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Document 32012D0688

    2012/688/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 novembre 2012 , relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 1920 - 1980  MHz e 2110 - 2170  MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione [notificata con il numero C(2012) 7697] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 307 del 7.11.2012, p. 84–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/05/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/688/oj

    7.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 307/84


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 novembre 2012

    relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione

    [notificata con il numero C(2012) 7697]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/688/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 14 dicembre 1998 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 128/1999/CE sull’introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (2) (decisione UMTS), che riguarda le bande di frequenze 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz e 2 110-2 170 MHz («banda terrestre 2 GHz») e in cui era previsto che gli Stati membri adottassero le misure necessarie per consentire l’introduzione coordinata e progressiva dei servizi UMTS sul proprio territorio entro il 1o gennaio 2002 al più tardi e, in particolare, mettessero a punto un sistema di autorizzazione per l’UMTS entro il 1o gennaio 2000. La decisione è giunta a scadenza il 22 gennaio 2003, ma l’armonizzazione dello spettro radio è rimasta.

    (2)

    Dalla suddetta data la Commissione ha sostenuto un uso più flessibile dello spettro radio nella comunicazione «Maggiore flessibilità per un accesso rapido allo spettro radio riservato alle comunicazioni elettroniche senza fili» (3) che, tra l’altro, riguarda la banda terrestre 2 GHz e mira a evitare perturbazioni del mercato. I principi di neutralità tecnologica e di neutralità dei servizi sono stati confermati dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (4).

    (3)

    La designazione delle sottobande accoppiate 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz («banda terrestre 2 GHz accoppiata») per i sistemi in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica costituisce un elemento importante nell’ambito della convergenza dei settori delle comunicazioni mobili e fisse e del settore radiotelevisivo e rispecchia le innovazioni tecniche realizzate. I sistemi operanti nella banda terrestre 2 GHz accoppiata dovrebbero essere destinati principalmente all’accesso degli utilizzatori finali ai servizi a banda larga.

    (4)

    Gli utilizzatori dei servizi a banda larga senza fili per i quali la banda terrestre 2 GHz accoppiata è già usata attualmente in uno Stato membro possono ottenere l’accesso ai servizi analoghi in qualsiasi altro Stato membro. Tuttavia, la sottobanda 1 900-1 920 MHz non accoppiata, benché concessa in licenza agli operatori in vari Stati membri, resta abbondantemente inutilizzata, mentre del tutto inutilizzata è la sottobanda 2 010-2 025 MHz non accoppiata, concessa in licenza agli operatori soltanto in pochi Stati membri.

    (5)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, in data 15 giugno 2009 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di elaborare condizioni tecniche meno restrittive per le bande di frequenze in cui è prevista l’applicazione del concetto WAPECS (politica di accesso senza fili per i servizi di comunicazione elettronica).

    (6)

    In risposta a tale mandato la CEPT ha pubblicato un rapporto (rapporto CEPT 39) recante condizioni tecniche meno restrittive e orientamenti per la relativa applicazione alle stazioni di base e terminali che operano nella banda terrestre 2 GHz. Nella banda terrestre 2 GHz accoppiata tali condizioni tecniche sono adeguate per gestire il rischio di interferenze pregiudizievoli tra reti vicine a livello sia nazionale sia transfrontaliero, senza richiedere l’uso di alcun tipo particolare di tecnologia, e sono basate su parametri ottimizzati per l’uso più probabile della banda. Nelle sottobande non accoppiate 1 900-1 920 MHz e 2 010-2 025 MHz («banda terrestre 2 GHz non accoppiata») le condizioni tecniche del rapporto CEPT 39 sono tuttavia più restrittive di quelle previste nei diritti d’uso attualmente vigenti a livello nazionale per le reti mobili.

    (7)

    Conformemente al rapporto CEPT 39, sarebbe opportuno applicare il concetto di Block Edge Mask (BEM), ovvero parametri tecnici che si applicano all’intero blocco di frequenze di un determinato utilizzatore, indipendentemente dal numero di canali occupati dalla tecnologia prescelta dall’utilizzatore in questione. Queste maschere, che devono far parte delle condizioni di autorizzazione per l’uso dello spettro, riguardano sia le emissioni all’interno del blocco di spettro (ossia la potenza in banda) sia le emissioni all’esterno del blocco (ossia l’emissione fuori banda). Si tratta di prescrizioni di regolamentazione, destinate a gestire il rischio di interferenze pregiudizievoli tra reti vicine, che non incidono sui limiti stabiliti nelle norme sulle apparecchiature previste dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (5) (direttiva RTTE).

    (8)

    Le condizioni tecniche scaturite dal mandato conferito alla CEPT sono altresì volte a proteggere dalle interferenze pregiudizievoli le esistenti applicazioni in bande adiacenti. A tal fine occorre assicurare la conformità alla maschera di emissione spettrale esistente per l’UMTS al di sotto di 1 900 MHz, tra 1 980 e 2 010 MHz, tra 2 025 e 2 110 MHz e al di sopra di 2 170 MHz. Criteri adeguati di ripartizione ai fini della coesistenza potrebbero essere stabiliti anche in base a considerazioni nazionali qualora la coesistenza con un’altra applicazione radio non sia trattata né nel rapporto CEPT 39 né nel rapporto ERC n. 65 che ne costituisce la base.

    (9)

    I risultati del rapporto CEPT 39 dovrebbero essere applicabili nell’Unione e implementati dagli Stati membri tenendo conto dei diritti d’uso esistenti per l’UMTS nella banda terrestre 2 GHz e dell’uso efficace dello spettro.

    (10)

    Tuttavia, nell’attuale regime di licenze lo sviluppo dei servizi a banda larga senza fili risulta ostacolato sia dalle condizioni tecniche restrittive relative ai livelli di potenza trasmissiva per la banda terrestre 2 GHz non accoppiata, stabilite dal rapporto CEPT 39 al fine di proteggere l’operatività nella banda terrestre 2 GHz accoppiata e di permettere la coesistenza di reti multiple TDD, sia dalla limitata larghezza complessiva della banda terrestre 2 GHz non accoppiata. La situazione induce a studiare misure di armonizzazione alternative riguardo alla banda terrestre 2 GHz non accoppiata e potrà comportare una modifica delle licenze esistenti. Per non ostacolare una rapida introduzione della flessibilità d’uso nella banda terrestre 2 GHz accoppiata, risulta necessario separare le misure di armonizzazione per la banda terrestre 2 GHz accoppiata da quelle per la banda non accoppiata.

    (11)

    È opportuno introdurre condizioni di armonizzazione tecnica soltanto per la banda terrestre 2 GHz accoppiata fatto salvo il diritto degli Stati membri di stabilire un sistema di rilascio delle autorizzazioni all’uso della banda terrestre 2 GHz in base ai diritti d’uso vigenti nella loro giurisdizione e in conformità alla normativa dell’Unione, in particolare la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (6) e gli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2002/21/CE.

    (12)

    L’armonizzazione in base alla presente decisione non dovrebbe escludere la possibilità per uno Stato membro di applicare, ove giustificato e tenuto conto dei diritti d’uso esistenti, periodi di transizione che possono includere meccanismi di ripartizione dello spettro radio a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 676/2002/CE.

    (13)

    Per garantire un uso efficace della banda terrestre 2 GHz accoppiata anche a lungo termine, è opportuno che le amministrazioni proseguano gli studi atti a migliorarne l’efficienza e a promuoverne un utilizzo innovativo. Nell’ipotizzare un riesame della presente decisione è opportuno tenere conto di tali studi.

    (14)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio (RSC),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione ha lo scopo di armonizzare le condizioni di disponibilità e di efficienza d’uso delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz (in seguito «banda terrestre 2 GHz accoppiata») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, la banda terrestre 2 GHz accoppiata per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione, nel rispetto dei parametri fissati in allegato, entro il 30 giugno 2014, ovvero ogniqualvolta, in data precedente, l’articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE è applicato a un diritto esistente o alla concessione di nuovi diritti ad utilizzare in tutto o in parte la banda terrestre 2 GHz accoppiata.

    2.   In deroga al paragrafo 1 e a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione che possono includere meccanismi di ripartizione dello spettro radio e che scadono entro il 24 maggio 2016.

    3.   Gli Stati membri si accertano che i sistemi di cui al paragrafo 1 diano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.

    4.   Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1 tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti.

    Articolo 3

    Gli Stati membri verificano l’uso della banda terrestre 2 GHz accoppiata e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere il riesame periodico e tempestivo della presente decisione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2012

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Vicepresidente


    (1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1.

    (3)  COM(2007) 50.

    (4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

    (5)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

    (6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.


    ALLEGATO

    PARAMETRI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

    Le condizioni tecniche di cui al presente allegato sono presentate sotto forma di assetti di frequenze e di maschere relative ai blocchi di frequenze (block-edge mask, BEM). Una BEM è una maschera di emissione definita, in funzione della frequenza, rispetto all’estremità di un blocco di frequenze i cui diritti d’uso sono stati concessi ad un operatore. È costituita da componenti all’interno e all’esterno del blocco di frequenze che specificano i livelli ammessi di emissione nelle frequenze situate rispettivamente all’interno e all’esterno del blocco di frequenze concesso in licenza.

    I livelli delle BEM risultano dalla combinazione dei valori elencati nelle tabelle che seguono in modo che il limite a qualsiasi frequenza sia dato dal valore più alto (meno vincolante) tra a) i requisiti di base; b) i requisiti di transizione; e c) i requisiti all’interno del blocco (se del caso). Le BEM sono date come limiti superiori calcolati sulla media della potenza equivalente irradiata isotropicamente (e.i.r.p.) o della potenza totale irradiata (TRP) (1) per un intervallo medio di tempo e per una data larghezza di banda di frequenza. Sul piano del tempo, la media della e.i.r.p. o della TRP è calcolata sulle porzioni attive di emissione del segnale e corrisponde a una regolazione unica del comando di potenza. Sul piano della frequenza, la e.i.r.p. o la TRP è determinata sulla larghezza di banda indicata nella sezione B, punto 2, tabelle 1, 2 e 3 (2). In generale e salvo disposizione contraria, i livelli delle BEM corrispondono alla potenza aggregata irradiata dal dispositivo considerato comprese tutte le antenne di trasmissione, salvo nel caso dei requisiti di base e di transizione per le stazioni di base, che sono indicati per antenna.

    Le BEM sono una delle componenti essenziali delle condizioni tecniche necessarie per garantire la coesistenza tra i servizi a livello nazionale. Resta comunque inteso che le BEM derivate non forniscono sempre il livello di protezione richiesto dei servizi disturbati, per cui può essere necessario applicare tecniche supplementari di attenuazione dei disturbi a livello nazionale, in modo proporzionato, per risolvere gli eventuali casi residui di interferenza, anche relativamente alle bande adiacenti.

    Gli Stati membri garantiscono anche che gli operatori di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica possano applicare parametri tecnici meno vincolanti di quelli specificati nelle sezioni A, B e C, purché l’uso di tali parametri sia concordato tra tutte le parti interessate e purché gli stessi operatori continuino a conformarsi, da un lato, alle condizioni tecniche applicabili alla protezione degli altri servizi, delle altre applicazioni o delle altre reti e, dall’altro, agli obblighi derivanti dal coordinamento transfrontaliero.

    Le apparecchiature funzionanti in questa banda possono utilizzare anche limiti di potenza diversi da quelli indicati qui di seguito, a condizione che applichino adeguate tecniche di attenuazione conformi alla direttiva 1999/5/CE e che offrano un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dai presenti parametri tecnici.

    A.   Parametri generali

    All’interno della banda terrestre 2 GHz accoppiata l’assetto delle frequenze è il seguente:

    1)

    la modalità di funzionamento duplex è la duplex a divisione in frequenza (FDD). La spaziatura duplex è 190 MHz, con trasmissione della stazione terminale (FDD uplink) nella semibanda inferiore che va da 1 920 MHz a 1 980 MHz e trasmissione della stazione di base (FDD downlink) nella semibanda superiore che va da 2 110 MHz a 2 170 MHz;

    2)

    l’estremità inferiore del blocco di spettro più vicina ai 1 920 MHz è situata a 1 920,3 MHz o più (3).

    L’estremità superiore del blocco di spettro più vicina ai 1 980 MHz è situata a 1 979,7 MHz o meno (4).

    L’estremità inferiore del blocco di spettro più vicina ai 2 110 MHz è situata a 2 110,3 MHz o più (5).

    L’estremità superiore del blocco di spettro più vicina ai 2 170 MHz è situata a 2 169,7 MHz o meno (6).

    La trasmissione della stazione di base e della stazione terminale nella banda terrestre 2 GHz accoppiata rispetta le BEM indicate nel presente allegato.

    B.   Condizioni tecniche per le stazioni di base FDD

    1)   Requisiti in banda

    Per le stazioni di base non è obbligatorio un limite e.i.r.p. in banda. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare un limite e.i.r.p. compreso tra 61 dBm/5 MHz e 65 dBm/5 MHz nella banda FDD downlink, che può essere aumentato per impieghi particolari, ad esempio in zone a bassa densità di popolazione, purché ciò non aumenti in modo significativo il rischio di blocco del ricevitore della stazione terminale.

    2)   Requisiti fuori banda

    Tabella 1

    Requisiti di base — Limiti e.i.r.p. fuori banda della BEM della stazione di base per antenna  (7)

    Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda dell’FDD downlink

    e.i.r.p. media massima fuori banda

    Larghezza di banda

    Frequenze a oltre 10 MHz di distanza dall’estremità inferiore o superiore del blocco

    9 dBm

    5 MHz


    Tabella 2

    Requisiti di transizione — Limiti e.i.r.p. fuori banda della BEM della stazione di base per antenna  (8)

    Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda dell’FDD downlink

    e.i.r.p. media massima fuori banda

    Larghezza di banda

    da - 10 a - 5 MHz dall’estremità inferiore del blocco

    11 dBm

    5 MHz

    da - 5 a 0 MHz dall’estremità inferiore del blocco

    16,3 dBm

    5 MHz

    da 0 a + 5 MHz dall’estremità superiore del blocco

    16,3 dBm

    5 MHz

    da + 5 a + 10 MHz dall’estremità superiore del blocco

    11 dBm

    5 MHz

    C.   Condizioni tecniche per le stazioni terminali FDD

    Tabella 3

    Requisiti in banda — Limite di emissione in banda della BEM della stazione terminale sulle frequenze dell’FDD uplink

    Potenza massima media in banda (9)

    24 dBm (10)

    Gli Stati membri possono attenuare il limite di cui alla tabella 3 per impieghi specifici, ad es. per stazioni terminali fisse situate nelle zone rurali, purché non sia compromessa la protezione degli altri servizi, delle altre applicazioni e delle altre reti e siano rispettati gli obblighi derivanti dal coordinamento transfrontaliero.


    (1)  La TRP misura la potenza effettivamente irradiata dall'antenna ed è definita come l'integrale della potenza trasmessa in differenti direzioni in tutta la sfera di irradiazione. La e.i.r.p. e la TRP sono equivalenti per le antenne isotropiche.

    (2)  La larghezza di banda effettiva degli apparecchi di misura utilizzati per i test di conformità può risultare inferiore alla larghezza di banda specificata nelle tabelle.

    (3)  Gli Stati membri possono decidere di abbassare la frequenza a 1 920,0 MHz per assicurare la coerenza con le condizioni valide per le autorizzazioni esistenti.

    (4)  Gli Stati membri possono decidere di alzare la frequenza a 1 980,0 MHz per assicurare la coerenza con le condizioni valide per le autorizzazioni esistenti.

    (5)  Gli Stati membri possono decidere di abbassare la frequenza a 2 110,0 MHz per assicurare la coerenza con le condizioni valide per le autorizzazioni esistenti.

    (6)  Gli Stati membri possono decidere di alzare la frequenza a 2 170,0 MHz per assicurare la coerenza con le condizioni valide per le autorizzazioni esistenti.

    (7)  Il livello della BEM è fissato per antenna e si applica alla configurazione della stazione di base con un massimo di quattro antenne per settore.

    (8)  Il livello della BEM è fissato per antenna e si applica alla configurazione della stazione di base con un massimo di quattro antenne per settore.

    (9)  Questo limite di potenza è specificato come e.i.r.p. per stazioni terminali destinate ad essere fisse o installate e come TRP per stazioni terminali destinate ad essere mobili o nomadi. La e.i.r.p. e la TRP sono equivalenti per le antenne isotropiche. Si riconosce che questo valore può essere soggetto a una tolleranza stabilita nelle norme armonizzate per tener conto del funzionamento in condizioni ambientali estreme e della dispersione di produzione.

    (10)  Questo limite di potenza è specificato come e.i.r.p. per stazioni terminali destinate ad essere fisse o installate e come TRP per stazioni terminali destinate ad essere mobili o nomadi. La e.i.r.p. e la TRP sono equivalenti per le antenne isotropiche. Si riconosce che questo valore può essere soggetto a una tolleranza stabilita nelle norme armonizzate per tener conto del funzionamento in condizioni ambientali estreme e della dispersione di produzione.


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