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Document 32012D0447
2012/447/EU: Council Implementing Decision of 24 July 2012 authorising Denmark to introduce a special measure derogating from Article 75 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
2012/447/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 24 luglio 2012 , che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
2012/447/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 24 luglio 2012 , che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
GU L 202 del 28.7.2012, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/24 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2012
che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2012/447/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 settembre 2011 la Danimarca ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il diritto di detrazione dell’imposta a monte. |
(2) |
La Commissione, con lettera del 14 marzo 2012, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Danimarca. Con lettera del 15 marzo 2012 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda. |
(3) |
Attualmente, conformemente alla direttiva 2006/112/CE, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato fino a 3 tonnellate è registrato a uso esclusivamente professionale presso le autorità danesi, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre integralmente l’imposta a monte sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento del veicolo. Se tale veicolo è successivamente utilizzato a uso privato, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. |
(4) |
Dato che tale sistema crea un pesante onere sia a carico del soggetto passivo sia a carico dell’amministrazione fiscale, le autorità danesi hanno chiesto l’autorizzazione ad applicare una deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE. Tale misura consentirebbe a un soggetto passivo che ha registrato un veicolo a uso esclusivamente professionale di utilizzare il veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione fittizia conformemente all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. |
(5) |
Tale metodo semplificato di calcolo sarebbe tuttavia limitato a venti giorni di uso non professionale per anno civile e l’importo forfettario dell’IVA da pagare è fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato calcolato dal governo danese in seguito all’analisi delle statistiche nazionali. |
(6) |
La misura, che si applica ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a 3 tonnellate, consentirebbe di semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non professionali un veicolo immatricolato a uso professionale. Tuttavia, rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia a uso professionale che a uso privato. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto del veicolo ma non sarebbe sottoposto all’obbligo di versamento giornaliero per qualsiasi uso privato. |
(7) |
La previsione di una misura che garantisce che il soggetto passivo che utilizza occasionalmente a uso non professionale un veicolo immatricolato a uso professionale non perde ogni diritto alla detrazione dell’imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. |
(8) |
È opportuno limitare la durata dell’autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2014. Sulla base dell’esperienza che sarà stata acquisita fino a tale data, si dovrebbe valutare se la deroga sia ancora giustificata. |
(9) |
La misura inciderà solo in misura trascurabile sull’importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro interessato riscosse allo stadio del consumo finale e non ha effetti negativi sulle risorse proprie dell’Unione derivanti dall’imposta sul valore aggiunto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, se un soggetto passivo utilizza per uso privato proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall’attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato registrato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento ad una percentuale forfettaria per ogni giorno di tale uso.
La percentuale forfettaria giornaliera di cui al primo comma è pari a 40 DKK.
Articolo 2
La misura di cui all’articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato fino a 3 tonnellate.
La misura non si applica se l’uso non professionale supera venti giorni per anno civile.
Articolo 3
La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2014.
Articolo 4
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.