE) n. 156/2012 della Commissione, del 22 febbraio 2012 , recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

    GU L 50 del 23.2.2012, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015; abrogato da 32012R1215

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/156/oj

    23.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 50/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 156/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 22 febbraio 2012

    recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l’articolo 74, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. L’allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L’allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa a tale istanza. L’allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione.

    (2)

    Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati in diverse occasioni, da ultimo dal regolamento (UE) n. 416/2010 della Commissione (2) per inserirvi le norme nazionali sulla competenza e gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti.

    (3)

    Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione modifiche ulteriori agli elenchi riportati agli allegati I, II e IV. Inoltre, le informazioni relative all’Islanda negli allegati III e IV devono essere eliminate dal momento che l’Islanda non è uno Stato membro. Si rende pertanto necessario pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.

    (4)

    Ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), il presente regolamento si applica, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra l’Unione europea e la Danimarca.

    (5)

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere da g) a j) di tale accordo, le informazioni relative alla Danimarca devono essere aggiunte negli allegati da I a IV.

    (6)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 44/2001,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 119 del 13.5.2010, pag. 7.

    (3)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO I

    Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2

    —   in Belgio: gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto internazionale privato,

    —   in Bulgaria: l’articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del codice di diritto internazionale privato,

    —   nella Repubblica ceca: l’articolo 86 della legge n. 99/1963 Coll., il codice di procedura civile (občanský soudní řád) modificato,

    —   in Danimarca: l’articolo 246, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile (lov om rettens pleje),

    —   in Germania: l’articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung),

    —   in Estonia: l’articolo 86 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

    —   in Grecia: l’articolo 40 del codice di procedura civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),

    —   in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),

    —   in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda,

    —   in Italia: l’articolo 3 e l’articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218,

    —   a Cipro: la sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia,

    —   in Lettonia: l’articolo 27 e l’articolo 28, terzo, quinto, sesto e nono comma, del codice di procedura civile (Civilprocesa likums),

    —   in Lituania: l’articolo 31 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas),

    —   in Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil),

    —   in Ungheria: l’articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

    —   a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile — Cap. 12 (Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12) e l’articolo 549 del codice di commercio — Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ — Kap. 13),

    —   in Austria: l’articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale (Jurisdiktionsnorm),

    —   in Polonia: l’articolo 1103, paragrafo 4, del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego),

    —   in Portogallo: l’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del codice di procedura civile (Código de Processo Civil), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui risiede la succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività (se in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (presso uno Stato estero), e l’articolo 10 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore nei procedimenti riguardanti contratti di lavoro individuali intentati dal lavoratore contro il datore di lavoro,

    —   in Romania: gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato,

    —   in Slovenia: l’articolo 48, secondo comma, della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e l’articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 59 della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku),

    —   in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 sexties della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura,

    —   in Finlandia: il capo 10, sezione 18, paragrafo 1, commi 1 e 2, del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

    —   in Svezia: il capo 10, sezione 3, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura civile (rättegångsbalken),

    —   nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:

    a)su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; oppureb)sull’esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; oppurec)sul sequestro, ottenuto dall’attore, di beni situati nel Regno Unito.

    ALLEGATO II

    I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39 sono i seguenti:

    —   in Belgio: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»,

    —   in Bulgaria: «окръжния съд»,

    —   nella Repubblica ceca: «okresní soud» o «soudní exekutor»,

    —   in Danimarca: «byret»,

    —   in Germania:

    a)

    il presidente di una sezione del «Landgericht»;

    b)

    un notaio, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico,

    —   in Estonia: «maakohus»,

    —   in Grecia:

    «Μονομελές Πρωτοδικείο»

    —   in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia»,

    —   in Francia:

    a)

    «greffier en chef du tribunal de grande instance»;

    b)

    «président de la chambre départementale des notaires», in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico notarile,

    —   in Irlanda: «High Court»,

    —   in Italia: «Corte d’appello»,

    —   a Cipro: «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Οικογενειακό Δικαστήριο»,

    —   in Lettonia: «rajona (pilsētas) tiesa»,

    —   in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas»,

    —   nel Lussemburgo: presidente del «tribunal d’arrondissement»,

    —   in Ungheria: «megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság» e a Budapest «Budai Központi Kerületi Bíróság»,

    —   a Malta: «Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili» o «Qorti tal-Maġistrati ta Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Reġistratur tal-Qorti», cui l’istanza è trasmessa dal «Ministru responsabbli għall-Ġustizzja»,

    —   nei Paesi Bassi: «voorzieningenrechter van de rechtbank»,

    —   in Austria: «Bezirksgericht»,

    —   in Polonia: «sąd Okręgowy»,

    —   in Portogallo: «Tribunal de Comarca»,

    —   in Romania: «Tribunal»,

    —   in Slovenia: «okrožno sodišče»,

    —   in Slovacchia: «okresný súd»,

    —   in Finlandia: «käräjäoikeus/tingsrätt»,

    —   in Svezia: «Svea hovrätt»,

    —   nel Regno Unito:

    a)

    in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza è trasmessa dal «Secretary of State»;

    b)

    in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court», alla quale l’istanza è trasmessa dagli «Scottish Ministers»;

    c)

    nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», cui l’istanza è trasmessa dal «Secretary of State»;

    d)

    a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza è trasmessa dall’«Attorney General of Gibraltar».

    ALLEGATO III

    I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all’articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:

    —   in Belgio:

    a)

    per quanto riguarda il ricorso del convenuto: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»;

    b)

    per quanto riguarda il ricorso dell’istante: «Cour d’appel» o «hof van beroep»,

    —   in Bulgaria: «Апелативен съд - София»,

    —   nella Repubblica ceca: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado,

    —   in Danimarca: «landsret»,

    —   in Germania: dinanzi all’«Oberlandesgericht»,

    —   in Estonia: «ringkonnakohus»,

    —   in Grecia: «Εφετείο»,

    —   in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia» che ha reso la decisione contestata, affinché «Audiencia Provincial» si pronunci sul ricorso,

    —   in Francia:

    a)

    «cour d’appel» per le decisioni che accolgono l’istanza;

    b)

    presidente del «tribunal de grande instance» per le decisioni che respingono l’istanza,

    —   in Irlanda: «High Court»,

    —   in Italia: «Corte d’appello»,

    —   a Cipro: «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Οικογενειακό Δικαστήριο»,

    —   in Lettonia: «Apgabaltiesa» tramite il «rajona (pilsētas) tiesa»,

    —   in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas»,

    —   nel Lussemburgo: «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile,

    —   in Ungheria: giudice locale con sede presso il tribunale distrettuale (a Budapest, «Budai Központi Kerületi Bírósághoz», tribunale distrettuale centrale di Buda); il ricorso è assegnato dal tribunale distrettuale (a Budapest, «Fővárosi Bíróság», il tribunale della capitale),

    —   a Malta: «Qorti tà l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap.12” ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese per «ċitazzjoni» davanti alla «Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati tà Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħhà»,

    —   nei Paesi Bassi: «rechtbank»,

    —   in Austria: «Landesgericht» tramite il «Bezirksgericht»,

    —   in Polonia: «sąd apelacyjny» tramite il «sąd okręgowy»,

    —   in Portogallo: «Tribunal da Relação». I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata,

    —   in Romania: «Curte de Apel»,

    —   in Slovenia: «okrožno sodišče»,

    —   in Slovacchia: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione,

    —   in Finlandia: «hovioikeus/hovrätt»,

    —   in Svezia: «Svea hovrätt»,

    —   nel Regno Unito:

    a)

    in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

    b)

    in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court»;

    c)

    nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

    d)

    a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court».

    ALLEGATO IV

    I ricorsi che possono essere proposti in forza dell’articolo 44 sono i seguenti:

    —   in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi: ricorso in cassazione,

    —   in Bulgaria: «обжалване пред Върховния касационен съд»,

    —   nella Repubblica ceca: «dovolání» e «žaloba pro zmatečnost»,

    —   in Danimarca: appello dinanzi al «Højesteret» su autorizzazione del «Procesbevillingsnævnet»,

    —   in Germania: «Rechtsbeschwerde»,

    —   in Estonia: «kassatsioonkaebus»,

    —   in Irlanda: ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto,

    —   a Cipro: appello alla Corte suprema,

    —   in Lettonia: ricorso all’«Augstākās tiesas Senāts» tramite l’«Apgabaltiesa»,

    —   in Lituania: ricorso al «Lietuvos Aukščiausiasis Teismas»,

    —   in Ungheria: «felülvizsgálati kérelem»,

    —   a Malta: non esistono ulteriori mezzi di impugnazione dinanzi a un altro organo giurisdizionale; nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Qorti tà l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12»,

    —   in Austria: «Revisionsrekurs»,

    —   in Polonia: «skarga kasacyjna»,

    —   in Portogallo: ricorso per motivi di diritto,

    —   in Romania: «contestatie in anulare» o «revizuire»,

    —   in Slovenia: ricorso al «Vrhovno sodišče Republike Slovenije»,

    —   in Slovacchia: ricorso al «dovolanie»,

    —   in Finlandia: ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen»,

    —   in Svezia: ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen»,

    —   nel Regno Unito: ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.

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