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Document 32012D0822

2012/822/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012 , recante modifica della decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9569]

GU L 352 del 21.12.2012, pp. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/822/oj

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/65


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2012) 9569]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2012/822/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(3)

La possibilità per gli Stati membri di continuare ad esentare le operazioni elencate al punto 13 dell’allegato F della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio (3) è stata abolita, con effetto dal 1o gennaio 1991, a norma dell’articolo 1, punto 2), lettera a), della diciottesima direttiva 89/465/CEE del Consiglio (4); è pertanto opportuno sopprimere anche l’autorizzazione concessa a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

(4)

Nel caso della Germania, sulla base del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 la Commissione ha adottato la decisione 90/179/Euratom, CEE (5), che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare, a decorrere dal 1o gennaio 1989, dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(5)

La Commissione ha invitato la Germania a verificare se le autorizzazioni concesse alla Germania senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; la Germania ha confermato che l’autorizzazione a non tener conto delle operazioni di cui al punto 13 dell’allegato F della sesta direttiva e l’autorizzazione a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui al punto 3 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non erano più necessarie; è pertanto opportuno sopprimere le autorizzazioni concesse a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

(6)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme dell’Unione, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1).   Il punto 3) dell’articolo 2 della decisione 90/179/Euratom, CEE è soppresso.

2).   Il punto 3) dell’articolo 3 della decisione 90/179/Euratom, CEE è soppresso.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)   GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(4)   GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21.

(5)   GU L 99 del 19.4.1990, pag. 22.


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